Sentenza del 22/01/2018 n. 16 - Comm. Trib. Prov. Asti
Omesso recupero di credito da parte di un cliente insoddisfatto non costituisce prova di operazione inesistente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L’Amministrazione finanziaria ha ritenuto che il fatto che il cliente della società non avesse promosso azioni per recuperare un credito derivante da un’operazione non completamente eseguita costituisse un elemento indicativo dell’inesistenza dell’operazione. La decisione ha escluso che tale circostanza potesse provare l’inesistenza dell’operazione, poiché il mancato recupero del credito dipendeva dal comportamento di un soggetto terzo, ossia il cliente insoddisfatto, e non da una condotta direttamente riferibile alla società contribuente.
La decisione
Il giudice ha ritenuto insufficiente il mancato avvio di azioni di recupero del credito da parte del cliente per dimostrare che l’operazione fosse inesistente. La circostanza, non essendo direttamente imputabile alla contribuente e riguardando un soggetto non coinvolto nell’accertamento, non può costituire da sola una prova valida dell’inesistenza dell’operazione. L’accertamento fondato su tale elemento è quindi risultato non adeguatamente dimostrato.
Massime di principio
- Il comportamento di un soggetto terzo, come il cliente di una società, non può essere automaticamente utilizzato per dimostrare l’inesistenza di un’operazione compiuta dal contribuente.
- Il mancato esercizio di un’azione giudiziale per il recupero di un credito può avere molteplici spiegazioni e, isolatamente considerato, non prova né l’inesistenza dell’operazione né la fittizietà della fattura.
- Per contestare un’operazione come inesistente l’Amministrazione deve basarsi su elementi concreti, gravi e riferibili direttamente al contribuente, non su mere presunzioni fondate sull’inerzia o sulle scelte commerciali di terzi.
- Una prestazione parzialmente eseguita o contestata dal cliente non equivale necessariamente a un’operazione inesistente: occorre distinguere l’inesistenza dell’operazione dalla sua esecuzione incompleta, inesatta o dalla successiva controversia contrattuale.
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