Sentenza n. 5948/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento - del decreto n. -OMISSIS- di rigetto domanda di dipendenza da causa di servizio e relativo equo indennizzo, datato 22.03.2019, notificato da parte dell''Ufficio Sanitario Provinciale della Questura di Terni in data 25.03.2019;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale di rigetto della domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di concessione dell'equo indennizzo per artrosi diffusa della colonna vertebrale con discopatie cervicali
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità del decreto per eccesso di potere e travisamento dei fatti, sostenendo che il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio, posto a fondamento del diniego, non avrebbe considerato adeguatamente il servizio prestato dal 1987 al 1996 presso la Polizia Stradale e, in particolare, i turni diurni e notturni, i servizi automontati e motomontati, le scorte a carichi eccezionali e a manifestazioni sportive, nonché l'esposizione alle avversità atmosferiche. Ha inoltre sostenuto che le modalità di servizio avrebbero determinato fattori di rischio meccanici, quali il sovraccarico articolare, integranti una concausa efficiente e determinante dell'infermità. Il Ministero ha chiesto il rigetto del ricorso.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha rilevato che il giudizio del Comitato di verifica costituisce espressione di discrezionalità tecnica e può essere sindacato soltanto per carenza di motivazione, travisamento dei fatti, manifesta illogicità o irragionevolezza, violazione delle regole procedurali o inattendibilità metodologica. Il giudice può svolgere soltanto una valutazione esterna di congruità e sufficienza, senza sostituire il proprio apprezzamento tecnico a quello dell'organo medico e senza accertare direttamente il nesso causale tra patologia e servizio. Nel caso concreto, il parere era motivato e aveva esaminato la documentazione relativa alle mansioni svolte, concludendo che l'artrosi derivava da processi degenerativi endogeni e che l'esposizione climatica poteva eventualmente aggravare la sintomatologia dolorosa, ma non costituiva causa del processo degenerativo. Il ricorrente non ha dimostrato l'esistenza di traumi, episodi o condizioni lavorative eccezionali, particolarmente gravosi e ulteriori rispetto agli ordinari compiti di polizia, né ha fornito una prova medico-legale idonea a superare il giudizio negativo. Le allegazioni relative ai turni, ai servizi esterni, alle intemperie e allo stress lavorativo sono state ritenute generiche e riferibili ai normali disagi connaturati alle mansioni svolte. L'omessa specifica considerazione del periodo presso la Polizia Stradale non è stata ritenuta decisiva, in mancanza della documentazione di episodi eccezionali e causalmente rilevanti. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Il giudizio del Comitato di verifica per le cause di servizio sulla dipendenza di un'infermità dal servizio costituisce esercizio di discrezionalità tecnica ed è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto per carenza o inadeguatezza della motivazione, travisamento dei fatti, manifesta illogicità o irragionevolezza, violazione delle regole procedurali o inattendibilità metodologica delle conclusioni.
- Il sindacato giurisdizionale sul giudizio medico di non dipendenza è esterno e riguarda la congruità e sufficienza del collegamento logico tra i fatti accertati e le conclusioni adottate; il giudice non può sostituire la propria valutazione tecnica a quella del Comitato né accertare direttamente il nesso causale tra patologia e servizio.
- Per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio non è sufficiente la mera possibilità che l'attività lavorativa abbia avuto efficacia patogenetica; occorre dimostrare, secondo il criterio del più probabile che non quando non sia raggiungibile la certezza assoluta, che il servizio abbia avuto efficacia causale o concausale significativa nella genesi o nell'aggravamento della patologia.
- La concausa di servizio rilevante deve presentare concreta idoneità lesiva o significativa efficacia eziopatogenetica e deve consistere in fatti o condizioni eccezionali, particolarmente gravosi per intensità e durata ed esorbitanti rispetto agli ordinari compiti d'istituto; non bastano i normali disagi, le fatiche, lo stress, il lavoro notturno o l'esposizione alle intemperie connaturati alle mansioni di polizia, se non raggiungono un livello eccezionale.
- Poiché gli elementi medico-legali necessari a contestare il giudizio negativo sono nella disponibilità dell'istante, spetta al dipendente fornire una contestazione seria e documentata, indicando le concrete modalità, durata e specificità del servizio e corredandole di adeguata prova medico-legale.
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