Ordinanza n. 1033/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 6661/2025, resa tra le parti, nel giudizi promosso avverso il provvedimento emesso dalla Prefettura di Viterbo del 29 luglio 2025 unitamente a tutti gli atti presupposti e consequenziali, tra cui il provvedimento della Questura di Viterbo emesso in data 10 Ottobre 2024 avente ad oggetto “Decreto con cui viene respinta l'istanza di rilascio permesso di soggiorno per lavoro subordinato nei confronti di -OMISSIS- acquisita con protocollo -OMISSIS-” notificato in data 14.06.2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. I, di reiezione della domanda cautelare proposta contro il provvedimento prefettizio del 29 luglio 2025 e contro il diniego della Questura di Viterbo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell'interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'interessato ha impugnato in appello l'ordinanza cautelare con cui il TAR Lazio aveva respinto la domanda cautelare proposta contro il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato e contro il provvedimento della Prefettura di Viterbo del 29 luglio 2025, unitamente agli atti presupposti e consequenziali. La questione cautelare riguardava, in particolare, la giustificazione dell'assenza dell'interessato dal territorio nazionale per un periodo superiore a due anni. A sostegno dell'assenza erano stati indicati l'aborto della moglie, un incidente occorso all'interessato e le restrizioni connesse alla pandemia da Covid-19.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare, confermando la reiezione della domanda cautelare pronunciata dal TAR. Ha ritenuto che gli elementi forniti dall'interessato non fossero sufficienti a giustificare un'assenza dal territorio nazionale protrattasi per oltre due anni: l'aborto della moglie e l'incidente subito dall'interessato sono stati considerati eventi con effetti circoscritti nel tempo e temporalmente distanti tra loro, mentre le restrizioni Covid non hanno avuto una durata idonea a spiegare un allontanamento così prolungato. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l'appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del TAR.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato, nella formulazione modificata dal d.lgs. 101/2018, a fondamento dell'oscuramento dei dati sanitari.
Massime di principio
- In sede di appello cautelare, la giustificazione dell'assenza di un cittadino straniero dal territorio nazionale per oltre due anni deve essere sorretta da elementi concreti e temporalmente coerenti con l'intera durata dell'assenza.
- Eventi personali o sanitari aventi effetti circoscritti nel tempo e tra loro temporalmente distanti non sono, di per sé, sufficienti a giustificare un allontanamento dal territorio nazionale protratto per oltre due anni.
- Le restrizioni connesse alla pandemia da Covid-19 possono giustificare l'assenza dal territorio nazionale solo per il periodo in cui siano state effettivamente idonee a impedire o rendere difficoltoso il rientro; non spiegano automaticamente un'assenza di durata superiore.
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