Sentenza n. 394/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento del provvedimento emesso dal Consolato Generale d'Italia in Canton (RPC) in data 02.05.2025 prot. n. 1015/2025 ricevuto dal ricorrente via posta corriere il 7.5.2025 con il quale si dispone il rigetto della domanda di rilascio di visto d'ingresso per motivi di lavoro subordinato in favore del ricorrente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR, ritenendo la causa definibile con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., ha dichiarato estinto il giudizio in conseguenza della rinuncia al ricorso. Le spese di lite sono state compensate tra le parti. Non è stata esaminata la legittimità del diniego consolare né sono stati valutati i motivi di ricorso.
Atto impugnato: diniego di rilascio del visto d'ingresso per motivi di lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Consolato Generale d'Italia in Canton del 2 maggio 2025, con cui era stata respinta la domanda di rilascio di un visto d'ingresso per lavoro subordinato. Il testo non espone specifici motivi di illegittimità dedotti con il ricorso. Nelle more della trattazione della domanda cautelare, il ricorrente ha notificato e depositato, il 12 novembre 2025, un atto di rinuncia al ricorso; l'amministrazione resistente ha preso atto della rinuncia.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
sentenza in forma semplificata
Consente la definizione della causa con sentenza semplificata quando ne ricorrono i presupposti, anche in sede di camera di consiglio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
Ha costituito il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, quando formalmente notificata e depositata e presa d'atto dalla parte resistente, comporta la definizione del giudizio mediante dichiarazione di estinzione, senza esame dei motivi di impugnazione.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso, il giudice può compensare integralmente le spese di lite.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 9 gen 2026Sentenza n. 36/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 9 gen 2026Sentenza n. 37/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 9 gen 2026Sentenza n. 38/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 9 gen 2026Sentenza n. 6/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 9 gen 2026Sentenza n. 50/2026 - Salerno, Sezione 2
- Sentenza · 9 gen 2026Sentenza n. 51/2026 - Salerno, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →