Sentenza n. 10779/2026 - Roma, Sezione 5Q
per ottenere, previa tutela cautelare la declaratoria dell’obbligo di provvedere con provvedimento espresso, relativamente al silenzio/inadempimento/rigetto serbato dall’Ambasciata d’Italia ad Islamabad, con riferimento alla domanda di attivazione della procedura di rilascio del visto di ingresso per motivi di lavoro subordinato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio/inadempimento/rigetto dell'Ambasciata d'Italia ad Islamabad sulla domanda di attivazione della procedura di rilascio del visto di ingresso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto, anche previa tutela cautelare e ai sensi dell'art. 60 c.p.a., un'azione diretta a ottenere la declaratoria dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere con un provvedimento espresso sulla domanda relativa all'attivazione della procedura per il rilascio di un visto di ingresso per lavoro subordinato. Nel corso del giudizio il TAR aveva adottato un'ordinanza con la quale aveva richiesto il deposito di una procura alle liti dotata dei requisiti formali necessari per essere fatta valere nello Stato italiano. Il ricorrente non ha ottemperato a tale ordinanza entro il termine assegnato, non depositando una procura formalmente idonea. Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale si è costituito in giudizio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo decisiva l'assenza in atti di una procura alle liti dotata dei requisiti formali necessari per essere fatta valere nello Stato italiano. Il giudice ha rilevato che il ricorrente non aveva ottemperato all'ordinanza del 23 ottobre 2024 che imponeva il deposito della procura idonea e ha definito il giudizio senza esaminare le ulteriori questioni relative al silenzio dell'amministrazione e alla domanda cautelare. Le spese processuali sono state compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
ex art. 60 cod. proc. amm.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata in camera di consiglio; il testo non esplicita ulteriori profili interpretativi della disposizione.
Massime di principio
- La mancata ottemperanza all'ordine del giudice amministrativo di depositare una procura alle liti munita dei requisiti formali necessari per essere fatta valere nello Stato italiano comporta l'inammissibilità del ricorso.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per l'assenza di una procura alle liti formalmente valida, il giudice può definire la controversia senza esaminare le ulteriori questioni relative all'atto o al comportamento amministrativo contestato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 11 giu 2026Sentenza n. 1264/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 11 giu 2026Sentenza n. 1265/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 11 giu 2026Sentenza n. 1266/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 11 giu 2026Sentenza n. 1267/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 11 giu 2026Sentenza n. 1268/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 11 giu 2026Sentenza n. 1269/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →