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Sentenza

Sentenza del 07/12/2021 n. 38749 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate, sulla base di un Processo Verbale di Costatazione della Guardia di Finanza del 21.12.2011 e di una scheda cliente relativa a un rapporto presso la filiale HSBC di Ginevra, contestava a T.G. l'omessa dichiarazione di capitali e attivita finanziarie detenute all'estero nell'anno 2005, ai fini IRPEF, nonche violazioni degli obblighi di monitoraggio. Il contribuente impugnava l'accertamento denunciando, tra l'altro, l'illegittima acquisizione e la natura 'anonima' della scheda (presunta derivazione dalla c.d. lista Falciani), il difetto di riferibilita della scheda a lui e l'inutilizzabilita di prove illecitamente acquisite.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di T.G. e confermato la decisione della Commissione Tributaria Regionale che aveva riformato la pronuncia di primo grado. La Cassazione ha ritenuto che la scheda fosse stata acquisita lecitamente tramite canali di cooperazione internazionale (Direttiva 77/799/CEE e Convenzione Italia-Francia) e che, in materia tributaria, gli elementi acquisiti anche con modalita atipiche o irrituali sono utilizzabili ai fini dell'accertamento salvo specifiche previsioni di legge o la tutela di diritti fondamentali costituzionalmente protetti. La Corte ha inoltre ritenuto attendibile la riferibilita della scheda al ricorrente (nominativo, IBAN, presenza del fratello con medesimo cognome e nome) e ha respinto le censure sull'anonimato e sulla provenienza dalla cosiddetta lista Falciani come irrilevanti ai fini dell'utilizzabilita fiscale. T.G. e' stato condannato alle spese di lite.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 1

    Norma sanzionatoria richiamata per le violazioni in materia di dichiarazione dei redditi, qui contestata per omessa dichiarazione di attivita finanziarie estere

  • Direttiva 77/799/CEE del Consiglio (12.12.1977)

    Disciplina lo scambio di informazioni fra autorita fiscali degli Stati membri; la trasmissione di documenti tramite i canali previsti dalla Direttiva legittima l'utilizzo delle informazioni in sede di accertamento fiscale

  • Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Francia (5.10.1989) e L. n. 20 del 1992

    Base convenzionale per cooperazione e scambio di informazioni fra autorita italiane e francesi, invocata per giustificare la trasmissione della scheda bancaria

  • D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 31-bis, 32, 33, 38, 39, 41, 42

    Norme sul procedimento di accertamento fiscale e sulla possibilita di usare elementi acquisiti tramite cooperazione internazionale; la Corte conferma che la normativa consente l'uso di elementi anche atipici per la determinazione presuntiva del reddito

  • D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 51, 52, 54, 55, 63

    Riferimenti normativi in tema di IVA e utilizzabilita di dati acquisiti; richiamati per affermare che anche nel settore IVA sono utilizzabili elementi acquisiti in modalita atipiche salvo specifiche esclusioni

  • D.L. n. 78 del 2009, art. 12

    Prevede possibilita di cooperazione fra Stati per il contrasto ai paradisi fiscali; la Corte osserva che disconoscere l'ufficialita della documentazione trasmessa da autorita estere vanificherebbe tale normativa

  • Art. 191 c.p.p.

    Norma penale sull'inutilizzabilita delle prove acquisite in violazione dei divieti di legge nel processo penale; la Corte distingue l'ambito penale da quello tributario, ritenendo che l'inutilizzabilita penale non si estenda automaticamente al processo fiscale

  • D.L. n. 429 del 1982, art. 12 e D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 20

    Presidiano autonomia del procedimento tributario rispetto a quello penale e consentono l'utilizzo nel contesto fiscale di elementi acquisiti nell'ambito di attivita ispettive

  • Art. 2697 c.c.; artt. 113, 115, 116 c.p.c.; artt. 2727 e ss. c.c.

    Norme sul riparto dell'onere della prova e sulla disciplina processuale della prova; la Corte ha ritenuto che l'Amministrazione abbia fornito elementi indiziari attendibili e che l'onere della prova della non riferibilita spettasse al contribuente

  • L. n. 212 del 2000, artt. 6 e 7 (Statuto del contribuente)

    Richiamate in relazione al diritto di difesa; la Corte ha ritenuto compatibile l'utilizzo delle informazioni scambiate con il rispetto dei diritti di difesa nel contraddittorio tributario

  • Art. 220 disp. att. c.p.p.; artt. 2 e 654 c.p.p.

    Norme che regolano l'obbligo di rispetto delle disposizioni di procedura penale quando emergono indizi di reato; la Corte ne sottolinea la portata limitata all'ambito penale

  • Cost. art. 24 e art. 111

    Tutela del diritto di difesa e del giusto processo; la Corte afferma che l'utilizzabilita di dati acquisiti all'estero e la loro valutazione devono comunque conciliarsi con i diritti fondamentali, esclusi i casi in cui sia stata compromessa la tutela di diritti costituzionali fondamentali

Massime di principio

  • Le informazioni e i documenti trasmessi da autorita fiscali estere tramite i canali di cooperazione previsti dalla normativa europea e convenzionale sono utilizzabili dall'Amministrazione finanziaria negli accertamenti tributari.
  • L'illiceita o l'irregolarita del modo in cui un elemento probatorio e' stato acquisito all'estero non determina automaticamente la sua inutilizzabilita nel procedimento tributario; eccezioni vanno valutate solo quando sussistono specifiche previsioni di legge o sono in gioco diritti fondamentali costituzionalmente protetti (es. inviolabilita della liberta personale o del domicilio).
  • In materia tributaria sono ammesse prove atipiche e anche un unico indizio, se grave e preciso, puo' legittimare una rettifica presuntiva del reddito; l'onere della prova gravera' sul contribuente quando la referibilita o l'interpretazione dei dati non sia agevolmente smentibile.
  • La distinzione tra processo penale e procedimento tributario e' essenziale: l'esclusione probatoria prevista per il processo penale (art. 191 c.p.p.) non trova automaticamente applicazione al processo tributario.
  • L'identificazione del contribuente puo' reggersi anche su elementi documentali semplici (nome, cognome, IBAN, riferimenti anagrafici collegati) e, in assenza di prova contraria fornita dal contribuente, tali elementi sono validi per la presumibile riferibilita degli atti.
  • La ricevente autorita fiscale non e' tenuta a verificare preventivamente la legittimita dell'acquisizione compiuta dall'autorita cooperante estera prima di utilizzare le informazioni nel contraddittorio tributario; eventuali profili di illegittimita rilevanti devono essere specificamente dedotti e provati dal contribuente.
  • Nei casi concreti valutare sempre se la prova incida su diritti costituzionali fondamentali; se cio' avviene, l'utilizzabilita potrebbe essere esclusa.

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