Cassazione Civile, Ordinanza n. 24245/2021 del 08/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (agente riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di un contribuente, di un estratto di ruolo nel quale erano elencate alcune cartelle di pagamento. In primo grado il ricorso era stato respinto; in appello la CTR Veneto aveva invece accolto il gravame del contribuente, ritenendo inammissibile la costituzione in giudizio dell'agente della riscossione perché effettuata tramite avvocato del libero foro e, inoltre, ritenendo insufficiente la prova della notifica delle cartelle perché l'agente aveva prodotto soltanto i referti di notifica/avvisi di ricevimento e non anche le cartelle integrali. L'agente della riscossione ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione delle norme sul patrocinio dell'Agenzia, sostenendo che la scelta del difensore postula implicitamente la sussistenza dei presupposti di legge e non richiede ulteriori allegazioni o prove, anche alla luce della normativa sopravvenuta di interpretazione autentica; (2) violazione delle regole sull'onere probatorio e sull'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, sostenendo che per dimostrare la regolare notifica delle cartelle è sufficiente produrre la relata e/o l'avviso di ricevimento della raccomandata, senza necessità di depositare la copia integrale delle cartelle.
La decisione
La Corte ha accolto entrambi i motivi. Ha ritenuto fondato il primo, osservando che, secondo la giurisprudenza di legittimità e la norma di interpretazione autentica richiamata, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione può avvalersi anche di avvocati del libero foro nei casi consentiti dal sistema delineato dalla normativa, e la costituzione a mezzo di tale difensore implica la sussistenza del relativo presupposto senza bisogno di specifiche prove in giudizio; nel caso concreto, peraltro, non risultava una convenzione con l'Avvocatura dello Stato. Ha ritenuto fondato anche il secondo, affermando che, per vincere la contestazione di omessa notifica della cartella, è sufficiente la prova dell'invio a mezzo posta con produzione dell'avviso di ricevimento, senza che l'agente abbia l'onere di produrre la cartella integrale, di regola nella disponibilità del debitore. Ne è seguita la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla CTR del Veneto in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 11, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
È richiamato nel motivo di ricorso sulla difesa in giudizio dell'Agenzia, in combinazione con le altre norme di settore, per sostenere la legittimità del patrocinio.
art. 12, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992
È citato tra le norme invocate dalla ricorrente sul regime della rappresentanza e difesa nel processo tributario.
art. 15, comma 2-sexies, d.lgs. n. 546 del 1992
È richiamato dalla ricorrente come parte del quadro normativo sulla difesa processuale dell'agente della riscossione.
art. 1, comma 8, d.l. n. 193 del 2016, conv. in L. n. 225 del 2016
La Corte lo interpreta nel senso che il rapporto con l'Avvocatura dello Stato assume rilievo speciale solo se esiste una convenzione tra i due enti.
art. 4-novies d.l. n. 34 del 2019, conv. in L. n. 58 del 2019
È valorizzato come norma di interpretazione autentica in materia di difesa in giudizio dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, confermativa della possibilità di patrocinio anche da parte di avvocati del libero foro.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il parametro processuale del primo motivo, dedotto come nullità della sentenza per violazione delle regole sul patrocinio.
art. 2697 c.c.
La Corte esclude che incomba sull'agente della riscossione l'onere di produrre la cartella integrale per provare la notifica, essendo sufficiente la prova dell'invio e dell'avviso di ricevimento.
art. 26, comma 1, d.P.R. n. 602 del 1973
La notifica della cartella a mezzo del servizio postale può essere provata mediante l'avviso di ricevimento della raccomandata, senza necessità della cartella integrale.
art. 43 r.d. n. 1611 del 1933
È richiamato per descrivere il superamento dell'integrale ed esclusiva devoluzione del patrocinio all'Avvocatura dello Stato.
Massime di principio
- Nella disciplina della difesa in giudizio dell'agente della riscossione, la costituzione a mezzo dell'Avvocatura dello Stato o di un avvocato del libero foro implica la sussistenza dei presupposti normativi del relativo patrocinio, senza necessità di ulteriori allegazioni o prove nel singolo giudizio.
- La norma di interpretazione autentica in materia di patrocinio dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione chiarisce che il rilievo speciale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato dipende dall'esistenza di una convenzione con l'ente, mentre in difetto resta operativa la possibilità di avvalersi di difesa esterna.
- In tema di notifica della cartella di pagamento, quando il contribuente ne contesti la ricezione, l'agente della riscossione assolve all'onere probatorio dimostrando l'invio a mezzo posta e producendo l'avviso di ricevimento o la documentazione equipollente della regolare spedizione.
- Non grava sull'agente della riscossione l'onere di depositare in giudizio la copia integrale della cartella di pagamento notificata, potendo la prova della notificazione essere data attraverso gli atti postali relativi all'avvenuta consegna del plico.
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