Cassazione Penale, Sentenza n. 17672/2025 del 09/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per falsa testimonianza. Il ricorrente deduceva violazione di legge (artt. 179, 180 e 438 c.p.p.) sostenendo che il sostituto processuale del difensore di fiducia aveva avanzato la richiesta di rito abbreviato pur essendo privo di procura speciale e non autorizzato dal difensore titolare, quindi chiedeva l'annullamento/riedizione della decisione per vizio procedurale.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte ha ricostruito che la domanda di giudizio abbreviato era stata formulata personalmente dall'imputato in udienza (con il difensore di fiducia presente e munito di procura speciale) e che l'ordinanza di ammissione al rito abbreviato, una volta emessa, è irrevocabile salvo le eccezioni previste dall'art. 441‑bis c.p.p. Il successivo intervento del difensore sostituto nell'udienza non ha inciso sulla validità dell'ordinanza già resa; l'istanza reiterata è stata ritenuta inutile e superflua. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
Richiamato in rapporto alla disciplina della procura e della rappresentanza del difensore; la Corte ha ritenuto che, nel caso concreto, la validità del rito abbreviato fosse fondata sulla volontà personale dell'imputato e sulla procura del difensore titolare, rendendo irrilevante la mancanza di procura speciale del sostituto.
Richiama la disciplina dell'assistenza tecnica e delle sostituzioni difensive; la Corte ha ritenuto che l'intervento del difensore sostituto non potesse invalidare una scelta procedurale già espressa dall'imputato.
Norma che disciplina l'ammissione al rito abbreviato; la Corte ha affermato che l'ordinanza di ammissione, resa su richiesta dell'imputato, è in linea di principio irrevocabile e costituisce presupposto inderogabile del giudizio abbreviato.
Individuate come le eccezioni tassative in cui è ammessa la revoca dell'ammissione al rito abbreviato; al di fuori di tali ipotesi l'ordinanza resta irrevocabile.
Disciplina il sostituto processuale; la Corte ha ritenuto che, pur essendo noto il ruolo del sostituto, la sua richiesta non poteva sostituire o annullare la precedente scelta manifestata dall'imputato in presenza del difensore titolare.
Norma che prevede la condanna alle spese e ad una somma alla Cassa delle ammende per i ricorsi inammissibili; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e a euro 3.000,00.
Massime di principio
- Se l'imputato chiede personalmente il rito abbreviato in udienza e il giudice emette l'ordinanza di ammissione, tale ordinanza è in genere irrevocabile salvo le eccezioni previste dall'art. 441‑bis c.p.p.; successivi atti non possono retroattivamente annullare quella scelta.
- Il cambiamento del giudice tra l'udienza in cui è stata disposta l'ammissione e la discussione non obbliga a ripetere la richiesta: l'ordinanza originaria continua a produrre effetti.
- L'intervento di un difensore sostituto è in linea di principio ammissibile, ma non può valere a modificare la volontà già espressa dall'imputato; se la volontà personale dell'imputato è provata è essa a prevalere.
- Se la richiesta di rito speciale è avanzata esclusivamente da un difensore privo di idonee procure e senza che l'imputato abbia manifestato personalmente la volontà, sussiste il rischio di invalidità che può costituire motivo utile di impugnazione.
- In contenziosi similari è fondamentale documentare la volontà personale dell'imputato (presenza in udienza, dichiarazioni formali) e verificare l'esistenza di procure/autorizzazioni difensive per evitare contestazioni procedurali in Cassazione.
- Un ricorso che si limiti a contestare atti processuali superflui (p.es. ripetizione di una richiesta già validamente formulata dall'imputato) ha scarse probabilità di successo e può comportare la condanna alle spese e alla Cassa delle ammende.
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