Ordinanza n. 512/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento - del provvedimento comunale datato 18 luglio 2023, recante “Avviso pagamento sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 83 L.R. 12/05” a carico del Condominio ricorrente, quantificata in € 37.947,26, “al fine del rilascio del provvedimento di compatibilità paesaggistica”; - del provvedimento comunale datato 25 luglio 2023, recante “Avviso di avvenuta emanazione dell'accertamento di conformità”, nella parte in cui richiede al Condominio ricorrente il pagamento della somma di € 1.910,18, a titolo di contributo di costruzione afferente agli oneri di urbanizzazione, “ai fini del rilascio del permesso di costruire – accertamento di conformità”; nonché di ogni atto presupposto, conseguente e/o connesso. e conseguentemente per l'accertamento del diritto del Condominio ricorrente alla restituzione delle somme versate in eccesso, in attuazione dei provvedimenti impugnati, e la condanna del Comune di Bormio alla restituzione delle somme percepite in eccesso rispetto al dovuto, oltre gli interessi legali a far tempo dal versamento sino al soddisfo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Avviso di pagamento di una sanzione amministrativa paesaggistica e avviso di avvenuta emanazione dell'accertamento di conformità con richiesta di pagamento di contributo di costruzione
Esito
La controversia
Il condominio ha impugnato due provvedimenti comunali: il primo, del 18 luglio 2023, con cui gli veniva richiesto il pagamento di € 37.947,26 a titolo di sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 83 della legge regionale Lombardia n. 12/2005, quale condizione per il rilascio del provvedimento di compatibilità paesaggistica; il secondo, del 25 luglio 2023, con cui veniva richiesto il pagamento di € 1.910,18 a titolo di contributo di costruzione relativo agli oneri di urbanizzazione, ai fini del rilascio del permesso di costruire in accertamento di conformità. Il condominio ha chiesto l'annullamento degli atti, l'accertamento del diritto alla restituzione delle somme versate in eccesso e la condanna del Comune alla restituzione, con interessi legali. Dall'ordinanza non risultano specificati i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito della controversia. Ha disposto incombenti istruttori per verificare se permanga l'interesse del condominio alla decisione, imponendo alla parte ricorrente di dichiarare motivatamente, con breve memoria, la permanenza o meno dell'interesse e di aggiornare il giudice sui fatti o atti sopravvenuti, indicando anche l'eventuale necessità di ulteriore istruttoria. Ha inoltre ordinato al Comune di fornire chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti di causa e di depositare, ove non già prodotti, gli atti impugnati e la relativa documentazione. Gli adempimenti devono essere eseguiti entro venti giorni dalla comunicazione dell'ordinanza tramite PAT. Il giudice ha avvertito che l'inerzia della parte ricorrente sulla dichiarazione di permanenza dell'interesse potrà essere valutata, ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a., quale manifestazione implicita ma inequivoca di disinteresse, con conseguente possibile dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese non sono state definite.
Norme richiamate
art. 83 l.r. Lombardia n. 12/2005
Avviso pagamento sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 83 L.R. 12/05
La disposizione è richiamata quale base della sanzione amministrativa richiesta dal Comune nell'ambito del procedimento volto al rilascio della compatibilità paesaggistica; l'ordinanza non ne esamina il contenuto né la legittimità dell'applicazione.
art. 63 c.p.a.
Richiamato tra le norme processuali poste a fondamento dell'attività istruttoria del giudice.
art. 64, comma 4, c.p.a.
Richiamato quale base per valutare il comportamento processuale della parte che, onerata di dichiarare la permanenza dell'interesse, rimanga inerte.
art. 65 c.p.a.
Richiamato tra le norme processuali relative ai poteri istruttori del giudice.
art. 84, comma 4, c.p.a.
L'inerzia della parte, a fronte della richiesta di confermare l'interesse alla decisione, può consentire al giudice di dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 85 c.p.a.
Richiamato tra le norme processuali poste a fondamento dell'ordinanza.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo richiede alla parte ricorrente di dichiarare motivatamente la permanenza dell'interesse alla decisione e di aggiornare la situazione processuale, la mancata ottemperanza entro il termine assegnato può essere valutata, unitamente alle circostanze del caso, come manifestazione implicita ma inequivoca dell'attuale disinteresse alla definizione della controversia e condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a.
- In presenza di una controversia non ancora matura per la decisione o di una situazione fattuale da aggiornare, il giudice amministrativo può disporre che il ricorrente chiarisca la persistenza dell'interesse e che l'amministrazione fornisca chiarimenti documentati e depositi gli atti impugnati e la relativa documentazione, assegnando un termine perentorio processuale per gli adempimenti istruttori.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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