Cassazione Civile, Ordinanza n. 01859/2023 del 20/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il richiedente, cittadino della Nigeria, aveva domandato in via gradata lo status di rifugiato, la protezione sussidiaria e la protezione umanitaria, deducendo di essere fuggito dal proprio Paese perché minacciato di morte da membri della setta "Aye" cui non intendeva più appartenere. La Corte d'appello aveva respinto il gravame ritenendo non credibile la vicenda personale e insussistenti i presupposti di ogni forma di tutela, anche alla luce della situazione generale dell'Edo State. In cassazione il ricorrente ha dedotto: violazione e falsa applicazione delle norme sulla protezione internazionale e umanitaria, difetto di motivazione e travisamento dei fatti; omessa attivazione dei doveri istruttori officiosi; omessa valutazione delle fonti sulla condizione socio-economica nigeriana, segnata da povertà, violazione dei diritti umani e inefficienza sanitaria; omessa comparazione tra il livello di integrazione raggiunto in Italia e le condizioni che avrebbe incontrato al rientro; richiamo anche all'art. 10 Cost. e al divieto di espulsione verso Paesi in cui lo straniero rischi persecuzioni o gravi pericoli.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che i motivi erano generici e non si confrontavano con la ratio della decisione impugnata, la quale aveva negato la protezione umanitaria per difetto di allegazioni specifiche su integrazione sociale, lavorativa e familiare in Italia. Le doglianze del ricorrente, centrate sulle condizioni generali del Paese di origine e su un asserito inserimento in Italia, non indicavano alcuna concreta allegazione svolta nel giudizio di merito sul fattore decisivo dell'integrazione. La Corte ha inoltre ribadito che il diritto di asilo costituzionale è integralmente attuato dalle tre forme tipizzate di tutela previste dalla normativa vigente, senza margini per una diretta applicazione residuale dell'art. 10, comma 3, Cost. Nessuna statuizione sulle spese, perché il Ministero non ha svolto difese. È stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Viene richiamato come base formale dei motivi, ma la Corte osserva che le censure sono generiche e non si confrontano con la decisione impugnata.
artt. 2, 3, 4, 5, 6 e 14 d.lgs. n. 251/2007
Sono invocate dal ricorrente per contestare il diniego della protezione internazionale; la Corte non ne ravvisa violazione nei termini dedotti, perché i motivi sono inammissibili.
art. 8 d.lgs. n. 25/2008
Invocato per i doveri istruttori officiosi; la Corte rileva che le doglianze non sono specifiche rispetto alla motivazione della sentenza di merito.
art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286/1998
Richiamato come fondamento della protezione umanitaria; la Corte ribadisce che tale tutela è ormai tipizzata e richiede allegazioni specifiche, in particolare sull'integrazione in Italia.
art. 19 d.lgs. n. 286/1998
Richiamato dal ricorrente come divieto di espulsione verso Paesi a rischio; la Corte non accoglie la censura per mancanza di specificità.
art. 10 Cost.
La Corte afferma che il diritto di asilo è interamente attuato dalle forme di protezione previste dalla normativa ordinaria e non residua una diretta applicazione ulteriore della norma costituzionale.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002
È applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.p.r. n. 115/2002
Richiamato quale parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto/inammissibilità.
artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1 c.p.c.
Indicano il rito camerale seguito dalla Corte di cassazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità in materia di protezione internazionale, le censure devono confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; doglianze generiche o astratte sono inammissibili.
- La protezione umanitaria richiede allegazioni specifiche e individualizzate, in particolare sul livello di integrazione sociale, lavorativa e familiare raggiunto in Italia e sulla comparazione con la situazione personale nel Paese di origine.
- La valutazione delle condizioni generali del Paese di provenienza non basta, da sola, a fondare la protezione umanitaria se manca la dimostrazione di un concreto profilo di vulnerabilità personale.
- Il diritto di asilo di cui all'art. 10, comma 3, Cost. è attuato attraverso le forme tipiche di protezione previste dalla normativa ordinaria; non vi è spazio per una sua applicazione diretta residuale al di fuori di tali istituti.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile e la parte intimata non svolge difese, non vi è luogo a provvedere sulle spese; resta fermo l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
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