Cassazione Penale, Sentenza n. 25541/2022 del 04/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Vitali impugnava l'ordinanza del 13/09/2021 del Tribunale del riesame che aveva disposto il sequestro preventivo della società Immobiliare Orizzonti sagl in relazione al reato di tentata estorsione (contestato a Coppola Danilo in concorso con Vitali e Tremolada Carlo). Il ricorrente deduceva: (1) nullità dell'ordinanza per violazione delle norme processuali e per mancata notifica dell'udienza camerale al ricorrente (richiamando artt. 322 bis, 324, 310, 127 e 178 lett. C) c.p.p.) con lesione del diritto di difesa; (2) vizio di legge e carenza motivazionale sul fumus delicti e sul periculum in mora, sostenendo che si tratta di vicenda di natura civile (azione ex art. 2932 c.c., missiva transattiva) e non di atti idonei a integrare intimidazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività: il ricorso per cassazione era stato depositato presso la cancelleria del Tribunale di Napoli il 07/12/2021 ma pervenuto alla cancelleria del Tribunale di Milano che aveva emesso il provvedimento soltanto il 10/01/2022, oltre il termine di 15 giorni previsto dall'art. 585, comma 1, lett. a) c.p.p.; la Corte ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite (sent. n.1626/2020) secondo cui la data rilevante è quella di ricezione presso l'ufficio competente e non l'ufficio presso cui il ricorrente ha depositato. Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 321 cod. proc. pen.
Disciplina il sequestro preventivo; il tribunale del riesame lo ha disposto nei confronti della società in relazione al reato di tentata estorsione.
artt. 322 bis, 324, 310, 127, 178 lett. C) cod. proc. pen.
artt. 322-bis, 324, 310, 127, 178 lett. C) c.p.p.
Richiamati dal ricorrente per dedurre nullità del provvedimento e mancata notifica dell'udienza camerale, con conseguente violazione del diritto di difesa; la Corte tuttavia non ha esaminato il merito per via dell'inammissibilità procedurale.
art. 582 comma 2 cod. proc. pen.
La Corte ha richiamato il principio che non incombe sull'ufficio l'obbligo di trasmettere d'ufficio gli atti al giudice competente; la data rilevante è quella di pervenimento all'ufficio competente.
art. 585 comma 1 lett. a) cod. proc. pen.
art. 585, comma 1, lett. a) c.p.p.
Stabilisce il termine di 15 giorni per proporre il ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari; la mancata ricezione del ricorso presso l'ufficio competente entro tale termine rende il ricorso tardivo.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali e la possibilità di infliggere una somma alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità; la Corte ha applicato la sanzione di euro 3.000.
Cass. sez. un., sent. n.1626 del 24/09/2020 (dep. 14/01/2021)
Cass. sez. un., sent. n.1626/2020
Giurisprudenza di legittimità che chiarisce che, in tema di impugnazioni cautelari, la data rilevante per la tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente; principio applicato per dichiarare l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il termine per proporre ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari (art. 585 c.p.p.) decorre e si valuta in relazione alla data di pervenimento alla cancelleria dell'ufficio che ha emesso il provvedimento: depositare l'atto presso un ufficio diverso comporta il rischio di inammissibilità se non pervenga tempestivamente all'ufficio competente.
- La mancata notificazione o altre nullità processuali potranno essere rilevate e possono incidere sul merito del provvedimento, ma questioni di ammissibilità procedurale (come la tardività) possono impedire che tali questioni vengano esaminate nel merito.
- La giurisprudenza delle Sezioni Unite impone che il ricorrente si attenga alle regole formali di deposito: il rischio della scelta errata della cancelleria ricade sul ricorrente.
- Nei casi di sequestro preventivo occorre sempre verificare con attenzione la motivazione su fumus delicti e periculum in mora; se la misura si fonda su atti che possono essere qualificati come esercizio di diritti civili, va valutata la distinzione tra condotte civilmente aggressive e reati con finalità intimidatoria.
- In situazioni simili, prima di proporre ricorso in Cassazione per provvedimenti cautelari è necessario assicurare il deposito presso l'ufficio competente o la tempestiva trasmissione allo stesso, e considerare anche rimedi alternativi/processuali (es. impugnazioni nel foro correttamente indicato) per non perdere il diritto di ottenere la valutazione di merito.
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