Sentenza n. 3659/2026 - Milano, Sezione 3
per l’ottemperanza della sentenza n. 2286/2025, emessa dal Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano n. 2286/2025, con la quale il Ministero era stato condannato ad assegnarle la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, del valore di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. Ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione e chiesto anche la nomina preventiva di un commissario ad acta. Il ricorso è stato corredato dalla copia asseverata della sentenza, dall'attestazione del passaggio in giudicato e dalla prova della notificazione del titolo esecutivo. Il Ministero si è costituito con una comparsa di mero stile, senza contestare l'inadempimento né fornire indicazioni sull'esecuzione della pronuncia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto rispettato il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo, e ha considerato comprovati il passaggio in giudicato della sentenza civile e la sua mancata esecuzione. Poiché l'an e il quantum del credito erano incontestati, ha ordinato al Ministero di ottemperare entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, rilasciando alla ricorrente la carta elettronica del docente e accreditandovi complessivamente 1.500 euro. Per l'ulteriore eventuale inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, con facoltà di delega, attribuendogli un ulteriore termine di 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. L'incarico è stato qualificato come adempimento connesso ai doveri d'istituto e quindi non remunerato. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
per l’ottemperanza della sentenza civile passata in giudicato
Consente di proporre il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, quando l'Amministrazione non vi abbia dato esecuzione.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e i poteri del giudice amministrativo, compresa l'adozione delle misure necessarie a dare attuazione al giudicato e la nomina del commissario ad acta.
art. 14 d.l. n. 669/1996
termine dilatorio di centoventi giorni
Il ricorso esecutivo nei confronti della pubblica amministrazione è stato ritenuto tempestivamente proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
È la base normativa del beneficio economico riconosciuto alla docente dal giudicato civile, consistente nella carta elettronica del valore di 500 euro per ciascun anno scolastico.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile nei confronti di una pubblica amministrazione per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando l'Amministrazione non abbia adempiuto agli obblighi da essa derivanti.
- Nel giudizio di ottemperanza, la produzione della copia asseverata della sentenza, dell'attestazione del passaggio in giudicato e della prova della notificazione del titolo esecutivo consente di verificare i presupposti formali dell'azione; il ricorso deve rispettare il termine dilatorio previsto per l'esecuzione delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione.
- Quando l'Amministrazione, costituitasi in giudizio, non contesta l'inadempimento e non fornisce alcuna indicazione sull'esecuzione del giudicato, il giudice può ritenere comprovata la mancata esecuzione, ove il ricorrente l'abbia dichiarata e il contenuto dell'obbligo sia certo.
- Se il giudicato impone il riconoscimento di un beneficio determinato nell'an e nel quantum, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'Amministrazione di eseguire direttamente l'obbligo entro un termine assegnato, indicando puntualmente l'attività dovuta e l'importo da accreditare.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare fin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza, stabilendone il termine di intervento e consentendogli di delegare l'attività a un dirigente o funzionario dell'ufficio indicato; l'incarico può essere svolto senza compenso quando costituisce adempimento connesso ai doveri d'istituto.
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