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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4026/2022 del 04/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza con cui il GIP aveva revocato la sospensione condizionale della pena concessa a COCCO con due sentenze del Tribunale di Arezzo (28/03/2019 n.107/19 e 11/09/2019 n.309/19). Il ricorrente deduce vizi procedurali e di motivazione: il GIP si sarebbe pronunciato su questioni non devolutegli dal P.M., avrebbe utilizzato una diversa fattispecie normativa rispetto a quella prospettata dal P.M. (art. 168 c.p. vs. art. 164 c.p.), non avrebbe acquisito i fascicoli dei giudizi di cognizione per verificare se la precedente sentenza del 6/2/1980 (con sospensione) fosse documentalmente nota al giudice di cognizione e avrebbe applicato erroneamente gli artt. 674 e 666 c.p.p.; altresì si prospetta che la precedente condanna fosse stata riabilitata o estinta (art. 167 c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso in via principale (motivo 2), ritenendo che il GIP non abbia motivato sull'acquisizione dei fascicoli necessari a verificare se la causa ostativa (la sospensione già concessa nel 1980) fosse documentalmente nota al giudice di cognizione. Sulla base del principio di diritto delle Sezioni Unite (sentenza n.37345/2015), il giudice dell'esecuzione, prima di revocare la sospensione per violazione dell'art. 164 c.p., deve verificare acquisendo i fascicoli se l'ostacolo era conoscibile documentalmente al giudice di cognizione. Per tale carenza motivazionale l'ordinanza è stata annullata e rimessa al GIP di Arezzo per nuovo giudizio; le restanti censure sono state ritenute assorbite.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    Riferimento alla concorso materiale/unitario e conteggi di pena: usato per spiegare l'aumento della pena nella seconda sentenza

  • art. 163 cod. pen.

    Limiti edittali per l'applicazione della sospensione condizionale; la cumulazione di pene non deve superare il limite previsto dall'art. 163

  • art. 164 cod. pen.

    Disciplina sulla sospensione condizionale della pena e sulle cause ostative; qui centrale per valutare se la precedente sospensione (1980) ostasse alla nuova concessione

  • art. 168 cod. pen.

    Previsione della revoca della sospensione condizionale (anche di diritto) in ipotesi di commissione di nuovi delitti o altre fattispecie; il P.M. aveva prospettato una fattispecie diversa da quella poi adottata dal GIP

  • art. 666 cod. proc. pen.

    Norma sul rito dell'esecuzione e sulle competenze del giudice dell'esecuzione; contestata la pronuncia su questioni non devolute dal P.M.

  • art. 674 cod. proc. pen.

    Norma relativa all'acquisizione del fascicolo del giudizio di cognizione da parte del giudice dell'esecuzione; la Corte ha richiamato l'obbligo di verificare i fascicoli per accertare la conoscibilità documental della causa ostativa

  • art. 167 cod. pen.

    Estinzione del reato per prescrizione o altro istituto: prospettata dal difensore come motivo che renderebbe priva di ostacolo la precedente condanna del 1980

  • sentenza Sezioni Unite n. 37345/2015

    Principio enunciato: il giudice dell'esecuzione può revocare la sospensione concessa in violazione dell'art.164 c.p. se sussistono cause ostative, salvo che tali cause fossero documentalmente note al giudice della cognizione; per decidere deve acquisire il fascicolo del giudizio di cognizione

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione, prima di revocare la sospensione condizionale per una presunta causa ostativa antecedente, deve acquisire e esaminare i fascicoli dei giudizi di cognizione per verificare se l'ostacolo fosse documentalmente noto al giudice che concesse il beneficio; l'omissione di tale accertamento è vizio che determina annullamento e rinvio.
  • Se una successiva condanna è stata estesa come beneficio della sospensione perché i fatti sono stati ritenuti in continuazione e la pena complessiva è nei limiti dell'art.163 c.p., l'estensione non costituisce automaticamente motivo di revoca.
  • La revoca della sospensione è ammissibile quando la sospensione era stata concessa in violazione di norme ostative (art.164 c.p.), ma l'accertamento della conoscibilità documental dell'ostacolo al momento della decisione di merito è determinante per la legittimità dell'intervento del giudice dell'esecuzione.
  • Il P.M. deve proporre motivazione chiara e corretta sull'ipotesi normativa di revoca; il giudice dell'esecuzione non dovrebbe decidere su profili non dedotti o non adeguatamente prospettati dall'accusa senza adeguata istruttoria.
  • Eventuali fattori che rimuovono l'impedimento (es. riabilitazione o estinzione del reato) devono essere documentati e valutati: se sussistono, possono eliminare il presunto vizio che ha portato alla revoca.
  • La conoscenza, tramite il casellario, di precedenti condanne e annotazioni è rilevante, ma la regola rimane che il giudice dell'esecuzione verifichi con i fascicoli se tali elementi erano effettivamente accessibili/documentali per il giudice di cognizione.

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