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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04848/2023 del 16/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia trae origine da un avviso di addebito relativo all'anno 2011 con cui veniva richiesto il pagamento di euro 4.306,77 per omesso versamento di contributi previdenziali dovuti alla Gestione Separata e per omessa compilazione del quadro RR del modello Unico relativo al 2010. In primo grado le domande della contribuente contro l'avviso erano state accolte; in appello l'INPS otteneva la riforma della decisione e il rigetto delle domande, sul presupposto che la prescrizione non fosse maturata perché l'omessa compilazione del quadro RR integrava doloso occultamento del debito ai sensi dell'art. 2941, n. 8, c.c., con sospensione del termine prescrizionale. Con il ricorso per cassazione la contribuente deduceva: 1) violazione dell'art. 2935 c.c., dell'art. 18, comma 4, d.lgs. 241/1997 e della circolare INPS n. 90/2012, sostenendo che il dies a quo della prescrizione dovesse coincidere con la scadenza del pagamento dei contributi, non con la notifica dell'avviso di addebito né con la presentazione della dichiarazione dei redditi; 2) violazione dell'art. 2941, n. 8, c.c., contestando che la mancata compilazione del quadro RR potesse essere automaticamente qualificata come occultamento doloso del debito; 3) omesso esame di un fatto decisivo relativo all'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2941, n. 8, c.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi del ricorso, dichiarando assorbito il terzo. Ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Milano e ha rinviato la causa alla medesima Corte in diversa composizione anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto errato individuare il dies a quo della prescrizione nel momento della dichiarazione dei redditi, poiché la dichiarazione è una mera esternazione di scienza e non costituisce il presupposto del credito contributivo; ha inoltre escluso che la sola omessa compilazione del quadro RR integri automaticamente doloso occultamento del debito ai fini della sospensione della prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È stato utilizzato come parametro per denunciare la violazione o falsa applicazione di norme di diritto nei primi due motivi di ricorso.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    È stato invocato per censurare l'omesso esame di un fatto decisivo relativo all'elemento soggettivo dell'occultamento doloso del debito.

  • art. 2935 c.c.

    La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; la Corte ha escluso che il dies a quo coincida con la presentazione della dichiarazione dei redditi o con la notifica dell'avviso di addebito.

  • art. 2941, n. 8, c.c.

    La sospensione della prescrizione richiede un effettivo occultamento doloso del debito; non opera per automatismo in presenza della sola omessa compilazione del quadro RR.

  • art. 18, comma 4, d.lgs. 241/1997

    È richiamato quale norma che collega il versamento della contribuzione alla scadenza del saldo dei tributi fiscali.

  • art. 1 DPCM 6 giugno 2012

    È richiamato per la proroga del termine di versamento al 9 luglio 2012 per i redditi prodotti nel 2011.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La Corte rinvia alla motivazione di precedenti conformi, senza riprodurla integralmente.

Massime di principio

  • In materia di contributi dovuti alla Gestione Separata, il termine di prescrizione decorre dalla scadenza del pagamento del contributo e non dalla successiva presentazione della dichiarazione dei redditi, che costituisce una mera dichiarazione di scienza e non il presupposto del credito previdenziale.
  • La sospensione della prescrizione per doloso occultamento del debito richiede la prova di un comportamento effettivamente fraudolento e non può essere desunta automaticamente dalla sola omessa compilazione del quadro RR nella dichiarazione fiscale.
  • Quando il giudice di merito fondi il rigetto dell'eccezione di prescrizione su una erronea individuazione del dies a quo o su un automatismo tra omissione dichiarativa e occultamento doloso, la decisione è censurabile per violazione di legge.
  • Se vengono accolte le censure principali che incidono sulla decorrenza della prescrizione e sulla sospensione ex art. 2941 c.c., resta assorbita la doglianza relativa all'omesso esame del fatto decisivo sull'elemento soggettivo.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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