Cassazione Civile, Ordinanza n. 32864/2024 del 16/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (agente della riscossione)
La controversia
Nel procedimento di verifica del passivo di un fallimento, l'agente della riscossione aveva chiesto l'ammissione di un ampio credito formato da somme iscritte a ruolo, interessi di mora, aggio, spese e diritti relativi a pretese erariali e previdenziali. Il giudice delegato aveva ammesso solo una minima parte del credito, accogliendo l'eccezione di prescrizione sollevata dalla curatela. L'agente aveva quindi proposto opposizione allo stato passivo sostenendo, da un lato, che il termine di prescrizione non fosse decorso perché interrotto da successivi atti esattoriali e, dall'altro, che per l'ammissione al passivo fosse sufficiente l'estratto di ruolo, senza necessità di produrre la prova della notifica di tutte le cartelle. Il tribunale aveva però ritenuto che l'opponente dovesse produrre le notifiche delle singole cartelle per superare l'eccezione di prescrizione, mentre aveva escluso che l'INPS potesse ampliare il thema decidendum con nuove produzioni. Con il ricorso per cassazione l'agente deduceva: 1) nullità della decisione per violazione di norme processuali, sostenendo che il tribunale avesse erroneamente disconosciuto rilievo alla documentazione dell'INPS e alle difese dell'ente previdenziale chiamato in causa; 2) violazione delle norme sulla riscossione e della disciplina della prescrizione, sostenendo che l'estratto di ruolo fosse sufficiente per l'insinuazione e che fosse onere della curatela dimostrare la prescrizione, mentre il tribunale aveva invertito l'onere probatorio richiedendo all'agente la prova della notifica delle cartelle.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendolo in parte infondato e in parte inammissibile perché le censure erano fuori centro rispetto alla posizione processuale dell'agente della riscossione e facevano leva in modo inconferente sulla legittimazione e sui poteri processuali dell'INPS, che non era la parte ricorrente. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che, ai fini dell'ammissione al passivo, è sufficiente la produzione dell'estratto di ruolo e che, una volta eccepita dalla curatela la prescrizione del credito, grava sul fallimento l'onere di allegare e provare il fatto estintivo, compreso il dies a quo e la mancata interruzione del termine. Di conseguenza ha cassato il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e ha rinviato al tribunale in diversa composizione per nuovo esame conforme ai principi enunciati.
Norme richiamate
art. 93 l. fall.
disciplina la domanda di insinuazione al passivo, nel caso di specie proposta dall'agente della riscossione
art. 98 l. fall.
regola l'opposizione allo stato passivo avverso il decreto del giudice delegato
art. 2752 c.c.
richiamato ai fini del privilegio riconosciuto su parte del credito
art. 2749 c.c.
richiamato ai fini del privilegio riconosciuto su parte del credito
art. 17, co. 1, D.Lgs. n. 112/1999
richiamato per l'aggio richiesto dall'agente della riscossione
art. 17, co. 6, D.Lgs. n. 112/1999
richiamato per le spese di riscossione
art. 17, co. 7-ter, D.Lgs. n. 112/1999
richiamato per i diritti richiesti
art. 101 c.p.c.
invocato nel primo motivo, ma ritenuto non decisivo rispetto alla posizione processuale dell'odierna ricorrente
art. 112 c.p.c.
invocato per denunciare la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e, nel secondo motivo, per l'erronea ripartizione degli oneri probatori
art. 106 c.p.c.
invocato nel primo motivo in relazione alla chiamata dell'INPS
art. 167 c.p.c.
invocato nel primo motivo
art. 269 c.p.c.
invocato nel primo motivo; la Corte affronta il tema come riparto dell'onere della prova
art. 39 D.Lgs. n. 112/1999
invocato nel primo motivo
art. 24, comma 5, D.Lgs. n. 46/1999
invocato nel primo motivo
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato come parametro del vizio processuale dedotto nel primo motivo
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiamato come parametro del vizio di violazione di legge dedotto nel secondo motivo
art. 87 D.P.R. n. 602/1973
invocato nel secondo motivo
art. 88 D.P.R. n. 602/1973
invocato nel secondo motivo
art. 2946 c.c.
invocato nel secondo motivo in tema di prescrizione ordinaria
art. 116 c.p.c.
invocato nel secondo motivo in tema di valutazione delle prove
Massime di principio
- Ai fini dell'ammissione al passivo del credito iscritto a ruolo è sufficiente la produzione dell'estratto di ruolo; la prova della notifica delle singole cartelle non costituisce, di per sé, condizione necessaria per la partecipazione al concorso.
- Se il curatore fallimentare eccepisce la prescrizione del credito, l'onere di allegare e provare il fatto estintivo grava sulla massa fallimentare; non può essere automaticamente trasferito sull'agente della riscossione il compito di dimostrare la notificazione delle cartelle come presupposto per vincere l'eccezione.
- Quando il ricorso per cassazione è proposto da una parte diversa dal soggetto cui si riferiscono le censure, i motivi che lamentano l'erronea limitazione dei poteri processuali di quest'ultimo possono risultare inammissibili o comunque fuori centro rispetto alla posizione processuale del ricorrente.
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, la questione della prescrizione va risolta tenendo distinti il piano dell'esistenza del credito insinuato e quello dell'eccezione estintiva: il creditore deve provare il titolo e il contenuto del credito, mentre chi eccepisce la prescrizione deve dimostrare i relativi presupposti estintivi.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 16 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 32651/2024 del 16/12/2024
- ordinanza_civile · 16 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 32652/2024 del 16/12/2024
- ordinanza_civile · 16 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 32653/2024 del 16/12/2024
- ordinanza_civile · 16 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 32654/2024 del 16/12/2024
- ordinanza_civile · 16 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 32655/2024 del 16/12/2024
- ordinanza_civile · 16 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 32656/2024 del 16/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →