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Ordinanza

Ordinanza n. 4689/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento previa adozione di misure cautelari del diniego di visto di ingresso per lavoro subordinato, emesso dal Consolato Generale d’Italia a Casablanca il 29/7/2025 e notificato il 4/8/2025, e di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e conseguente.

Giustizia amministrativa202513836

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di visto di ingresso per lavoro subordinato emesso dal Consolato Generale d’Italia a Casablanca

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego di visto di ingresso per lavoro subordinato, chiedendone l’annullamento previa adozione di misure cautelari. Il TAR ha rilevato che agli atti non risultava depositata la procura alle liti conferita dal ricorrente. Richiamando la sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 11 del 2 ottobre 2025, il Collegio ha evidenziato che la mancata valida attribuzione dello jus postulandi determina l’inammissibilità del ricorso. Ha inoltre precisato che, qualora la procura sia stata rilasciata all’estero, deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge dello Stato estero, non potendo essere autenticata dal difensore italiano, neppure mediante collegamenti video a distanza; per poter essere utilizzata in Italia deve inoltre essere legalizzata dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane oppure, per gli Stati aderenti alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, munita di apostille.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito l’impugnazione del diniego di visto né la domanda cautelare. Ha disposto, quale adempimento istruttorio e ai fini della verifica della regolare instaurazione del giudizio, che il ricorrente depositi la procura alle liti entro venti giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. Il Collegio ha avvertito che, in mancanza del deposito o qualora la procura non sia stata conferita nelle forme richieste, dovrà essere valutata la possibile inammissibilità del ricorso, anche ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. La trattazione è stata rinviata all’udienza camerale del 26 maggio 2026. Nessuna statuizione sulle spese risulta adottata.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Consente al giudice di sottoporre alle parti le questioni rilevate d’ufficio; nel caso concreto il TAR ha preannunciato la possibile inammissibilità del ricorso per difetto di valida procura alle liti.

  • art. 33 d.P.R. 445/2000

    Richiamato quale base della necessità di legalizzazione della procura rilasciata all’estero da parte delle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane.

  • art. 52, comma 1, lett. f), d.lgs. 71/2011

    Richiamato in relazione alla legalizzazione dei documenti formati all’estero da utilizzare in Italia.

  • Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, ratificata con legge 1253/1966

    Prevede, in alternativa alla legalizzazione consolare per gli Stati aderenti, l’utilizzabilità dell’apostille quale formalità di autenticazione del documento pubblico straniero.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità della parte a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Il ricorso amministrativo non è validamente instaurato e deve essere dichiarato inammissibile quando il difensore agisce senza che lo jus postulandi sia stato conferito mediante una valida procura alle liti.
  • La procura alle liti rilasciata all’estero deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale abilitato dalla legge dello Stato estero ad attribuirle pubblica fede; il difensore italiano non può autenticarla, poiché il relativo potere non si estende territorialmente oltre l’Italia, neppure mediante collegamenti video a distanza.
  • Per essere utilizzata nel processo amministrativo italiano, una procura formata all’estero deve essere legalizzata dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane oppure, se proveniente da uno Stato aderente alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, munita di apostille.
  • Quando dagli atti non risulta depositata la procura alle liti, il giudice deve consentire alla parte di produrla entro un termine assegnato, prospettando, in caso di mancato deposito o di irregolarità della procura, la possibile inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaDecisione e riti speciali
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

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