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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27089/2025 del 24/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che ha disposto la consegna di Ahmetovic sulla base di un mandato d'arresto europeo emesso dal Tribunale distrettuale di Oldenburg per il reato di furto aggravato commesso il 15/06/2023. Il difensore ha articolato tre motivi: 1) omissioni nel mandato d'arresto europeo (mancata indicazione della pena minima e delle eventuali sanzioni accessorie o conseguenze civili), con richiamo agli artt. 6 e segg. della legge 22 aprile 2005 n. 69 e agli artt. 11, 24 e 111 Cost.; 2) erronea esclusione dell'applicabilità degli artt. 18-bis e 19 della legge n. 69 (sostegno sulla presunta cittadinanza italiana del ricorrente, nato in Italia da genitori apolidi e residenza in Italia nei cinque anni precedenti); 3) contestazione del fondamento del pericolo di fuga e della necessità della misura cautelare più restrittiva ai sensi dell'art. 9, comma 4, legge n. 69/2005.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Quanto ai singoli motivi: il primo è ritenuto manifestamente infondato perché le omissioni del mandato d'arresto europeo non ostano automaticamente alla consegna; rileva solo l'indicazione della pena detentiva edittale massima e le altre conseguenze sono richieste solo 'per quanto possibile'. Il secondo motivo è manifestamente infondato: la Corte di appello ha valutato elementi contraddittori (dichiarazioni dello stesso ricorrente sul domicilio in Francia, assenza di iscrizione anagrafica, assenza di elementi fiscali e di istanza di naturalizzazione) e ha escluso la cittadinanza italiana e dunque l'applicabilità delle norme invocate. Il terzo motivo è inammissibile perché non era stato impugnato il provvedimento di convalida dell'arresto, che è quello specificamente contestabile con riguardo alle misure cautelari. Conseguentemente il provvedimento di consegna resta efficace; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Legge 22 aprile 2005, n. 69 (attuazione del mandato d'arresto europeo)

    art. 6, comma 1, lett. e), f) e g.; art. 6, comma 4, lett. b); art. 9, comma 4; art. 18-bis; art. 19

    Le omissioni formali nel mandato d'arresto europeo non determinano automaticamente il rifiuto della consegna. Rileva prioritariamente l'indicazione della pena detentiva edittale massima; le altre conseguenze del reato sono richieste 'per quanto possibile' e il testo della norma straniera è necessario solo se sorgono problemi interpretativi rilevanti.

  • Costituzione della Repubblica Italiana

    I profili costituzionali invocati dal ricorrente non sono stati ritenuti violati alla luce degli accertamenti sulla completezza del mandato e sulla posizione personale del ricorrente.

  • Legge 5 febbraio 1992, n. 1991

    La presunta cittadinanza italiana del ricorrente, fondata sulla nascita in Italia da genitori apolidi, non è stata accertata. La Corte ha valorizzato l'assenza di iscrizione anagrafica, di evidenze fiscali e di istanze formali (registro CIVES) per escludere l'applicabilità delle tutele invocate.

  • Decisione quadro 2002/584/GAI (Consiglio UE)

    Conferma che, ai fini della consegna, rileva la pena detentiva massima prevista dall'ordinamento dello Stato emittente; la normativa comunitaria è interpretata coerentemente con la legge di attuazione italiana.

  • Codice penale tedesco

    artt. 242, comma 1 e 243, comma 1, nn. 1) e 2), 25, comma 2 e 253

    Reato contestato: furto aggravato con pena edittale massima fino a 10 anni di reclusione, circostanza che giustifica l'emissione del mandato e la richiesta di consegna.

  • Convenzione sui diritti del fanciullo (1989)

    Richiamata nel ricorso, ma non ritenuta sufficiente ad impedire la consegna in assenza di accertamenti probatori che dimostrino la condizione invocata.

Massime di principio

  • La mera omissione di alcune informazioni nel mandato d'arresto europeo non impedisce automaticamente la consegna: è decisiva la presenza dell'indicazione della pena detentiva edittale massima prevista dall'ordinamento emittente.
  • Le informazioni su 'altre conseguenze del reato' sono richieste nel mandato soltanto nella misura del possibile e non costituiscono sempre presupposto di rifiuto della consegna.
  • La documentazione normativa straniera è necessaria solo quando sussistono problemi interpretativi che incidono sulla valutazione della doppia punibilità o su questioni giuridiche rilevanti; altrimenti la mancata allegazione non comporta rifiuto.
  • La dichiarazione di nascita in Italia non è di per sé sufficiente a provare la cittadinanza italiana: occorrono riscontri oggettivi (iscrizione anagrafica, elementi fiscali, istanze formali) e la valutazione dei dati contraddittori forniti dal richiedente.
  • Contestazioni relative a misure cautelari convalidate devono impugnare il provvedimento specifico di convalida; non sempre la censura sulla misura cautelare è ammissibile nel ricorso contro la decisione di consegna.
  • Se il ricorso è ritenuto infondato o inammissibile, il giudice può condannare il ricorrente alle spese processuali e ad ammende; la decisione di consegna rimane efficace salvo diversa pronuncia.

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