Sentenza n. 169/2026 - Bari, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia - del provvedimento della Prefettura di Foggia, S.U.I., prot. n. 0091562 del 4/11/2025, notificato a parte datoriale in pari data e venuto a conoscenza del ricorrente in data 11/11/25, di annullamento del nulla-osta per lavoro subordinato (cod. prat.: P-FG/L/Q/2024/100788); - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento prefettizio di annullamento del nulla-osta per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità del provvedimento con cui la Prefettura di Foggia aveva annullato il nulla-osta per lavoro subordinato, lamentando eccesso di potere per travisamento e intrinseca contraddittorietà. Nel corpo motivazionale dell'atto era indicato un cittadino extracomunitario, mentre nel dispositivo compariva il nominativo di un diverso cittadino straniero, sicché non risultava possibile individuare con certezza il destinatario effettivo della decisione. Inoltre, dalla documentazione prodotta dal ricorrente emergeva l'insussistenza della contestata carenza del requisito dell'idoneità dell'alloggio riferita a uno degli stranieri menzionati. L'Amministrazione non ha contestato specificamente tali circostanze.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, deciso in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., ritenendo sussistente una palese illegittimità dell'atto per travisamento e/o contraddittorietà. La discordanza tra il nominativo indicato nella motivazione e quello riportato nel dispositivo impediva di stabilire con certezza a quale cittadino straniero l'Amministrazione intendesse riferirsi; tale vizio non risultava superabile attraverso la disamina degli altri elementi del provvedimento. Il Collegio ha inoltre rilevato che la carenza del requisito dell'idoneo alloggio, comunque, risultava documentalmente insussistente. Il provvedimento impugnato e gli atti connessi sono stati annullati. L'Amministrazione è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 2.000 euro oltre accessori di legge, in applicazione del principio di soccombenza, anche perché non aveva rimosso d'ufficio l'atto nonostante la riconoscibilità del vizio.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
prevede la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, sentite le parti presenti in camera di consiglio
Il TAR ha deciso la controversia con sentenza semplificata dopo aver sentito le parti, in ragione della manifesta fondatezza del ricorso.
Massime di principio
- Un provvedimento amministrativo è illegittimo per travisamento e contraddittorietà quando la motivazione individua un destinatario o una situazione soggettiva diversa da quella indicata nel dispositivo, rendendo non determinabile con certezza il soggetto cui l'Amministrazione ha inteso riferirsi.
- La contraddizione tra motivazione e dispositivo non può essere superata mediante elementi estrinseci o una ricostruzione interpretativa quando, dalla lettura complessiva dell'atto, non sia possibile individuare con certezza il destinatario effettivo del provvedimento.
- La documentata insussistenza del presupposto fattuale posto a fondamento di un provvedimento amministrativo ne determina l'illegittimità, ove l'Amministrazione non contesti specificamente la prova fornita dall'interessato.
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