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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25541/2022 del 04/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Vitali impugnava l'ordinanza del 13/09/2021 del Tribunale del riesame che aveva disposto il sequestro preventivo della società Immobiliare Orizzonti sagl in relazione al reato di tentata estorsione (contestato a Coppola Danilo in concorso con Vitali e Tremolada Carlo). Il ricorrente deduceva: (1) nullità dell'ordinanza per violazione delle norme processuali e per mancata notifica dell'udienza camerale al ricorrente (richiamando artt. 322 bis, 324, 310, 127 e 178 lett. C) c.p.p.) con lesione del diritto di difesa; (2) vizio di legge e carenza motivazionale sul fumus delicti e sul periculum in mora, sostenendo che si tratta di vicenda di natura civile (azione ex art. 2932 c.c., missiva transattiva) e non di atti idonei a integrare intimidazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività: il ricorso per cassazione era stato depositato presso la cancelleria del Tribunale di Napoli il 07/12/2021 ma pervenuto alla cancelleria del Tribunale di Milano che aveva emesso il provvedimento soltanto il 10/01/2022, oltre il termine di 15 giorni previsto dall'art. 585, comma 1, lett. a) c.p.p.; la Corte ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite (sent. n.1626/2020) secondo cui la data rilevante è quella di ricezione presso l'ufficio competente e non l'ufficio presso cui il ricorrente ha depositato. Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Disciplina il sequestro preventivo; il tribunale del riesame lo ha disposto nei confronti della società in relazione al reato di tentata estorsione.

  • artt. 322 bis, 324, 310, 127, 178 lett. C) cod. proc. pen.

    artt. 322-bis, 324, 310, 127, 178 lett. C) c.p.p.

    Richiamati dal ricorrente per dedurre nullità del provvedimento e mancata notifica dell'udienza camerale, con conseguente violazione del diritto di difesa; la Corte tuttavia non ha esaminato il merito per via dell'inammissibilità procedurale.

  • art. 582 comma 2 cod. proc. pen.

    La Corte ha richiamato il principio che non incombe sull'ufficio l'obbligo di trasmettere d'ufficio gli atti al giudice competente; la data rilevante è quella di pervenimento all'ufficio competente.

  • art. 585 comma 1 lett. a) cod. proc. pen.

    art. 585, comma 1, lett. a) c.p.p.

    Stabilisce il termine di 15 giorni per proporre il ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari; la mancata ricezione del ricorso presso l'ufficio competente entro tale termine rende il ricorso tardivo.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali e la possibilità di infliggere una somma alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità; la Corte ha applicato la sanzione di euro 3.000.

  • Cass. sez. un., sent. n.1626 del 24/09/2020 (dep. 14/01/2021)

    Cass. sez. un., sent. n.1626/2020

    Giurisprudenza di legittimità che chiarisce che, in tema di impugnazioni cautelari, la data rilevante per la tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente; principio applicato per dichiarare l'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il termine per proporre ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari (art. 585 c.p.p.) decorre e si valuta in relazione alla data di pervenimento alla cancelleria dell'ufficio che ha emesso il provvedimento: depositare l'atto presso un ufficio diverso comporta il rischio di inammissibilità se non pervenga tempestivamente all'ufficio competente.
  • La mancata notificazione o altre nullità processuali potranno essere rilevate e possono incidere sul merito del provvedimento, ma questioni di ammissibilità procedurale (come la tardività) possono impedire che tali questioni vengano esaminate nel merito.
  • La giurisprudenza delle Sezioni Unite impone che il ricorrente si attenga alle regole formali di deposito: il rischio della scelta errata della cancelleria ricade sul ricorrente.
  • Nei casi di sequestro preventivo occorre sempre verificare con attenzione la motivazione su fumus delicti e periculum in mora; se la misura si fonda su atti che possono essere qualificati come esercizio di diritti civili, va valutata la distinzione tra condotte civilmente aggressive e reati con finalità intimidatoria.
  • In situazioni simili, prima di proporre ricorso in Cassazione per provvedimenti cautelari è necessario assicurare il deposito presso l'ufficio competente o la tempestiva trasmissione allo stesso, e considerare anche rimedi alternativi/processuali (es. impugnazioni nel foro correttamente indicato) per non perdere il diritto di ottenere la valutazione di merito.

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