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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35270/2021 del 18/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio davanti al Giudice di pace, poi definito in appello dal Tribunale di Roma, che ha regolato le spese di lite liquidandole in modo omnicomprensivo e in misura inferiore ai valori tabellari medi e anche minimi previsti dal d.m. n. 55/2014. Il ricorrente ha impugnato la sentenza del Tribunale deducendo, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 4 del d.m. n. 55/2014, dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., sostenendo che la liquidazione delle spese del doppio grado avrebbe dovuto essere effettuata per fasi, con specifica motivazione in caso di riduzione sotto i parametri medi e minimi. Il relatore aveva ritenuto il ricorso manifestamente fondato richiamando precedenti sul controllo dei minimi tariffari; il Collegio, però, ha rilevato che la sentenza impugnata conteneva una motivazione sufficiente, poiché il Tribunale aveva valorizzato valore, natura e complessità della controversia, nonché l'assenza di questioni rilevanti di fatto e di diritto, l'assenza di istruttoria e la definizione del processo in una sola udienza, giustificando così lo scostamento dai minimi tabellari.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto che la motivazione del Tribunale sulla liquidazione delle spese fosse sufficiente e specifica, in quanto correlata alle caratteristiche concrete della lite e al limitato sviluppo processuale. Pur ribadendo che il giudice può scendere sotto o salire sopra i limiti derivanti dall'applicazione delle percentuali di scostamento previste dal d.m. n. 55/2014, ha affermato che ciò è consentito purché vi sia apposita e specifica motivazione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 1.000 oltre euro 200 per esborsi, ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 4 d.m. n. 55/2014

    Nella liquidazione delle spese processuali il giudice può discostarsi dai valori risultanti dall'applicazione delle percentuali di scostamento, anche scendendo sotto i limiti, purché motivi in modo apposito e specifico.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato come parametro sulla motivazione della sentenza, ma ritenuto non violato perché il Tribunale aveva espresso una motivazione sufficiente sulla liquidazione delle spese.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di motivazione; la Corte ha ritenuto che la decisione impugnata contenesse una motivazione adeguata.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio e per la proposta del relatore.

  • art. 391-bis c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 380-bis per la procedura camerale.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per i presupposti processuali del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • In tema di liquidazione delle spese processuali, il giudice non è vincolato in modo rigido ai valori tabellari, potendo discostarsene anche in diminuzione rispetto ai limiti derivanti dalle percentuali di scostamento, purché la deroga sia sorretta da motivazione specifica e riferita alle caratteristiche concrete della controversia.
  • La liquidazione delle spese può essere effettuata in forma omnicomprensiva; non è necessaria, di per sé, l'indicazione analitica per singole fasi, salvo che la parte alleghi e dimostri un concreto pregiudizio derivante da una liquidazione inferiore ai minimi inderogabili.
  • Il vizio della liquidazione delle spese ricorre solo quando la motivazione manchi o sia apparente, oppure quando la somma liquidata esorbiti dai limiti consentiti senza adeguata giustificazione; se il giudice valorizza valore, natura, complessità della causa, assenza di istruttoria e snellezza del processo, la motivazione è idonea a sostenere lo scostamento dai parametri.

Come è indicizzato

MaterieSpese di lite
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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