Sentenza n. 177/2026 - Torino, Sezione 3
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della deliberazione della Giunta Comunale di Bardonecchia 28 aprile 2021, n. 53; per quanto riguarda i motivi aggiunti, presentati dalla ricorrente il 5 giugno 2023: della deliberazione della Giunta Comunale di Bardonecchia 28 aprile 2021, n. 53; per quanto riguarda i motivi aggiunti, presentati dalla ricorrente il 23 gennaio 2024: della deliberazione della Giunta Comunale di Bardonecchia 28 aprile 2021, n. 53; nonché per l'accertamento del fatto che, in sede di determinazione dell'indennità di riscatto, si tenga conto anche degli impianti, macchinari e lavorazioni non inclusi nella «Perizia del valore di stima. Stato di consistenza e funzionale alla rete di teleriscaldamento cittadino e della centrale termica di generazione» (approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 28 aprile 2021, ed aggiornata con deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 30 marzo 2023) e si individui un meccanismo di aggiornamento dello stato di consistenza stesso e si includa nel VIR anche l'indennizzo per mancato profitto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione della Giunta Comunale di Bardonecchia n. 53 del 28 aprile 2021, relativa alla perizia tecnico-economica e alla quantificazione del VIR degli impianti e delle reti di teleriscaldamento, nonché il relativo aggiornamento e la successiva nota sindacale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società concessionaria ha impugnato la deliberazione comunale che approvava la perizia sullo stato degli impianti e delle reti di teleriscaldamento e determinava il valore industriale residuo (VIR) rilevante ai fini del riscatto e della cessione del ramo d'azienda al Comune o al gestore subentrante. Con motivi aggiunti sono stati impugnati l'aggiornamento della perizia e la successiva comunicazione con cui il Comune ha escluso la valorizzazione di ulteriori investimenti e interventi realizzati o programmati dalla società. La ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 10, 11, 13 e 14 d.P.R. n. 902/1986, dell'art. 24 r.d. n. 2578/1925, dell'art. 34 d.l. n. 179/2012, dell'art. 3 l. n. 241/1990, dell'art. 97 Cost. e del principio del giusto procedimento, nonché eccesso di potere. Ha sostenuto che nel calcolo dovessero essere inclusi ulteriori impianti, macchinari, lavorazioni e migliorie, che dovesse essere previsto un meccanismo di aggiornamento dello stato di consistenza e che dovesse essere riconosciuto anche l'indennizzo per mancato profitto. È stata inoltre dedotta l'incompetenza del Sindaco, in relazione alla nota del 16 gennaio 2024, per violazione del principio di separazione tra indirizzo politico e gestione amministrativa sancito dall'art. 107 TUEL. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, senza esaminare nel merito le censure relative alla quantificazione del VIR, all'inclusione degli impianti e delle migliorie, al mancato profitto e all'incompetenza del Sindaco. La controversia riguarda l'applicazione dell'art. 14 della convenzione, che disciplina la cessione onerosa del ramo d'azienda alla scadenza o in caso di decadenza e stabilisce i criteri di determinazione del prezzo, rinviando all'art. 24 r.d. n. 2578/1925 e agli artt. 13 e 14 d.P.R. n. 902/1986. Secondo il Collegio, tali criteri sono predeterminati dalla convenzione e dalla normativa e la quantificazione del VIR non implica esercizio di discrezionalità amministrativa, né un potere di vigilanza, controllo o conformazione pubblicistica nei confronti del gestore. La giurisdizione esclusiva amministrativa in materia di concessioni di pubblici servizi presuppone invece la presenza di un esercizio, anche indiretto o mediato, di potere pubblico; restano escluse le controversie meramente patrimoniali relative all'applicazione del rapporto concessorio. Il TAR ha distinto il caso deciso da una pronuncia del Consiglio di Stato relativa a un atto ministeriale espressione di potere regolatorio e di vigilanza, ritenendo che qui si tratti della mera applicazione di criteri convenzionali e normativi. Ha quindi disposto la prosecuzione del giudizio davanti al giudice ordinario ai sensi dell'art. 11 c.p.a. e ha compensato integralmente le spese di lite.
Norme richiamate
art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.
«le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, ovvero relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo, ovvero ancora relative all'affidamento di un pubblico servizio, ed alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore»
La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici servizi non comprende le controversie meramente patrimoniali prive di implicazioni sul contenuto della concessione e non riconducibili all'esercizio di un potere pubblico.
art. 14 della convenzione per il servizio di teleriscaldamento
«Il prezzo di cessione sarà individuato in base a stime peritali disposte dalle parti, in applicazione dei criteri previsti dall'art. 24 del T.U. 2578/1925, nonché dall'art. 13 del D.P.R. 902/1986»
La clausola convenzionale predetermina i criteri per la quantificazione del prezzo di cessione del ramo d'azienda e del relativo VIR, escludendo un potere discrezionale del Comune nella scelta dei criteri di valorizzazione.
art. 24 r.d. 15 ottobre 1925, n. 2578
È richiamato dalla convenzione quale fonte dei criteri per la determinazione del prezzo di cessione e dell'indennizzo spettante al concessionario.
artt. 13 e 14 d.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902
Sono richiamati dalla convenzione e applicati quale disciplina tecnica e patrimoniale per la determinazione del valore degli impianti e dell'eventuale indennizzo per mancato profitto.
art. 11 c.p.a.
In caso di declinatoria della giurisdizione, consente la prosecuzione del giudizio davanti al giudice munito di giurisdizione.
art. 107 d.lgs. n. 267/2000
È stato invocato dalla ricorrente in relazione alla dedotta incompetenza del Sindaco, ma la censura non è stata esaminata per il difetto di giurisdizione.
Massime di principio
- Nella materia delle concessioni di pubblici servizi, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo richiede che la controversia sia collegata all’esercizio, anche indiretto o mediato, di un potere pubblico; non vi rientrano le controversie meramente patrimoniali relative a indennità, canoni, corrispettivi o alla concreta applicazione di clausole convenzionali predeterminate.
- La determinazione del valore industriale residuo e del prezzo di cessione degli impianti di un servizio pubblico appartiene alla giurisdizione ordinaria quando l’amministrazione si limita ad applicare criteri stabiliti dalla convenzione e dalla normativa di settore, senza esercitare discrezionalità amministrativa, vigilanza, controllo o conformazione pubblicistica del rapporto.
- La qualificazione della controversia ai fini del riparto di giurisdizione dipende dalla natura effettiva del potere esercitato e non dalla forma dell’atto impugnato o dalla sua provenienza amministrativa.
- Quando il giudice amministrativo dichiara il proprio difetto di giurisdizione, il giudizio può proseguire davanti al giudice ordinario munito di giurisdizione secondo il meccanismo previsto dall’art. 11 c.p.a.
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