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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32864/2024 del 16/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (agente della riscossione)

La controversia

Nel procedimento di verifica del passivo di un fallimento, l'agente della riscossione aveva chiesto l'ammissione di un ampio credito formato da somme iscritte a ruolo, interessi di mora, aggio, spese e diritti relativi a pretese erariali e previdenziali. Il giudice delegato aveva ammesso solo una minima parte del credito, accogliendo l'eccezione di prescrizione sollevata dalla curatela. L'agente aveva quindi proposto opposizione allo stato passivo sostenendo, da un lato, che il termine di prescrizione non fosse decorso perché interrotto da successivi atti esattoriali e, dall'altro, che per l'ammissione al passivo fosse sufficiente l'estratto di ruolo, senza necessità di produrre la prova della notifica di tutte le cartelle. Il tribunale aveva però ritenuto che l'opponente dovesse produrre le notifiche delle singole cartelle per superare l'eccezione di prescrizione, mentre aveva escluso che l'INPS potesse ampliare il thema decidendum con nuove produzioni. Con il ricorso per cassazione l'agente deduceva: 1) nullità della decisione per violazione di norme processuali, sostenendo che il tribunale avesse erroneamente disconosciuto rilievo alla documentazione dell'INPS e alle difese dell'ente previdenziale chiamato in causa; 2) violazione delle norme sulla riscossione e della disciplina della prescrizione, sostenendo che l'estratto di ruolo fosse sufficiente per l'insinuazione e che fosse onere della curatela dimostrare la prescrizione, mentre il tribunale aveva invertito l'onere probatorio richiedendo all'agente la prova della notifica delle cartelle.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendolo in parte infondato e in parte inammissibile perché le censure erano fuori centro rispetto alla posizione processuale dell'agente della riscossione e facevano leva in modo inconferente sulla legittimazione e sui poteri processuali dell'INPS, che non era la parte ricorrente. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che, ai fini dell'ammissione al passivo, è sufficiente la produzione dell'estratto di ruolo e che, una volta eccepita dalla curatela la prescrizione del credito, grava sul fallimento l'onere di allegare e provare il fatto estintivo, compreso il dies a quo e la mancata interruzione del termine. Di conseguenza ha cassato il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e ha rinviato al tribunale in diversa composizione per nuovo esame conforme ai principi enunciati.

Norme richiamate

  • art. 93 l. fall.

    disciplina la domanda di insinuazione al passivo, nel caso di specie proposta dall'agente della riscossione

  • art. 98 l. fall.

    regola l'opposizione allo stato passivo avverso il decreto del giudice delegato

  • art. 2752 c.c.

    richiamato ai fini del privilegio riconosciuto su parte del credito

  • art. 2749 c.c.

    richiamato ai fini del privilegio riconosciuto su parte del credito

  • art. 17, co. 1, D.Lgs. n. 112/1999

    richiamato per l'aggio richiesto dall'agente della riscossione

  • art. 17, co. 6, D.Lgs. n. 112/1999

    richiamato per le spese di riscossione

  • art. 17, co. 7-ter, D.Lgs. n. 112/1999

    richiamato per i diritti richiesti

  • art. 101 c.p.c.

    invocato nel primo motivo, ma ritenuto non decisivo rispetto alla posizione processuale dell'odierna ricorrente

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per denunciare la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e, nel secondo motivo, per l'erronea ripartizione degli oneri probatori

  • art. 106 c.p.c.

    invocato nel primo motivo in relazione alla chiamata dell'INPS

  • art. 167 c.p.c.

    invocato nel primo motivo

  • art. 269 c.p.c.

    invocato nel primo motivo; la Corte affronta il tema come riparto dell'onere della prova

  • art. 39 D.Lgs. n. 112/1999

    invocato nel primo motivo

  • art. 24, comma 5, D.Lgs. n. 46/1999

    invocato nel primo motivo

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    richiamato come parametro del vizio processuale dedotto nel primo motivo

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    richiamato come parametro del vizio di violazione di legge dedotto nel secondo motivo

  • art. 87 D.P.R. n. 602/1973

    invocato nel secondo motivo

  • art. 88 D.P.R. n. 602/1973

    invocato nel secondo motivo

  • art. 2946 c.c.

    invocato nel secondo motivo in tema di prescrizione ordinaria

  • art. 116 c.p.c.

    invocato nel secondo motivo in tema di valutazione delle prove

Massime di principio

  • Ai fini dell'ammissione al passivo del credito iscritto a ruolo è sufficiente la produzione dell'estratto di ruolo; la prova della notifica delle singole cartelle non costituisce, di per sé, condizione necessaria per la partecipazione al concorso.
  • Se il curatore fallimentare eccepisce la prescrizione del credito, l'onere di allegare e provare il fatto estintivo grava sulla massa fallimentare; non può essere automaticamente trasferito sull'agente della riscossione il compito di dimostrare la notificazione delle cartelle come presupposto per vincere l'eccezione.
  • Quando il ricorso per cassazione è proposto da una parte diversa dal soggetto cui si riferiscono le censure, i motivi che lamentano l'erronea limitazione dei poteri processuali di quest'ultimo possono risultare inammissibili o comunque fuori centro rispetto alla posizione processuale del ricorrente.
  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, la questione della prescrizione va risolta tenendo distinti il piano dell'esistenza del credito insinuato e quello dell'eccezione estintiva: il creditore deve provare il titolo e il contenuto del credito, mentre chi eccepisce la prescrizione deve dimostrare i relativi presupposti estintivi.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioniMora
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della provaPrescrizione

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