Cassazione Penale, Sentenza n. 17959/2024 del 07/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza di condanna per furto in abitazione (concorso con altri) e, in particolare, impugnazione del rigetto della richiesta di applicazione di pene sostitutive brevi (detenzione domiciliare o lavoro di pubblica utilità). Il ricorrente deduceva: (1) violazione di legge per aver negato le sostitutive senza "fondati motivi" come richiesto dall'art. 58 I. n. 689/1981; (2) vizio di motivazione, perché il diniego sarebbe incoerente rispetto alle attenuanti riconosciute.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il giudice d'appello abbia legittimamente motivato il diniego delle pene sostitutive, avendo valutato la prognosi negativa sulla base dei criteri dell'art. 133 c.p. (in particolare la personalità dell'imputato, i precedenti penali e la gravità del reato). La Cassazione ha precisato che la novella normativa (d.lgs. n.150/2022) non ha eliminato la discrezionalità del giudice nella sostituzione delle pene detentive brevi e ha confermato che il diniego richiede una motivazione congrua e non manifestamente illogica. Il ricorrente è stato altresì condannato alle spese del procedimento.
Norme richiamate
art. 58, legge n. 689 del 1981
Il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell'articolo 133 del codice penale, se non ordina la sospensione condizionale della pena, può applicare le pene sostitutive della pena detentiva quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. La pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato
La Corte interpreta "fondati motivi" come requisito che impone al giudice un bilanciamento prognostico motivato e concreto; il diniego è legittimo se sorretto da elementi razionali (es. precedenti, gravità del fatto) valutati secondo i criteri dell'art. 133 c.p.
art. 133 cod. pen.
Fornisce i criteri per la determinazione della pena e per la valutazione della personalità del condannato; tali parametri devono essere utilizzati anche per formare la prognosi favorevole o sfavorevole alla concessione delle pene sostitutive.
art. 20-bis cod. pen. (d.lgs. n.150/2022)
Elenca le tipologie di pene sostitutive (semilibertà, detenzione domiciliare sostitutiva, lavoro di pubblica utilità, pena pecuniaria sostitutiva). La riforma non ha eliminato la valutazione discrezionale del giudice, che resta ancorata ai criteri dell'art. 133 c.p.
d.lgs. n.150 del 2022
Ha ristrutturato la disciplina delle pene sostitutive ma non ha sottratto al giudice l'obbligo di valutare, secondo i criteri di legge, la prognosi sulla conformità alle prescrizioni; impone comunque una motivazione adeguata in caso di diniego.
art. 53, legge 24 novembre 1981, n. 689
Riferimento alla disciplina delle sanzioni sostitutive: l'accertamento delle condizioni per l'applicabilità delle pene sostitutive è verificazione di fatto e, se motivato in modo non manifestamente illogico, è non sindacabile in sede di legittimità.
Massime di principio
- Il diniego di una pena sostitutiva per pene detentive brevi richiede motivazione congrua: il giudice deve esplicitare elementi concreti che giustifichino la "prognosi" negativa.
- I criteri dell'art. 133 c.p. (personalità del reo, gravità e modalità del fatto, precedenti) devono essere impiegati per valutare la concessione delle sostitutive; precedenti e gravità possono legittimamente costituire "fondati motivi".
- La riforma del 2022 (d.lgs. n.150/2022) ha aggiornato le sanzioni sostitutive ma non ha eliminato la discrezionalità motivata del giudice; pertanto la valutazione resta soggetta a sindacato limitato in Cassazione se la motivazione non è manifestamente illogica.
- Per il difensore è strategico documentare elementi positivi (prevedibile osservanza delle prescrizioni, percorsi rieducativi, legami familiari, lavoro, ecc.) per contrastare la tesi dei "fondati motivi".
- Le valutazioni prognostiche costituiscono accertamenti di fatto e, se adeguatamente motivate, sono difficilmente rimproverabili in sede di legittimità.
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