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Sentenza

Sentenza del 16/10/2015 n. 20968 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

S. s.p.a. aveva pagato all'Agenzia delle entrate un debito IVA del debitore principale in forza di una polizza fideiussoria e, dopo l'escussione della garanzia, aveva ottenuto nei confronti del debitore un decreto ingiuntivo per il recupero della somma versata. Il decreto era stato registrato con imposta proporzionale del 3%. La società aveva chiesto il rimborso, sostenendo che il decreto non fosse soggetto a registrazione oppure dovesse scontare l'imposta in misura fissa, invocando il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro. L'Agenzia delle entrate ha contestato tale interpretazione, sostenendo che il garante esercita un diritto autonomo e nuovo rispetto a quello del creditore garantito e che il decreto ingiuntivo non riguarda una prestazione soggetta a IVA.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, ha cassato la sentenza favorevole alla società e ha rinviato la causa ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia, anche per la liquidazione delle spese. La Corte ha stabilito che i rapporti tra creditore e debitore, creditore e garante e garante e debitore sono distinti e autonomi. Il pagamento effettuato dal garante determina la surrogazione nei diritti del creditore, ma il successivo decreto ingiuntivo mira a reintegrare il patrimonio del garante e non al pagamento del corrispettivo di una prestazione soggetta a IVA. Non opera quindi il principio di alternatività IVA-imposta di registro: il decreto ingiuntivo è soggetto all'imposta di registro proporzionale del 3% sul valore della condanna.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 8, comma 1, lett. b), Tariffa, parte prima

    "atti dell'autorità giudiziaria [...] recanti condanna al pagamento di somme o valori"

    I decreti ingiuntivi esecutivi che condannano al pagamento di somme sono soggetti all'imposta di registro proporzionale, nella misura del 3%, quando non ricorre una diversa disciplina.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 37

    Prevede l'assoggettamento dei decreti ingiuntivi esecutivi all'imposta di registro.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 40

    Disciplina il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro, che non si applica al decreto ottenuto dal garante per recuperare quanto pagato.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 22

    Conferma, nel sistema dell'imposta di registro, la rilevanza autonoma dei distinti rapporti e titoli giuridici.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 33, comma 2

    "l'atto da cui risulta la surrogazione nei diritti del creditore [...] è soggetto all'imposta stabilita per la cessione del diritto spettante al creditore surrogato"

    La norma non conduce, nel caso esaminato, all'applicazione dell'imposta fissa o all'esclusione dell'imposta proporzionale, perché il pagamento del garante non costituisce il corrispettivo di una prestazione della controparte.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 3

    La prestazione di garanzia può rientrare nell'ambito IVA, ma il successivo recupero dal debitore della somma pagata dal garante non costituisce una nuova prestazione imponibile.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 10, comma 1, n. 1

    La prestazione di garanzia è considerata operazione IVA, sebbene esente; ciò non rende IVA il distinto pagamento restitutorio richiesto dal garante.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 8, comma 4

    "l'amministrazione finanziaria è tenuta a rimborsare il costo delle fideiussioni"

    La disposizione evidenzia l'autonomia del rapporto relativo al costo della fideiussione rispetto all'obbligazione tributaria principale.

  • Codice civile, art. 1949

    "il fideiussore che ha pagato il debito è surrogato nei diritti che il creditore aveva contro il debitore"

    Il garante che paga subentra nei diritti del creditore verso il debitore principale e può recuperare quanto versato.

  • Codice civile, artt. 1201 e 1203

    Disciplinano la surrogazione nei diritti del creditore; la surrogazione non trasforma il recupero della somma pagata in un corrispettivo soggetto a IVA.

Massime di principio

  • Quando un garante paga un debito del debitore principale e ottiene un decreto ingiuntivo per recuperare la somma versata, il decreto riguarda il rimborso patrimoniale conseguente alla surrogazione e non il corrispettivo di una prestazione soggetta a IVA.
  • La mera identità dell'importo recuperato con quello del debito originario non comporta identità fiscale dei rapporti: devono essere considerati autonomamente il rapporto principale, la garanzia e il rapporto di regresso o surrogazione.
  • Il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro non si applica se il decreto ingiuntivo non dispone il pagamento di un corrispettivo o di una prestazione imponibile IVA, ma il rimborso di somme pagate dal garante.
  • In casi analoghi, un decreto ingiuntivo esecutivo ottenuto dal garante contro il debitore principale è normalmente soggetto a imposta di registro proporzionale del 3% sul valore della condanna.
  • La qualificazione fiscale dipende dall'oggetto e dagli effetti giuridici del provvedimento giudiziario, non soltanto dalla natura IVA del debito originario.

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