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Ordinanza

Ordinanza n. 2515/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento previa adozione di misure cautelari a) del provvedimento di diniego di rilascio del visto per motivi di tirocinio (formazione professionale), prot. 7080 del giorno 08.07.2025 e notificato il giorno 15.07.2025, con il quale il Consolato Generale d'Italia a Casablanca (Marocco) ha respinto la domanda di visto d’ingresso presentata dal ricorrente; b) di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale, anche di esecuzione;

Giustizia amministrativa202512114

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del visto d'ingresso per motivi di tirocinio formativo adottato dal Consolato Generale d'Italia a Casablanca

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto per svolgere in Italia un tirocinio formativo con funzioni di tecnico-saldatore presso una società italiana. Il diniego era motivato dalla mancata prova di una pregressa attività lavorativa nel settore e dalla mancata prova della disponibilità di adeguati mezzi di sostentamento personali. Il ricorrente ha dedotto e documentato una precedente esperienza professionale come tecnico saldatore, un diploma conseguito nel Paese d'origine e le competenze specifiche da acquisire mediante il progetto di tirocinio. Ha inoltre evidenziato che l'indennità di tirocinio, pari a 800 euro mensili, unitamente all'alloggio messo a disposizione dalla società ospitante, dimostrava la disponibilità di adeguati mezzi di sostentamento. I vizi sono stati ricondotti dal giudice all'eccesso di potere per travisamento dei fatti, sebbene non fossero stati espressamente qualificati in tali termini nel ricorso. Quanto al periculum in mora, è stato valorizzato l'interesse all'ingresso in Italia per finalità lavorativo-formative.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai fini del riesame, ritenendo sussistente il fumus boni iuris perché la documentazione prodotta evidenziava sia la pregressa esperienza professionale e la formazione del ricorrente sia la disponibilità di mezzi di sostentamento mediante l'indennità mensile e l'alloggio. Il diniego risultava quindi viziato da travisamento dei fatti. Ha riconosciuto il periculum in mora nell'interesse del ricorrente all'ingresso nel territorio dello Stato per finalità lavorativo-formative. L'Amministrazione è stata obbligata a riesaminare l'istanza entro trenta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza. La decisione sulle spese della fase cautelare è stata rinviata alla definizione del giudizio, fissato per la prosecuzione alla camera di consiglio del 9 giugno 2026.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto ha fondato l'accoglimento dell'istanza cautelare ai fini del riesame.

  • Dir. Min. Int. 01.03.2000

    È richiamata nel provvedimento di diniego quale fonte del requisito relativo alla disponibilità di adeguati mezzi di sostentamento personali; il TAR ha ritenuto che tale requisito fosse dimostrato dall'indennità di tirocinio e dall'alloggio fornito dalla società ospitante.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la documentazione prodotta dal richiedente può dimostrare il fumus boni iuris del ricorso contro il diniego di visto quando smentisca specificamente i presupposti fattuali posti a fondamento del diniego.
  • Il diniego di visto è viziato da eccesso di potere per travisamento dei fatti quando l'Amministrazione ometta di considerare o rappresenti erroneamente documentate esperienze professionali, titoli formativi e competenze pertinenti alla finalità del soggiorno richiesto.
  • Ai fini della verifica della disponibilità di adeguati mezzi di sostentamento per un tirocinio formativo, l'indennità mensile prevista dal tirocinio può essere valutata congiuntamente alla disponibilità di un alloggio fornito dalla società ospitante.
  • Quando sussistano fumus boni iuris e periculum in mora, il giudice amministrativo può accogliere la domanda cautelare ai fini del riesame, imponendo all'Amministrazione di rivalutare l'istanza entro un termine determinato, senza sostituirsi all'Amministrazione nella decisione finale.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiEccesso di potereTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

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