Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 2532/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'annullamento a) della nota dell'ASL Napoli 3 Sud prot. n. 137414 del 17.11.2022, trasmessa alla ricorrente a mezzo p.e.c., avente ad oggetto “chiusura del procedimento amministrativo teso al recupero di quanto previsto relativamente all'anno 2010 per RTU”; b) della nota prot. 123547 del 27.10.2022, trasmessa alla ricorrente a mezzo pec, avente ad oggetto “avvio del procedimento amministrativo teso al recupero di quanto previsto contrattualmente, in relazione alle prestazioni rese in accreditamento nell'anno 2010 in ottemperanza alle norme per RTU anno 2010. Comunicazione ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i.”; c) della nota dell'ASL Napoli 3 Sud prot. n. 196199 del 18.12.2020, trasmessa alla ricorrente a mezzo pec, avente ad oggetto “Determinazione saldo amministrativo contabile macroarea assistenza specialistica ambulatoriale anno 2010”; d) della Deliberazione del Direttore Generale dell'ASL Napoli 3 Sud n. 606 dell'11.08.2014, richiamata nelle note innanzi gravate, avente ad oggetto “Definizione regressione tariffaria anno 2010 – macroarea di assistenza specialistica ambulatoriale”, modificata per le aree di medicina nucleare e radiologia diagnostica con Deliberazione del Direttore Generale n. 337 del 18.04.2018; e) della Delibera aziendale n. 520 del 3.06.2021 richiamata nella nota gravata sub a); f) di tutti gli atti presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi se ed in quanto lesivi dei diritti e degli interessi della società ricorrente.

Giustizia amministrativa202300537

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti dell’ASL relativi al recupero di somme ritenute indebitamente corrisposte per la regressione tariffaria delle prestazioni di laboratorio erogate nell’anno 2010

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente, operante in regime di accreditamento con il Servizio sanitario regionale, ha impugnato le note con cui l’ASL aveva avviato e concluso il procedimento di recupero di euro 42.024,50, ritenuti non dovuti in quanto corrispondenti alla differenza tra i pagamenti effettuati per le prestazioni dell’anno 2010, pari a euro 138.091,55, e il valore determinato dal Tavolo tecnico, pari a euro 96.067,05. Sono stati dedotti, da un lato, il difetto di motivazione, non essendo conoscibile la misura della regressione tariffaria applicata alla branca di laboratorio; dall’altro, la lesione del legittimo affidamento, poiché la richiesta di restituzione era intervenuta oltre dodici anni dopo l’erogazione delle prestazioni, in violazione dei criteri di ragionevolezza. L’ASL ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, ritenendo sussistente la giurisdizione del giudice ordinario. La controversia non investe gli atti regionali di programmazione sanitaria, la determinazione dei tetti di spesa, la capacità operativa massima o la ripartizione della spesa tra attività assistenziali, né, quindi, l’esercizio di un potere autoritativo di programmazione. Le censure riguardano esclusivamente le modalità e i tempi di applicazione della regressione tariffaria e l’effettiva debenza dei corrispettivi, cioè un rapporto patrimoniale riconducibile allo schema obbligo-pretesa tra ASL e struttura accreditata. La regressione tariffaria è stata qualificata come meccanismo previsto nell’ambito del rapporto convenzionale e gli atti dell’ASL come strumentali alla determinazione del credito vantato nei confronti della struttura. Il fatto che tali atti siano stati adottati all’esito di un procedimento amministrativo non modifica la natura di diritto soggettivo della posizione azionata. Sono stati fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, con possibilità di riproposizione davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato, ferme le preclusioni e decadenze maturate. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.

    le controversie contrassegnate da un contenuto meramente patrimoniale, attinente al rapporto interno tra P.A. concedente e concessionario del bene o del servizio pubblico e in ordine al quale la contrapposizione tra le parti si presta ad essere schematizzata secondo il binomio «obbligo-pretesa», senza che assuma rilievo un potere d'intervento riservato alla P.A. per la tutela d'interessi generali

    La giurisdizione amministrativa esclusiva non comprende le controversie aventi contenuto esclusivamente patrimoniale, prive di contestazione dell’esercizio di un potere autoritativo della pubblica amministrazione.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda

    In caso di declinatoria della giurisdizione, gli effetti processuali e sostanziali della domanda sono conservati se il giudizio è riproposto davanti al giudice munito di giurisdizione entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia, ferme le preclusioni e decadenze.

  • art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.

    La sentenza richiama la possibilità di motivare mediante rinvio ai precedenti conformi della Sezione.

Massime di principio

  • Le controversie tra ASL e strutture private accreditate relative alla regressione tariffaria, quando riguardano esclusivamente l’effettiva debenza dei corrispettivi, il recupero di somme pagate e le modalità o i tempi della regolazione economica, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario.
  • La giurisdizione amministrativa esclusiva in materia di servizi pubblici non comprende le controversie dal contenuto meramente patrimoniale, riconducibili allo schema obbligo-pretesa, se non è in discussione l’esercizio di un potere autoritativo della pubblica amministrazione per la tutela di interessi generali.
  • La giurisdizione amministrativa può sussistere quando la controversia investe gli atti di programmazione sanitaria relativi alla fissazione dei tetti di spesa, alla capacità operativa massima o alla ripartizione della spesa; resta invece esclusa quando tali atti non sono contestati e si discute soltanto della loro applicazione contabile al rapporto con la struttura accreditata.
  • La circostanza che la regressione tariffaria sia stata disposta all’esito di un procedimento amministrativo non altera la natura sostanziale della posizione azionata, se la controversia concerne soltanto un rapporto patrimoniale privo di esercizio di potere autoritativo.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoGiurisdizione e riparto
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.