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Sentenza

Sentenza del 20/11/2015 n. 23755 - Corte di Cassazione

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - PENA PECUNIARIA - IN GENERE - IVA - Errata compensazione in sede di liquidazione periodica - Sussistenza del credito d'imposta in sede di dichiarazione annuale - Irrilevanza - Sanzione - Applicabilità - "Ratio" - Danno per l'erario.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente aveva utilizzato, nella liquidazione periodica IVA relativa al primo trimestre 2002, un credito infrannuale in compensazione senza rispettare i presupposti previsti dalla normativa. Sebbene tale credito fosse risultato comunque spettante in sede di dichiarazione annuale e liquidazione finale, la compensazione anticipata aveva determinato il mancato versamento, alla scadenza periodica, di una parte dell'IVA dovuta. L'Agenzia delle Entrate ha sostenuto che tale condotta non fosse una violazione meramente formale, poiché aveva provocato un ritardato incasso e un temporaneo deficit di cassa per l'Erario, sanzionabile ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato senza rinvio la sentenza della Commissione tributaria regionale e deciso direttamente nel merito, rigettando la domanda della contribuente. Ha stabilito che l'utilizzo della compensazione in assenza dei presupposti integra un omesso o tardivo versamento dell'IVA alle scadenze periodiche, anche quando il credito risulti successivamente spettante in sede di dichiarazione annuale. È stata quindi confermata l'applicabilità della sanzione amministrativa del 30% prevista dall'art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997. La contribuente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, mentre le spese dei gradi di merito sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997

    "I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte (...) con eventuale compensazione dei crediti (...) Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva."

    La compensazione dei crediti fiscali è ammessa soltanto secondo le modalità e i termini previsti dalla legge; l'utilizzo anticipato o non conforme del credito non è irrilevante.

  • Art. 8, comma 3, del D.P.R. n. 542 del 1999

    "I contribuenti in possesso dei requisiti indicati (...) possono, in alternativa, effettuare la compensazione (...) per l'ammontare massimo corrispondente all'eccedenza detraibile del trimestre di riferimento."

    La compensazione infrannuale dell'IVA è consentita solo ai contribuenti in possesso dei requisiti prescritti e nei limiti dell'eccedenza detraibile del trimestre di riferimento.

  • Art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997

    "Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo (...) è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato."

    La sanzione del 30% si applica anche all'IVA periodica quando il versamento è omesso, insufficiente o tardivo a causa di una compensazione effettuata senza i necessari presupposti. Il successivo riconoscimento del credito non elimina il precedente ritardo.

  • Art. 6, comma 5-bis, del d.lgs. n. 472 del 1997

    "Non sono inoltre punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e che non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo."

    La violazione è meramente formale e non punibile solo se non incide anche sul versamento. Il ritardato incasso dell'imposta costituisce invece un pregiudizio sostanziale per l'Erario.

  • Art. 1219 del codice civile

    La Corte richiama i principi della mora del debitore per evidenziare che, nelle obbligazioni pecuniarie, il mancato pagamento alla scadenza produce conseguenze già dal termine previsto, anche se il debito viene successivamente compensato o estinto.

Massime di principio

  • Un credito fiscale effettivamente spettante in un momento successivo non legittima necessariamente il suo utilizzo anticipato in compensazione durante una liquidazione periodica.
  • La compensazione fiscale deve rispettare rigorosamente presupposti, limiti e termini previsti dalla normativa applicabile; in caso contrario può configurarsi un omesso o tardivo versamento.
  • La successiva regolarizzazione o compensazione del credito non esclude la sanzione se, nel periodo intermedio, l'Erario ha subito un ritardato incasso o un deficit temporaneo di cassa.
  • La violazione non è meramente formale quando incide sul versamento del tributo, anche se non determina una perdita definitiva di gettito.
  • In situazioni analoghe occorre distinguere tra l'esistenza sostanziale del credito e la sua utilizzabilità nel preciso momento e con le modalità in cui è stata effettuata la compensazione.

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