Cassazione Penale, Sentenza n. 4026/2022 del 04/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza con cui il GIP aveva revocato la sospensione condizionale della pena concessa a COCCO con due sentenze del Tribunale di Arezzo (28/03/2019 n.107/19 e 11/09/2019 n.309/19). Il ricorrente deduce vizi procedurali e di motivazione: il GIP si sarebbe pronunciato su questioni non devolutegli dal P.M., avrebbe utilizzato una diversa fattispecie normativa rispetto a quella prospettata dal P.M. (art. 168 c.p. vs. art. 164 c.p.), non avrebbe acquisito i fascicoli dei giudizi di cognizione per verificare se la precedente sentenza del 6/2/1980 (con sospensione) fosse documentalmente nota al giudice di cognizione e avrebbe applicato erroneamente gli artt. 674 e 666 c.p.p.; altresì si prospetta che la precedente condanna fosse stata riabilitata o estinta (art. 167 c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso in via principale (motivo 2), ritenendo che il GIP non abbia motivato sull'acquisizione dei fascicoli necessari a verificare se la causa ostativa (la sospensione già concessa nel 1980) fosse documentalmente nota al giudice di cognizione. Sulla base del principio di diritto delle Sezioni Unite (sentenza n.37345/2015), il giudice dell'esecuzione, prima di revocare la sospensione per violazione dell'art. 164 c.p., deve verificare acquisendo i fascicoli se l'ostacolo era conoscibile documentalmente al giudice di cognizione. Per tale carenza motivazionale l'ordinanza è stata annullata e rimessa al GIP di Arezzo per nuovo giudizio; le restanti censure sono state ritenute assorbite.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen.
Riferimento alla concorso materiale/unitario e conteggi di pena: usato per spiegare l'aumento della pena nella seconda sentenza
art. 163 cod. pen.
Limiti edittali per l'applicazione della sospensione condizionale; la cumulazione di pene non deve superare il limite previsto dall'art. 163
art. 164 cod. pen.
Disciplina sulla sospensione condizionale della pena e sulle cause ostative; qui centrale per valutare se la precedente sospensione (1980) ostasse alla nuova concessione
art. 168 cod. pen.
Previsione della revoca della sospensione condizionale (anche di diritto) in ipotesi di commissione di nuovi delitti o altre fattispecie; il P.M. aveva prospettato una fattispecie diversa da quella poi adottata dal GIP
art. 666 cod. proc. pen.
Norma sul rito dell'esecuzione e sulle competenze del giudice dell'esecuzione; contestata la pronuncia su questioni non devolute dal P.M.
art. 674 cod. proc. pen.
Norma relativa all'acquisizione del fascicolo del giudizio di cognizione da parte del giudice dell'esecuzione; la Corte ha richiamato l'obbligo di verificare i fascicoli per accertare la conoscibilità documental della causa ostativa
art. 167 cod. pen.
Estinzione del reato per prescrizione o altro istituto: prospettata dal difensore come motivo che renderebbe priva di ostacolo la precedente condanna del 1980
sentenza Sezioni Unite n. 37345/2015
Principio enunciato: il giudice dell'esecuzione può revocare la sospensione concessa in violazione dell'art.164 c.p. se sussistono cause ostative, salvo che tali cause fossero documentalmente note al giudice della cognizione; per decidere deve acquisire il fascicolo del giudizio di cognizione
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione, prima di revocare la sospensione condizionale per una presunta causa ostativa antecedente, deve acquisire e esaminare i fascicoli dei giudizi di cognizione per verificare se l'ostacolo fosse documentalmente noto al giudice che concesse il beneficio; l'omissione di tale accertamento è vizio che determina annullamento e rinvio.
- Se una successiva condanna è stata estesa come beneficio della sospensione perché i fatti sono stati ritenuti in continuazione e la pena complessiva è nei limiti dell'art.163 c.p., l'estensione non costituisce automaticamente motivo di revoca.
- La revoca della sospensione è ammissibile quando la sospensione era stata concessa in violazione di norme ostative (art.164 c.p.), ma l'accertamento della conoscibilità documental dell'ostacolo al momento della decisione di merito è determinante per la legittimità dell'intervento del giudice dell'esecuzione.
- Il P.M. deve proporre motivazione chiara e corretta sull'ipotesi normativa di revoca; il giudice dell'esecuzione non dovrebbe decidere su profili non dedotti o non adeguatamente prospettati dall'accusa senza adeguata istruttoria.
- Eventuali fattori che rimuovono l'impedimento (es. riabilitazione o estinzione del reato) devono essere documentati e valutati: se sussistono, possono eliminare il presunto vizio che ha portato alla revoca.
- La conoscenza, tramite il casellario, di precedenti condanne e annotazioni è rilevante, ma la regola rimane che il giudice dell'esecuzione verifichi con i fascicoli se tali elementi erano effettivamente accessibili/documentali per il giudice di cognizione.
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