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Ordinanza

Ordinanza n. 1443/2026 - Palermo, Sezione 4

Giustizia amministrativa202502334

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: sentenza del Tribunale di Trapani, Sezione Lavoro, della quale è chiesta l’ottemperanza

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha proposto un giudizio di ottemperanza nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito, chiedendo l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 254/2023 del Tribunale di Trapani, Sezione Lavoro. Il giudice rileva tuttavia che la copia della sentenza depositata è priva dei riferimenti identificativi necessari — numero della sentenza, data di pubblicazione e numero di registro generale — e non consente quindi di identificare con certezza il titolo giudiziale posto a fondamento della domanda.

La decisione

Il TAR ha disposto un incombente istruttorio, onerando la ricorrente di depositare entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza il titolo giudiziale completo dei necessari riferimenti identificativi. Il Collegio ha avvertito che, ai sensi dell’art. 64 c.p.a., la mancata ottemperanza all’incombente potrà costituire fonte di argomenti di prova. L’ulteriore trattazione della causa è stata rinviata all’udienza camerale del 29 settembre 2026. Non è stata ancora definita la domanda di ottemperanza.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza, nell’ambito del quale il giudice deve poter identificare il titolo giudiziale di cui si chiede l’esecuzione.

  • art. 64 c.p.a.

    La mancata esecuzione dell’incombente istruttorio può consentire al Collegio di trarre argomenti di prova a carico della parte onerata.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la parte istante deve depositare il titolo giudiziale in una forma completa dei riferimenti identificativi necessari a consentirne l’esatta individuazione; in mancanza, il giudice può imporre un termine perentorio per regolarizzare la documentazione.
  • La mancata esecuzione di un incombente istruttorio disposto nel giudizio amministrativo può essere valutata dal giudice ai sensi dell’art. 64 c.p.a. quale elemento dal quale trarre argomenti di prova.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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