Ordinanza n. 299/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione cautelare del provvedimento-nota prot. n. 55983/2026 del 27.04.2026 della Regione Molise che nega l’attivazione della procedura di selezione per il transito nell'organico dei dipendenti regionali; nonché contro l’inerzia o silenzio-inadempimento della Regione Molise, a seguito del correlato atto di significazione e diffida del 27.03.2026; nonché contro l’inerzia della Regione Molise per la mancata attivazione e conclusione della procedura selettiva di cui alla L.R. n. 37/1999 per il transito dei dipendenti negli organici regionali;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di attivazione della procedura di selezione per il transito nell'organico dei dipendenti regionali, unitamente al silenzio-inadempimento sulla diffida e alla mancata attivazione e conclusione della procedura prevista dalla legge regionale
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento regionale che nega l'attivazione della procedura selettiva per il transito dei dipendenti dell'azienda speciale regionale negli organici della Regione, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Ha inoltre dedotto l'inerzia o il silenzio-inadempimento della Regione successivi all'atto di significazione e diffida del 27 marzo 2026, nonché la mancata attivazione e conclusione della procedura prevista dalla legge regionale n. 37/1999. Prima dell'esame cautelare, il ricorrente ha chiesto la rimessione in termini per reiterare la notificazione del ricorso presso il domicilio legale della Regione. Dal testo non emergono ulteriori motivi di legittimità articolati nel merito.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza processuale di rinnovazione della notificazione. Ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 44, comma 4, c.p.a., come modificato a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 148/2021, l'errore nella notificazione non impedisca la conservazione degli effetti del ricorso e imponga al giudice di assegnare un termine perentorio per la rinnovazione. Richiamando anche la giurisprudenza del Consiglio di Stato relativa alla notificazione effettuata presso la sede reale di un'amministrazione soggetta al patrocinio obbligatorio dell'Avvocatura dello Stato, ha assegnato al ricorrente trenta giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza per reiterare la notifica alla Regione Molise. L'esame della domanda cautelare è stato rinviato: una nuova camera di consiglio sarà fissata soltanto dopo il deposito del ricorso nuovamente notificato. L'Azienda speciale regionale Molise Acque non risulta costituita e il testo non contiene una decisione definitiva sulle domande sostanziali.
Norme richiamate
art. 44, comma 4, c.p.a.
l'errore di notifica, in ogni caso, non preclude la conservazione degli effetti del ricorso, gravando sul giudice amministrativo l'obbligo di assegnare un termine perentorio per la rinnovazione della notifica
L'errore di notificazione non determina automaticamente la perdita degli effetti del ricorso; il giudice deve assegnare un termine perentorio per la rinnovazione della notifica.
legge regionale n. 37/1999
È indicata come fonte della procedura selettiva per il transito dei dipendenti negli organici regionali, ma l'ordinanza non ne interpreta il contenuto.
sentenza Corte costituzionale n. 148/2021
È richiamata quale pronuncia che ha inciso sull'art. 44, comma 4, c.p.a., rafforzando l'obbligo di consentire la rinnovazione della notificazione errata.
Massime di principio
- L'errore nella notificazione del ricorso amministrativo non preclude, di per sé, la conservazione degli effetti processuali dell'impugnazione: il giudice deve assegnare al ricorrente un termine perentorio per la rinnovazione della notifica.
- Quando il ricorso è stato notificato presso la sede reale di un'amministrazione il cui patrocinio è obbligatoriamente affidato all'Avvocatura dello Stato, deve essere consentita la rinnovazione della notificazione presso il domicilio legale dell'amministrazione.
- Se la rinnovazione della notifica è necessaria prima dell'esame della domanda cautelare, la camera di consiglio cautelare può essere fissata dopo il deposito del ricorso nuovamente notificato.
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