Sentenza n. 529/2026 - Latina, Sezione 1
per l'ottemperanza - della sentenza n. 112/2025 del Tribunale di Latina, Sezione Lavoro, pubblicata in data 29 gennaio 2025 e passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Latina, Sezione Lavoro, n. 112/2025, passata in giudicato, relativa al pagamento della Carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza civile n. 112/2025, che aveva accertato il suo diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 e aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 2.000,00, oltre interessi e rivalutazione, nonché alla rifusione delle spese di lite. La sentenza era stata notificata al Ministero il 5 febbraio 2025 ed era divenuta definitiva per mancata impugnazione. Il ricorrente ha dedotto la persistente inerzia dell'Amministrazione, chiedendo l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, senza contestare l'inadempimento né provare l'avvenuto pagamento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto provati il passaggio in giudicato della sentenza civile, la sua notificazione all'Amministrazione e il decorso di oltre 120 giorni dalla notifica, termine dilatorio previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996. Ha precisato che, a seguito della modifica introdotta dal d.lgs. 149/2022, non è necessaria la formula esecutiva: il termine decorre dalla notificazione della sentenza anche se priva di tale formula. Poiché il Ministero non ha dimostrato l'adempimento, il TAR gli ha ordinato di pagare entro 60 giorni euro 2.000,00 oltre interessi. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Frosinone/Latina, o un suo delegato, attribuendogli 60 giorni per l'integrale esecuzione e ponendo il compenso, liquidato in euro 1.000,00 salvo conguaglio, a carico dell'Amministrazione. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Fondamento processuale dell'azione di ottemperanza e dei poteri del giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e nominare un commissario ad acta.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Disciplina della Carta elettronica del docente, oggetto dell'obbligo di pagamento riconosciuto dal giudicato civile.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima di poter agire per l'esecuzione nei confronti dell'Amministrazione debitrice.
d.lgs. 149/2022
La modifica normativa è interpretata nel senso che, ai fini dell'ottemperanza, non è più necessaria l'apposizione della formula esecutiva; il termine di 120 giorni decorre dalla notificazione della sentenza anche priva di formula esecutiva.
Massime di principio
- Ai fini dell'azione di ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione, il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996 decorre dalla notificazione della sentenza all'Amministrazione, anche quando la sentenza sia priva della formula esecutiva, non essendo più necessaria tale formalità a seguito del d.lgs. 149/2022.
- L'azione di ottemperanza è accoglibile quando il ricorrente dimostri il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione all'Amministrazione, il decorso del termine dilatorio e il mancato adempimento dell'obbligo ivi imposto.
- In sede di ottemperanza, una volta allegato e documentato il titolo giudiziale e dedotto l'inadempimento, incombe sull'Amministrazione debitrice l'onere di provare l'avvenuta esecuzione dell'obbligazione.
- Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'Amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di infruttuosa scadenza, ponendo il relativo compenso a carico dell'Amministrazione inadempiente.
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