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Sentenza

Sentenza n. 10779/2026 - Roma, Sezione 5Q

per ottenere, previa tutela cautelare la declaratoria dell’obbligo di provvedere con provvedimento espresso, relativamente al silenzio/inadempimento/rigetto serbato dall’Ambasciata d’Italia ad Islamabad, con riferimento alla domanda di attivazione della procedura di rilascio del visto di ingresso per motivi di lavoro subordinato.

Giustizia amministrativa202409645

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio/inadempimento/rigetto dell'Ambasciata d'Italia ad Islamabad sulla domanda di attivazione della procedura di rilascio del visto di ingresso per lavoro subordinato

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha proposto, anche previa tutela cautelare e ai sensi dell'art. 60 c.p.a., un'azione diretta a ottenere la declaratoria dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere con un provvedimento espresso sulla domanda relativa all'attivazione della procedura per il rilascio di un visto di ingresso per lavoro subordinato. Nel corso del giudizio il TAR aveva adottato un'ordinanza con la quale aveva richiesto il deposito di una procura alle liti dotata dei requisiti formali necessari per essere fatta valere nello Stato italiano. Il ricorrente non ha ottemperato a tale ordinanza entro il termine assegnato, non depositando una procura formalmente idonea. Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale si è costituito in giudizio.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo decisiva l'assenza in atti di una procura alle liti dotata dei requisiti formali necessari per essere fatta valere nello Stato italiano. Il giudice ha rilevato che il ricorrente non aveva ottemperato all'ordinanza del 23 ottobre 2024 che imponeva il deposito della procura idonea e ha definito il giudizio senza esaminare le ulteriori questioni relative al silenzio dell'amministrazione e alla domanda cautelare. Le spese processuali sono state compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    ex art. 60 cod. proc. amm.

    La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata in camera di consiglio; il testo non esplicita ulteriori profili interpretativi della disposizione.

Massime di principio

  • La mancata ottemperanza all'ordine del giudice amministrativo di depositare una procura alle liti munita dei requisiti formali necessari per essere fatta valere nello Stato italiano comporta l'inammissibilità del ricorso.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per l'assenza di una procura alle liti formalmente valida, il giudice può definire la controversia senza esaminare le ulteriori questioni relative all'atto o al comportamento amministrativo contestato.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTermini e notificazione del ricorso
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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