Cassazione Penale, Sentenza n. 22982/2023 del 25/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino del 07/07/2022 che aveva confermato la condanna per furto aggravato commesso in concorso (pronuncia di primo grado del Tribunale di Torino del 17/05/2019, giudizio abbreviato). Il difensore ha articolato due motivi: (1) censura della qualificazione del fatto come furto consumato anziché tentato, con la prospettazione che gli imputati furono sorpresi ancora all'interno del locale (cantine) e si diedero alla fuga senza portare nulla via, per cui le cose non sarebbero uscite dalla sfera di vigilanza dell'offeso; (2) vizio di motivazione relativo all'esclusione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen., per la presunta obsolescenza/scarso valore dei computer ed altri beni (alcune bottiglie, anche aperte) risultanti dal verbale di sequestro dei Carabinieri.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la qualificazione del fatto come furto consumato, richiamando il principio secondo cui la consumazione si realizza quando l'autore consegue anche solo momentaneamente l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva; nella fattispecie i giudici di merito hanno accertato che gli agenti colsero i correi in possesso di più oggetti che furono abbandonati solo alla vista dei militari, segno che le cose erano uscite dalla sfera di vigilanza del soggetto passivo. Sull'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4, la Corte ha ritenuto che la valutazione della Corte territoriale fosse congrua: la presenza di una console PS3 escludeva automaticamente la qualificazione dei beni come di scarso valore e la difesa non aveva fornito allegazioni specifiche sufficienti sullo stato dei beni per ribaltare la valutazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione). La Corte ha esaminato i motivi proposti e li ha ritenuti infondati o privi di specificità.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limiti di enunciazione dei motivi in cassazione; la Corte ha richiamato i limiti in cui sono stati enunciati i motivi.
art. 62, comma 1, n. 4, cod. pen.
Circostanza attenuante per il modesto valore del fatto. La Corte ha ritenuto che l'esclusione dell'attenuante da parte dei giudici di merito fosse adeguatamente motivata e che la difesa non avesse dimostrato lo scarso valore dei beni.
art. 616, cod. proc. pen.
Norma che regola la condanna alle spese processuali e ad ammende in caso di ricorso infondato o manifestamente inammissibile. La Corte ha condannato il ricorrente ai sensi di questa norma a pagare le spese e 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, art. 23, comma 8
Norma che regola la presentazione di memorie e requisitoria scritta in Cassazione; nel procedimento sono state depositate la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale e la memoria difensiva ai sensi della disposizione.
Massime di principio
- Nel reato di furto il criterio tra consumazione e tentativo è l'autonoma ed effettiva disponibilità della cosa: anche una disponibilità momentanea è sufficiente per la consumazione.
- La fuga degli autori subito dopo essersi impossessati delle cose non esclude la consumazione se è dimostrabile che avevano momentaneamente l'esclusiva signoria di fatto sulla refurtiva.
- Per ottenere l'attenuante di modesto valore (art. 62, comma 1, n. 4) è necessario dimostrare in modo preciso e documentato lo scarso valore o l'obsolescenza dei beni; allegazioni generiche o non specifiche sono normalmente inidonee.
- In Cassazione le censure devono essere specifiche e dimostrare violazioni di legge o travisamento della prova; motivi generici o privi di specificità comportano l'inammissibilità del ricorso.
- Quando il ricorso è manifestamente infondato o inammissibile la parte ricorrente può essere condannata alle spese e ad ammende; pertanto il ricorso deve essere valutato anche alla luce del rischio di sanzioni economiche.
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