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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05824/2023 del 27/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (parte soccombente)

La controversia

La controversia originava da un decreto ingiuntivo emesso su richiesta di una società per il pagamento di una provvigione asseritamente dovuta per attività di mediazione creditizia, opposto dal debitore e poi oggetto di appello. La Corte d'appello dichiarava inammissibile l'appello e condannava l'appellante alle spese, liquidando il compenso del difensore della parte appellata sulla base dei parametri del d.m. n. 55/2014, includendo anche la fase istruttoria e/o di trattazione e la fase decisoria. Il ricorrente per cassazione censurava solo la statuizione sulle spese, deducendo violazione dell'art. 2237 c.c. e dell'art. 4, comma 5, lett. c) e d), del d.m. n. 55/2014, perché la Corte territoriale avrebbe liquidato la fase istruttoria pur in assenza di effettivo svolgimento della stessa e la fase decisoria pur non essendo stata svolta, in ragione della rinuncia al mandato del difensore della parte appellata prima dell'udienza di discussione e della mancata nomina di un sostituto; richiamava inoltre la giurisprudenza di legittimità sulla necessità di attività effettive per la liquidazione dei relativi compensi.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso solo parzialmente. Ha ritenuto corretta la liquidazione della fase istruttoria e/o di trattazione, osservando che in appello l'attività istruttoria può essere compensata anche quando si sia svolto l'esame di atti e la fase di trattazione è comunque necessaria nel giudizio di appello. Ha invece escluso che la fase decisoria fosse stata effettivamente svolta, poiché il difensore della parte appellata aveva rinunciato al mandato prima dell'udienza di discussione e non era stata depositata memoria di trattazione scritta né era comparso un nuovo difensore. Per tale sola parte la sentenza impugnata è stata cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti, la Corte ha deciso nel merito rideterminando le spese del grado di appello in euro 3.186,00 oltre accessori e spese forfetarie. Le spese del giudizio di cassazione sono state poste a carico della società intimata, liquidate in euro 1.400,00 oltre accessori e spese forfetarie al 15%.

Norme richiamate

  • art. 2237 c.c.

    richiamato dal ricorrente, ma il testo della decisione non sviluppa un'autonoma interpretazione della norma; la censura viene comunque esaminata nel quadro della liquidazione delle spese processuali

  • art. 4, comma 5, lett. c) e d), d.m. n. 55/2014

    ai fini della liquidazione del compenso per la fase istruttoria e/o di trattazione e per la fase decisoria occorre verificare se tali fasi siano state effettivamente svolte secondo i parametri applicabili

  • art. 350 c.p.c.

    in appello la fase di trattazione è considerata necessaria e la sua esistenza rileva ai fini della liquidazione del compenso

  • art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c.

    costituisce il parametro formale del motivo di ricorso per cassazione articolato sulla violazione di legge e sul vizio motivazionale

  • art. 375 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale

  • art. 376 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato quale base della proposta del relatore e della comunicazione alle parti

  • art. 384 c.p.c.

    consente alla Corte, una volta cassata la sentenza in parte qua e non occorrendo ulteriori accertamenti, di decidere nel merito sulla liquidazione delle spese

Massime di principio

  • In tema di liquidazione delle spese processuali secondo il d.m. n. 55/2014, la fase istruttoria può essere riconosciuta anche quando non si sia svolta una tradizionale attività istruttoria in senso stretto, purché vi sia stato l'esame di atti o provvedimenti funzionali all'istruzione della causa.
  • Nel giudizio di appello la fase di trattazione è strutturalmente necessaria; pertanto, in presenza di attività processuali effettive riconducibili alla trattazione, la relativa voce di compenso è liquidabile.
  • La fase decisoria non può essere compensata se non vi sia stata una effettiva attività del difensore in funzione della decisione, e la mera fissazione dell'udienza finale non basta quando il difensore abbia rinunciato al mandato prima di tale fase e non sia stata depositata alcuna memoria sostitutiva.
  • Quando la censura sulle spese riguarda solo una delle voci di liquidazione e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza in parte qua e rideterminare direttamente le spese del grado ai sensi dell'art. 384 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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