Sentenza del 19/01/2021 n. 733 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia impugnava la decisione della CTR che aveva annullato i recuperi operati con l'avviso di accertamento relativo al 2005. L'accertamento contestava (i) la mancata integrazione e doppia annotazione delle fatture per acquisti intracomunitari (operando il reverse charge) e il conseguente recupero dell'IVA sulle operazioni dall'Ungheria e (ii) la detrazione dell'IVA e la deducibilità dei costi derivanti da acquisti da fornitori nazionali (I. A. s.r.l. e M. s.r.l.) ritenuti dall'Ufficio fittizi, con conseguente disconoscimento della detrazione IVA e rettifica induttiva del reddito. La CTR aveva ritenuto che, quanto agli acquisti intracomunitari, si fosse trattato di un mero errore formale e che le operazioni fossero effettive; quanto ai fornitori nazionali aveva escluso la prova della fittizietà e della consapevolezza della società appellante.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo dell'Agenzia (quello relativo agli acquisti intracomunitari), confermando il principio che l'omissione degli adempimenti formali relativi al reverse charge non preclude la detrazione quando siano soddisfatti i requisiti sostanziali (soggetto passivo acquirente e uso per operazioni imponibili). Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo, ritenendo che la CTR non abbia correttamente valutato il riparto dell'onere della prova nelle contestazioni di operazioni soggettivamente inesistenti: l'Amministrazione deve provare l'oggettiva fittizietà del fornitore e indizi specifici che l'acquirente sapeva o avrebbe dovuto sapere della frode; se ciò è provato, grava sul contribuente dimostrare la propria buona fede e la diligenza adottata. La sentenza della CTR è stata cassata limitatamente alle questioni relative ai fornitori nazionali e la causa è stata rinviata alla Commissione tributaria regionale della Puglia in diversa composizione per nuovo esame e regolazione delle spese.
Norme richiamate
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 (Titolo II - IVA intracomunitaria)
art. 46, comma 1; art. 47, comma 1
Stabilisce l'obbligo per l'acquirente di integrare le fatture intracomunitarie e annotarle sia nel registro delle vendite sia in quello degli acquisti; tuttavia la Corte ha richiamato la giurisprudenza UE secondo cui la violazione di tali obblighi formali non preclude la detrazione se sono soddisfatti i requisiti sostanziali.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Testo unico IVA)
art. 1; art. 23; art. 25; art. 19; art. 54, comma 2
Ripartizione degli obblighi di registrazione e della neutralità IVA; art. 54(2) consente l'uso di presunzioni semplici per rettifiche IVA. La Corte precisa che il diritto alla detrazione è subordinato al soddisfacimento dei requisiti sostanziali e che gli adempimenti formali possono essere superati se ciò è dimostrato.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Norma richiamata per l'accertamento induttivo del reddito; la Corte ricorda che la qualificazione di operazioni come soggettivamente inesistenti giustifica il diniego della detrazione e rettifiche, ma l'Amministrazione deve prima dimostrare la fittizietà del fornitore.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Norma processuale tributaria riferita ai motivi di impugnazione; utilizzata nel ricorso per censurare carenze motivazionali della sentenza impugnata.
Codice civile
Richiamati in tema di prova e valore delle attestazioni: la Corte ricorda i criteri probatori e l'insufficienza di certi elementi (es. pagamenti) a dimostrare l'inesistenza soggettiva.
Massime di principio
- In tema di acquisti intracomunitari, l'omissione degli adempimenti formali (integrazione fatture e doppia annotazione) non preclude automaticamente il diritto alla detrazione: il contribuente ha diritto alla detrazione se sono soddisfatti i requisiti sostanziali (essere soggetto passivo IVA e usare i beni per operazioni imponibili).
- Nelle contestazioni per operazioni soggettivamente inesistenti, l'onere della prova primario spetta all'Amministrazione finanziaria: essa deve dimostrare l'oggettiva fittizietà del fornitore (esistenza di 'cartiera' o interposizione) e fornire indizi specifici che l'acquirente sapeva o avrebbe dovuto sapere della frode alla data della transazione.
- Se l'Amministrazione dimostra gli elementi probatori indicati, l'onere si sposta sul contribuente che dovrà provare la propria buona fede e la diligenza adottata (attività preventiva di verifica, elementi che tranquillizzavano circa l'operatività del fornitore, ecc.).
- Elementi come l'effettivo pagamento delle fatture, la regolarità apparente della contabilità, la consegna della merce o il fatto che i prezzi non siano inferiori al mercato non sono, di per sé, idonei a escludere la fittizietà delle operazioni o la conoscenza della frode da parte dell'acquirente.
- L'Amministrazione può valersi di presunzioni semplici e di una pluralità di indici (mancanza di sede e di struttura operativa, mancato versamento IVA, modalità di pagamento anomale, pluralità di soggetti coinvolti, prezzi sospetti, ripetitività e immediatezza dei rapporti) per fondare l'accertamento, ma deve complessivamente valutare e motivare tali indici.
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