Sentenza n. 554/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l'ottemperanza DEL GIUDICATO formatosi sulla sentenza n. 13/2025 del Tribunale di Avezzano, Sezione Lavoro, pubblicata in data 21.01.2025, inerente Bonus Carta Elettronica Docente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Avezzano, Sezione Lavoro, sul riconoscimento della carta elettronica docente per tre annualità
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Avezzano, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto a beneficiare del contributo annuo di 500 euro previsto per la carta elettronica del docente, con riferimento a tre annualità, e aveva condannato il Ministero all'erogazione di un buono elettronico complessivo di 1.500 euro, oltre alle spese processuali. La sentenza era stata notificata all'amministrazione il 31 gennaio 2025, ma non risultava adempiuta. La ricorrente ha dedotto il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni e ha chiesto la condanna dell'amministrazione all'adempimento, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti tutti i presupposti dell'azione di ottemperanza: la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, l'azione era stata proposta nel termine previsto dall'art. 114, comma 1, c.p.a., erano rispettati i termini processuali del rito camerale ed era decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. In mancanza di prova dell'adempimento, il Collegio ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, con obbligo di depositare la prova dell'adempimento secondo le regole del processo amministrativo telematico. È stato nominato sin da subito un commissario ad acta, individuato nel responsabile della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega, affinché provveda entro ulteriori 60 giorni in caso di inerzia dell'amministrazione. Al commissario è stato attribuito il potere di compiere tutte le operazioni contabili necessarie, inclusi stanziamento, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa; l'esaurimento dei fondi o la carenza di cassa non sono stati ritenuti impedimenti legittimi all'esecuzione del giudicato. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 1.200 euro per le spese del giudizio, oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
Consente di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere dall'amministrazione l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Il TAR ha ritenuto rispettato il termine per la proposizione dell'azione di ottemperanza.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
Il TAR ha ritenuto rispettati i termini processuali applicabili al rito camerale dell'ottemperanza.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 1 l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico della carta elettronica del docente, riconosciuto dal giudicato da eseguire.
art. 115 c.p.a.
È richiamato in relazione alla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione ai fini dell'esecuzione.
art. 479 c.p.c.
È richiamato, nel testo vigente, in relazione alla notificazione del titolo esecutivo e all'idoneità delle copie conformi dei provvedimenti giurisdizionali.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga a una pubblica amministrazione un obbligo di prestazione, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
- Quando l'amministrazione non dimostri di avere adempiuto al giudicato, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'esatta e integrale esecuzione della decisione entro un termine congruo, potendo nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per l'eventuale successiva inerzia.
- Nell'esecuzione di un giudicato pecuniario nei confronti di una pubblica amministrazione, l'esaurimento degli stanziamenti o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una causa legittima di impedimento: l'organo incaricato dell'ottemperanza deve adottare le necessarie iniziative contabili e finanziarie per rendere possibile il pagamento.
- Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni, integra il presupposto temporale per l'esercizio della tutela esecutiva, unitamente alla definitività del titolo e alla persistente inerzia amministrativa.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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