Sentenza n. 6608/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento della Determinazione Dirigenziale n. Rep. CI/2954/2025 - n. prot. CI/230449/2025 emessa in data 9/10/2025 dal Direttore del Municipio Roma VII, notificata in data 14/10/2025, avente ad oggetto “Decadenza e revoca dell'autorizzazione amministrativa od. COM 9 n. 10/107 del 17.05.2004 rilasciata dal Municipio Roma X (attuale VII), per la cancellazione d'ufficio da parte della Camera di Commercio di Latina dell'impresa individuale di Angelone Francesco per l'attività di commercio su aree pubbliche, esercitata nel Mercato Coperto “Tuscolano III” - Posteggio n. of 07 - Settore merceologico alimentare”; in uno a tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione di decadenza e revoca dell'autorizzazione al commercio su area pubblica, motivata dalla cancellazione d'ufficio dell'impresa individuale dal Registro delle imprese
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore commerciale)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la decadenza dell'autorizzazione relativa a un posteggio in un mercato rionale, sostenendo di avere appreso solo con la comunicazione di avvio del procedimento della cancellazione d'ufficio dal Registro delle imprese, intervenuta nel 2019. Ha dedotto che la partita IVA era rimasta attiva fino al settembre 2025, che l'attività commerciale era proseguita e che la posizione era stata riattivata prima dell'adozione del provvedimento impugnato. Ha lamentato la mancata considerazione della documentazione e delle osservazioni presentate, l'inadeguatezza e contraddittorietà della motivazione, l'erronea equiparazione della cancellazione formale alla cessazione effettiva dell'attività, nonché l'illegittimità della cancellazione camerale per omessa comunicazione e mancanza dei presupposti. Ha inoltre dedotto la violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza, buona fede e legittimo affidamento, derivante dall'esercizio dell'attività per oltre sei anni senza contestazioni.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato la determinazione comunale. Ha premesso che la cessazione dell'impresa individuale iscritta nel Registro delle imprese è, in linea di principio, incompatibile con il possesso dell'autorizzazione al commercio su area pubblica. Tuttavia, nel caso di cancellazione d'ufficio per mancato compimento di atti di gestione, l'interessato deve essere posto in condizione di contestare il fatto iscritto; la determinazione del conservatore deve essere comunicata entro otto giorni e può essere impugnata entro quindici giorni. Nel caso concreto, la cancellazione del 2019 non risultava comunicata individualmente al titolare, mentre quest'ultimo aveva prodotto numerosi elementi idonei a dimostrare la continuità dell'attività commerciale. Anche la permanenza della partita IVA fino al settembre 2025 costituiva un elemento fattuale incompatibile con l'automatica conclusione della cessazione dell'impresa. Roma Capitale avrebbe quindi dovuto approfondire e ponderare tali circostanze, anziché ritenere senz'altro cessata l'impresa sulla base del solo dato formale della cancellazione. Il provvedimento è stato annullato per difetto di istruttoria. La documentazione depositata tardivamente dal Comune il 27 marzo 2026 non è stata esaminata. Le spese sono state compensate per la novità delle questioni.
Norme richiamate
art. 2, comma 1, d.P.R. 23 luglio 2004, n. 247
La cancellazione dell'impresa individuale può essere disposta, tra l'altro, per mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi o per perdita dei titoli autorizzativi o abilitativi all'esercizio dell'attività dichiarata.
art. 40, comma 6, D.L. n. 46/2020, convertito nella l. n. 120/2020
entro otto giorni dalla sua adozione
La determinazione del conservatore del Registro delle imprese relativa alla cancellazione d'ufficio deve essere comunicata al soggetto interessato entro otto giorni dalla sua adozione.
art. 40, comma 7, D.L. n. 46/2020, convertito nella l. n. 120/2020
contro la determinazione del conservatore l'interessato può ricorrere, entro quindici giorni dalla comunicazione, al giudice del registro delle imprese
La comunicazione della determinazione di cancellazione consente all'interessato di contestare il fatto iscritto mediante ricorso al giudice del registro delle imprese entro il termine previsto.
Massime di principio
- La cancellazione d'ufficio di un'impresa individuale dal Registro delle imprese, pur costituendo un dato formalmente incompatibile con il possesso dell'autorizzazione al commercio su area pubblica, non consente all'amministrazione di dichiarare automaticamente la decadenza dell'autorizzazione quando siano stati allegati elementi concreti e attuali incompatibili con l'effettiva cessazione dell'attività.
- Prima di adottare la decadenza di un'autorizzazione commerciale sulla base della cancellazione d'ufficio dal Registro delle imprese, l'amministrazione deve verificare e valutare gli elementi fattuali che dimostrino la prosecuzione dell'attività, senza arrestarsi al solo dato formale risultante dal registro.
- La mancata comunicazione individuale della determinazione di cancellazione d'ufficio priva l'interessato della possibilità di contestare tempestivamente il fatto iscritto e impone all'amministrazione titolare del potere di decadenza una particolare cautela nell'utilizzare quella cancellazione come presupposto esclusivo del provvedimento sfavorevole.
- È viziato per difetto di istruttoria il provvedimento di decadenza che affermi la cessazione dell'impresa sulla sola base della cancellazione dal Registro delle imprese, omettendo di considerare la prosecuzione documentata dell'attività commerciale e la persistente operatività della partita IVA.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 13 apr 2026Sentenza n. 764/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 13 apr 2026Sentenza n. 765/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 13 apr 2026Sentenza n. 766/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 13 apr 2026Sentenza n. 767/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 13 apr 2026Sentenza n. 768/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 13 apr 2026Sentenza n. 769/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →