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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25559/2024 del 28/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte d'appello di Roma che disponeva la sua consegna all'autorità francese in esecuzione di un mandato d'arresto europeo per l'esecuzione di una sentenza di condanna (3 anni per tentata rapina aggravata). Il ricorso si fondava su tre censure: 1) violazione degli artt. 10, co.1, e 14, co.2, legge n.69/2005 per mancata e adeguata informazione al consegnando sulle ragioni e sulle conseguenze del consenso alla consegna; 2) violazione dell'art. 18-bis, co.2, legge n.69/2005 con la doglianza che il consenso era stato prestato solo per conoscere le ragioni della condanna e per esercitare la difesa, non per scontare la pena all'estero, e che sussisteva radicamento in Italia che avrebbe dovuto imporre l'esecuzione della pena in Italia; 3) in via subordinata richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE su questioni relative al diritto alla difesa tecnica e all'applicabilità dell'art.4-bis della decisione quadro 2002/584/GAI.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i primi due motivi: ha constatato un equivoco decisivo nella procedura di merito circa la natura processuale o esecutiva del mandato d'arresto europeo, che ha inciso sulla validità del consenso prestato. Ha stabilito che, in base alla decisione quadro 2002/584/GAI e agli artt. 10 e 14 della legge n.69/2005, il consenso alla consegna è valido solo se il consegnando è assistito da un difensore e adeguatamente informato sul contenuto del mandato, sulle conseguenze della consegna e sull'irrevocabilità del consenso. Per l'incertezza emersa e per la mancanza di una informativa efficace, il consenso non è risultato validamente prestato. Il terzo motivo è stato invece ritenuto manifestamente infondato perché la questione prospettata non coincideva con quella già rimessa alla Corte di giustizia in altro procedimento. La Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e rinviato la causa per nuovo giudizio alla Corte di appello di Roma.

Norme richiamate

  • legge n. 69 del 2005 - art. 10, comma 1

    deve essere applicato in combinato con la decisione quadro 2002/584/GAI: l'informazione e il consenso alla consegna richiedono che il consegnando sia adeguatamente informato e assistito da un difensore

  • legge n. 69 del 2005 - art. 14, comma 2

    riguarda le formalità procedurali connesse alla consegna; va interpretato alla luce degli obblighi di informazione previsti dalla decisione quadro

  • legge n. 69 del 2005 - art. 18-bis, comma 2

    disciplinando l'esecuzione della pena in presenza di radicamento, è rilevante per valutare la richiesta del consegnando di far scontare la pena in Italia; tuttavia nel caso la questione è stata mal gestita per confusione sulla natura del mandato

  • legge n. 69 del 2005 - art. 19, comma 2

    norma richiamata dalla Corte d'appello per applicare condizioni alla consegna, ma la sua applicazione è risultata incongrua alla luce della confusione tra mandato esecutivo e mandato per esercizio dell'azione penale

  • Decisione quadro 2002/584/GAI (mandato d'arresto europeo) - art. 11

    stabilisce il diritto dell'interessato a essere informato dell'esecuzione del mandato e del suo contenuto; la Corte di Cassazione l'ha ritenuta centrale per valutare la validità del consenso

  • Decisione quadro 2002/584/GAI (mandato d'arresto europeo) - art. 13, par. 2

    richiede che il consenso o la rinuncia siano raccolti in condizioni che dimostrino la volontarietà e la piena consapevolezza delle conseguenze; implica il diritto all'assistenza legale

  • Decisione quadro 2002/584/GAI - art. 4-bis

    prevede possibili limiti alla consegna quando il soggetto non è comparso al procedimento; la Corte ha esaminato ma non ha ritenuto necessario decidere sulla questione nel merito, rilevando invece l'infondatezza procedurale del terzo motivo

  • Decisione quadro 2009/299/GAI

    Decisione quadro 2009/299/GAI (introduzione art. 4-bis)

    modificativa della decisione quadro 2002/584/GAI; menzionata nella richiesta di rinvio pregiudiziale ma non determinante per l'esito del ricorso

  • Trattato sull'Unione Europea - art. 6

    richiamato nella questione pregiudiziale prospettata dal ricorrente in relazione al diritto alla difesa come principio generale riconosciuto a livello UE

  • Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea - art. 267

    norma che regola il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea; la Corte di Cassazione ha ritenuto la richiesta di rinvio non pertinente alla questione concreta del procedimento

  • Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e CEDU

    richiamate come parametri di riferimento per la protezione dei diritti fondamentali, in particolare il diritto alla difesa; la Corte ne riconosce la rilevanza nel quadro dell'interpretazione della decisione quadro e della normativa nazionale

Massime di principio

  • Il consenso alla consegna nel mandato d'arresto europeo è valido solo se il consegnando è adeguatamente informato e assistito da un difensore: senza informazione chiara sul contenuto del mandato e sulle conseguenze (compresa l'irrevocabilità), il consenso può essere considerato nullo.
  • Occorre distinguere con chiarezza la natura del mandato d'arresto europeo (finalità processuale vs esecutiva): tale qualificazione incide sulle garanzie procedurali richieste e sull'eventuale applicazione di condizioni o rifiuti alla consegna.
  • Gli obblighi derivanti dalla decisione quadro 2002/584/GAI (artt. 11 e 13) impongono agli Stati membri di assicurare il diritto all'informazione e all'assistenza legale prima della raccolta del consenso o della rinuncia; i giudici nazionali devono conformarsi a questi standard.
  • Se il consegnando dichiara di aver prestato consenso solo per conoscere le ragioni della condanna e non per scontare la pena all'estero, il giudice nazionale deve accertare la reale volontà e l'informazione fornita; il semplice verbale generico non è sufficiente a provare un consenso libero e consapevole.
  • La sussistenza di un forte radicamento nel territorio dello Stato richiesto può giustificare la richiesta di esecuzione della pena nello Stato di esecuzione (art. 18-bis legge n.69/2005), ma la valutazione va fatta correttamente e non confusa con condizioni di consegna poste per motivi procedurali.
  • In presenza di dubbi interpretativi su questioni rilevanti di diritto dell'Unione che possano incidere sul procedimento, il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE è uno strumento possibile, ma va proporre solo se la questione è effettivamente rilevante e pertinente al caso concreto.

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