Cassazione Penale, Sentenza n. 5982/2023 del 13/02/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di appello che confermava la condanna per diffamazione (art. 595 c.p.) contestando: 1) la nullità delle notifiche di citazione in appello per omessa o difettosa notifica presso il domiciliatario (avv. Andrea Gianni) e per incompletezza di alcuni verbali; 2) la errata qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che si sarebbe dovuto ritenere non punibile come ingiuria (presenza della persona offesa) e quindi non diffamazione; 3) la mancata valutazione della causa di non punibilità per provocazione (art. 599 co.2 c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso in parte inammissibile e in parte infondato. Ha ritenuto legittime le notifiche operate con le forme alternative previste dall'art. 161 co.4 c.p.p. e ha confermato la qualificazione del fatto come diffamazione commessa mediante mezzo di pubblicità diverso dalla stampa (le offese pronunciate in trasmissione televisiva nei confronti di Ciprianetti, che non era presente nello studio e ha solo inviato un sms). Ha inoltre escluso la causa di non punibilità per provocazione. Per effetto della prescrizione maturata il 8 giugno 2021 il reato è stato dichiarato estinto; la sentenza impugnata è annullata senza rinvio e il ricorso è rigettato agli effetti civili. Il ricorrente è comunque condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile (euro 4.000 più accessori).
Norme richiamate
art. 595 cod. pen.
La Corte ha ritenuto configurabile il reato di diffamazione con mezzo di pubblicità diverso dalla stampa quando l'offeso non è materialmente presente e non ha la possibilità di un immediato e paritario contraddittorio; perciò le espressioni pronunciate in trasmissione tv integrano diffamazione.
art. 161 cod. proc. pen.
Applicata per giustificare la rinnovazione della notifica presso i difensori di fiducia quando il domiciliatario risulta irreperibile; non richiede ulteriori ricerche ai sensi dell'art.157 ove sia già intervenuta elezione di domicilio.
art. 157 cod. proc. pen.
principio sulla prima notificazione
Richiamato per spiegare che il regime delle notifiche 'prima' è alternativo a quello previsto dagli artt. 161 e segg., e che non trova applicazione quando vi è stata elezione o dichiarazione di domicilio.
art. 178 lett. c), art. 179, art. 184 cod. proc. pen.
I vizi relativi alle modalità di esecuzione delle notifiche sono nullità di ordine generale soggette a sanatorie (art.183,184 ecc.), e la nullità assoluta ai sensi dell'art.179 sussiste solo se la notificazione è mancante o idonea a non far conoscere l'atto.
art. 13 legge 47/1948
La Corte ha rilevato l'incidenza della decisione di incostituzionalità (Corte cost. n.150/2021) e chiarito che la norma non si applica per imputare responsabilità penale al conduttore/intervistato; la fattispecie resta regolata dall'art.595 c.p.
art. 599 cod. pen.
La causa di non punibilità per provocazione richiede un fatto ingiusto dell'offeso idoneo a suscitare nell'autore una reazione immediata: la Corte ha ritenuto non sussistenti elementi che giustificassero tale causa nel caso concreto.
art. 594 cod. pen. (ingiuria) e d.lgs. 15/01/2016 n.7
ingiuria (abrogata/depinalizzata)
La nozione di 'presenza' rilevante per l'ingiuria richiede rapporto diretto e possibilità di contraddittorio immediato; comunicazioni televisive senza parità di repliche o con mera ricezione via sms non integrano la presenza necessaria e quindi sono più correttamente inquadrate come diffamazione.
art. 129 comma 2 cod. proc. pen.
Riferita per escludere che sussistessero elementi per il proscioglimento nel merito; la Corte non ha assolto l'imputato ma ha annullato la sentenza per estinzione del reato per prescrizione.
Massime di principio
- Sulle notifiche a domicilio eletto: se il domiciliatario risulta irreperibile per trasferimento o mancata reperibilità l'ufficio può ricorrere alle forme alternative di notifica previste dall'art.161 co.4 c.p.p. senza dover svolgere ulteriori ricerche ex art.157; le modalità difettose sono sanabili se l'atto ha comunque raggiunto la conoscenza delle parti e non sono state tempestivamente eccepite.
- Diffamazione vs ingiuria: per l'ingiuria è necessaria la 'presenza' dell'offeso intesa come rapporto diretto e la possibilità di un contraddittorio immediato; comunicazioni offensive via radio/TV contro una persona non presente (anche se questa percepisce l'offesa a distanza o risponde via sms) vanno in genere inquadrate come diffamazione, specialmente se il mezzo consente pubblicità e non parità di repliche.
- La causa di non punibilità per provocazione richiede la prova di un fatto ingiusto concreto e idoneo a provocare una reazione immediata; affermazioni o contenuti non qualificati come 'fatto ingiusto' non sostengono tale eccezione.
- La declaratoria di estinzione del reato per prescrizione annulla la sentenza impugnata senza rinvio ma non equivale a proscioglimento nel merito; possono comunque permanere obblighi di natura civile (es. condanna alle spese processuali civili).
- Se si contesta la regolarità di una notificazione fatta con modalità alternative, è necessario sollevare tempestivamente l'eccezione e depositare memorie: l'omessa deduzione può determinare la sanatoria del vizio.
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