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Sentenza

Sentenza del 13/02/2015 n. 2917 - Corte di Cassazione

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Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente contestava la decisione della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, sostenendo che le insegne luminose bifacciali recanti il marchio del prodotto venduto avessero natura pubblicitaria e fossero quindi soggette all'imposta comunale sulla pubblicità. Deduceva la violazione e falsa applicazione degli articoli 5 e 17, comma 1-bis, del D.P.R. n. 507 del 1993, ritenendo non applicabile l'esenzione prevista per le insegne di esercizio.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso, confermando la non imponibilità delle insegne. Ha rilevato che esse erano collocate presso la sede in cui la società svolgeva la propria attività commerciale e che la loro superficie complessiva non superava il limite di 5 metri quadrati previsto dalla legge. Il fatto che le insegne riportassero anche il marchio del prodotto venduto non ne escludeva la funzione di insegne di esercizio. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 500 euro.

Norme richiamate

  • D.P.R. 15 novembre 1993, n. 507, art. 12

    Le insegne sono soggette all'imposta sulla pubblicità, con le sole esenzioni previste dall'art. 17.

    La regola generale è l'assoggettamento delle insegne all'imposta sulla pubblicità, salvo che ricorra una specifica esenzione prevista dalla legge.

  • D.P.R. 15 novembre 1993, n. 507, art. 17, comma 1-bis

    Sono esenti le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

    L'esenzione opera quando l'insegna identifica la sede dell'attività commerciale o produttiva, è collocata presso tale sede e non supera complessivamente 5 metri quadrati. La presenza del marchio del prodotto venduto non impedisce l'esenzione, se l'insegna conserva una funzione identificativa dell'esercizio.

  • D.P.R. n. 507 del 1993, art. 17, come interpretato da Cass. civ., Sez. V, sentenza n. 7348 dell'11 maggio 2012

    Le insegne ubicate in luoghi diversi dalla sede o di dimensioni superiori sono soggette all'imposta.

    L'esenzione è circoscritta alle insegne collocate presso la sede dell'attività e di superficie non superiore a 5 metri quadrati; al di fuori di questi limiti l'imposta è dovuta.

Massime di principio

  • Un'insegna collocata presso la sede dell'attività commerciale può beneficiare dell'esenzione dall'imposta sulla pubblicità se identifica quella sede e la superficie complessiva non supera 5 metri quadrati.
  • La presenza sull'insegna del marchio o del nome del prodotto venduto non comporta automaticamente la natura pubblicitaria imponibile: occorre valutare la funzione complessiva dell'insegna, cioè se prevalga l'identificazione dell'esercizio oppure la promozione del prodotto.
  • Le insegne collocate in luoghi diversi dalla sede dell'attività, oppure eccedenti il limite dimensionale di 5 metri quadrati, non rientrano nell'esenzione e sono normalmente soggette all'imposta.
  • In caso di più insegne, deve essere verificata la superficie complessiva rilevante ai fini dell'esenzione, oltre alla loro collocazione e alla funzione concretamente svolta.
  • La valutazione deve basarsi sui fatti accertati e non soltanto sulla presenza di elementi promozionali o del marchio commerciale.

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