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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40390/2023 del 04/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorsi contestavano, in sintesi: 1) l'illegittimità della commisurazione della pena concordata nel patteggiamento, con particolare riguardo alla determinazione della riduzione per il rito (presunta differenziazione irregolare tra riduzione della pena detentiva e della pena pecuniaria); 2) il difetto di motivazione in ordine alla mancata verifica delle cause di proscioglimento immediate ex art. 129 c.p.p.; 3) l'errata applicazione di circostanze aggravanti (art. 61 n.5 e n.9 c.p.; aggravante per fatto commesso in danno di pubblici ufficiali); 4) la illegittima applicazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici nei confronti di Seferovic Maicon, poiché, secondo il ricorrente, la pena detentiva del reato più grave, dopo la diminuzione per il rito, sarebbe risultata inferiore al limite di tre anni che giustifica tale accessorio.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Osmanovic Zarko, Seferovic Megaiber, Seferovic Toke e Seferovic Kemal (motivando l'inammissibilità con i limiti di impugnazione previsti per il patteggiamento ex art. 448, comma 2-bis c.p.p., e ritenendo molte delle censure meramente di merito o non consentite). Ha invece accolto il ricorso proposto nell'interesse di Seferovic Maicon (Avv. Franco Libori) soltanto nella parte relativa all'applicazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici: la Corte ha ritenuto che per verificare la sussistenza del presupposto del superamento del limite dei tre anni occorre considerare la pena determinata per il reato più grave già ridotta per il rito, senza tener conto dell'aumento per continuazione; applicando la riduzione concordata (1/3) alla pena base di anni 4 e mesi 3, la pena effettiva scende a anni 2 e mesi 10, sotto il limite dei tre anni, rendendo illegittima l'interdizione applicata. Ne è conseguito l'annullamento senza rinvio della parte della sentenza che aveva imposto tale pena accessoria a Seferovic Maicon e la sua eliminazione. Per i ricorrenti dichiarati inammissibili è stata disposta la condanna alle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Limita le ipotesi di ammissibilità del ricorso per cassazione contro le sentenze di patteggiamento: molte censure di merito o riguardanti la commisurazione della pena non sono consentite in cassazione quando il patteggiamento è stato concordato dalle parti.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Riguarda le cause di proscioglimento immediate; la mancata verifica di tali cause è stata ritenuta non rientrante tra i motivi tassativi ammessi per il ricorso in cassazione contro il patteggiamento.

  • art. 61, n. 5 cod. pen.

    Circostanza aggravante richiamata nel ricorso (contestata come applicata in ragione dell'orario notturno); la Corte ha considerato la censura come valutazione di merito non rientrante nei limiti dell'impugnazione in cassazione del patteggiamento.

  • art. 61, n. 9 cod. pen.

    Arbitrio contestato riguardo all'aggravante per il fatto commesso in danno di pubblici ufficiali; la Corte ha ritenuto la censura meramente materiale/di merito o frutto di errore materiale descritto in fatto, non idonea a fondare il ricorso in cassazione nel contesto del patteggiamento.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente alla Corte, valutati i profili di colpa nella presentazione di impugnazioni inammissibili, di condannare al versamento di somme a favore della Cassa delle ammende; applicata per imporre il versamento di euro 3.000 a ciascuno dei ricorrenti dichiarati inammissibili.

Massime di principio

  • In tema di patteggiamento (accordo sulle pene) le possibilità di ricorso in Cassazione sono molto limitate: molte censure sulla quantificazione della pena o su valutazioni di merito sono inammissibili per art. 448, comma 2-bis c.p.p.
  • Quando nel patteggiamento ci sono pene congiunte (reclusione e pecuniaria), la riduzione per il rito può essere differenziata tra le due specie di pena, e contestarne la commisurazione in Cassazione è spesso precluso salvo questioni che escano dai limiti edittali o implichino l'applicazione di sanzioni non concordate.
  • Le censure sulle circostanze aggravanti solitamente costituiscono valutazioni di merito: in sede di legittimità contro patteggiamento difficilmente saranno ammesse, salvo errori materiali o vizi di motivazione che rientrino nei motivi tassativi ammessi.
  • Per l'applicazione delle pene accessorie condizionate al superamento di una soglia (es. interdizione dai pubblici uffici legata al limite dei tre anni), in ipotesi di reati con vincolo di continuazione occorre verificare il superamento della soglia sulla pena determinata in concreto per il reato più grave dopo la diminuzione per il rito (non sul complesso risultante dall'aumento per continuazione).
  • Presentare ricorsi manifestamente non consentiti o infondati può comportare sanzioni economiche a carico del ricorrente (spese processuali e somme a favore della Cassa delle ammende).

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