Sentenza n. 8091/2026 - Roma, Sezione 4
per l'accertamento - dell’illegittimità del silenzio serbato dalle amministrazioni resistenti sull’istanza di ammissione al circuito di accoglienza nazionale in favore dei richiedenti asilo, previsto dal d.lgs. n. 142/2015 ed implementato dal d.l. n. 130/2020, avanzata da parte ricorrente al momento della richiesta di riconoscimento della protezione internazionale e più volte reiterata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull’istanza di ammissione al circuito nazionale delle misure di accoglienza
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, richiedente protezione internazionale, ha chiesto l’ammissione alle misure di accoglienza previste dall’ordinamento, reiterando l’istanza presentata al momento della domanda di protezione internazionale. Ha dedotto l’illegittimità dell’inerzia della Prefettura e del Ministero dell’Interno, rimasti senza adottare un provvedimento espresso entro il termine di legge. Nel corso del giudizio, in esecuzione di un decreto cautelare monocratico, l’Amministrazione ha comunicato l’inserimento del ricorrente presso un CAS sito in Fiano Romano. Il Collegio ha ritenuto che tale inserimento, essendo stato disposto in esecuzione del comando cautelare e avendo natura interinale, non determinasse la cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando illegittimo il silenzio dell’Amministrazione sull’istanza di ammissione alle misure di accoglienza. Ha ritenuto che il d.lgs. n. 142/2015 ponga specifici obblighi a carico dell’Amministrazione competente e che, in base al generale dovere di conclusione del procedimento, l’Amministrazione dovesse adottare un provvedimento espresso entro il termine previsto dall’art. 2, comma 2, l. n. 241/1990. Poiché l’Amministrazione era rimasta inerte nonostante la presentazione dell’istanza, il TAR le ha ordinato di pronunciarsi entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inerzia ha nominato quale commissario ad acta il responsabile pro tempore del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno, con facoltà di delega a un funzionario, disponendo l’adozione del provvedimento espresso nei successivi trenta giorni. L’inserimento del ricorrente nel CAS, intervenuto in esecuzione della misura cautelare, non è stato ritenuto sufficiente a determinare la cessazione della materia del contendere. Le spese di lite sono state integralmente compensate; è stata confermata l’ammissione al gratuito patrocinio ed è stata liquidata al difensore la somma di euro 991,90, oltre accessori e rimborso forfettario.
Norme richiamate
art. 31 c.p.a.
La pronuncia sull’azione avverso il silenzio consente al giudice di dichiarare l’illegittimità dell’inerzia e di ordinare all’Amministrazione di provvedere entro un termine, predisponendo anche la nomina del commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti in camera di consiglio.
art. 2, comma 2, l. 241/1990
Impone all’Amministrazione di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso entro il termine previsto dalla legge.
d.lgs. n. 142/2015
Disciplina le misure di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e pone specifici obblighi organizzativi ed erogativi a carico dell’Amministrazione competente.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce, unitamente alla normativa europea sulla protezione dei dati personali, il fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quale base normativa, insieme all’art. 52 d.lgs. n. 196/2003, per la tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando un richiedente protezione internazionale presenta un’istanza di ammissione alle misure di accoglienza, l’Amministrazione competente è tenuta a concludere il relativo procedimento con un provvedimento espresso entro il termine previsto dall’art. 2, comma 2, l. n. 241/1990; la persistente inerzia è illegittima e può essere accertata mediante l’azione avverso il silenzio.
- L’inserimento del richiedente in una struttura di accoglienza disposto esclusivamente in esecuzione di una misura cautelare giudiziale non determina, di per sé, la cessazione della materia del contendere, poiché mantiene natura interinale e provvisoria e non equivale alla definizione amministrativa dell’istanza.
- In caso di accoglimento dell’azione avverso il silenzio, il giudice può ordinare all’Amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro un termine determinato e nominare contestualmente un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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