Cassazione Civile, Ordinanza n. 16235/2023 del 08/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di accertamento con cui l'ufficio aveva attribuito al contribuente un maggior reddito da assoggettare a tassazione ai fini IRPEF per l'anno d'imposta 2006. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello del contribuente, ritenendo rituale la notifica dell'atto impositivo ex art. 140 c.p.c. sulla base dell'avviso di ricevimento della raccomandata e affermando che le contestazioni sulla relata avrebbero richiesto querela di falso; aveva quindi considerato tardivo il ricorso originario. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per carenza della concisa esposizione del fatto e dello svolgimento del processo, oltre che delle richieste delle parti; 2) violazione delle norme sulla notifica per posta dell'atto impositivo, sostenendo che l'ufficio non avesse provato il perfezionamento della notifica perché mancava l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa di avvenuto deposito (CAD); 3) violazione delle norme sulla sospensione del processo e sulla querela di falso, deducendo che la CTR avrebbe dovuto sospendere il giudizio per la pendenza del procedimento di querela di falso che egli assumeva di aver provato con l'atto di citazione notificato. Nel controricorso l'Agenzia ha anche eccepito l'esistenza di un giudicato esterno, ma la Corte ha ritenuto tale eccezione inammissibile perché la relativa pronuncia era anteriore alla sentenza impugnata e non poteva essere introdotta nel giudizio di legittimità con quella modalità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile l'eccezione di giudicato esterno sollevata dall'Agenzia delle entrate. Ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la sentenza d'appello, pur sintetica, contenesse gli elementi essenziali per comprendere il fatto processuale e le ragioni della decisione. Ha invece accolto il secondo motivo, applicando il principio delle Sezioni Unite secondo cui, quando la notifica a mezzo posta non si perfeziona per mancata consegna al destinatario, la prova del perfezionamento richiede la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa di avvenuto deposito (CAD), non essendo sufficiente la sola prova della spedizione. Poiché la CTR aveva ritenuto valida la notifica senza verificare tale prova, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito.
Norme richiamate
art. 140 c.p.c.
per la notifica in caso di irreperibilità o rifiuto, la prova del perfezionamento richiede, nel contesto della notificazione a mezzo posta, la dimostrazione della ricezione della raccomandata informativa di avvenuto deposito quando l'atto non sia stato consegnato al destinatario
art. 2697 c.c.
richiamato come parametro di riparto dell'onere della prova in ordine al perfezionamento della notifica
art. 8 L. 20 novembre 1982, n. 890
interpretato in senso costituzionalmente orientato nel senso che la prova del perfezionamento della notificazione postale, nei casi di mancata consegna, si dà solo con l'avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito
art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato per la disciplina della notificazione degli atti tributari
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
norma sul contenuto della sentenza tributaria; la sua violazione non è stata ritenuta sussistente perché la sentenza impugnata conteneva gli elementi essenziali della motivazione e del fatto processuale
art. 1, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato dal ricorrente per dedurre la nullità della sentenza tributaria per carenza di contenuto essenziale
art. 39 c.p.c.
richiamato in tema di sospensione del processo; il motivo è stato però assorbito dall'accoglimento del secondo motivo
art. 221 c.p.c.
richiamato dal ricorrente in relazione alla querela di falso
art. 295 c.p.c.
richiamato dal ricorrente per sostenere la sospensione necessaria del processo in pendenza di querela di falso
art. 39 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato dal ricorrente per sostenere la sospensione del processo tributario
art. 375 c.p.c.
menzionato quale base del procedimento camerale in cassazione
art. 380-bis.1 c.p.c.
menzionato quale base del procedimento camerale in cassazione
art. 372 c.p.c.
richiamato per escludere l'ingresso nel giudizio di legittimità di documenti relativi a un giudicato formatosi prima della sentenza impugnata e non prodotti nei gradi di merito
art. 24 Cost.
richiamato nella lettura costituzionalmente orientata della disciplina delle notifiche, a tutela del diritto di difesa
art. 111, comma 2, Cost.
richiamato nella lettura costituzionalmente orientata della disciplina delle notifiche, in relazione al giusto processo
Massime di principio
- In materia di notificazione a mezzo posta degli atti impositivi o processuali, quando la consegna al destinatario non avvenga per rifiuto, assenza temporanea o assenza/inidoneità di persone abilitate alla ricezione, la prova del perfezionamento della notifica richiede la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa di avvenuto deposito; la sola prova della spedizione non è sufficiente.
- La sentenza tributaria non è nulla per difetto di motivazione o di esposizione del fatto se, pur in forma sintetica, consente comunque di individuare gli elementi essenziali del fatto processuale e le ragioni della decisione.
- Nel giudizio di cassazione, il giudicato esterno relativo a una decisione anteriore alla sentenza impugnata non può essere introdotto mediante documenti non prodotti nei precedenti gradi del processo, operando il limite dell'art. 372 c.p.c.
- L'assorbimento opera quando l'accoglimento di un motivo rende superfluo l'esame degli altri motivi che dipendono logicamente dalla questione decisa.
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