Sentenza n. 1150/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania depositata in data 15/1/2025 n. 426;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancato pagamento del contributo unificato versato per il precedente giudizio di ottemperanza e degli interessi richiesti
Esito
Favorevole al ricorrente (creditori in ottemperanza)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Campania n. 426 del 15 gennaio 2025, che aveva accolto un precedente ricorso di ottemperanza relativo al pagamento delle spese di lite liquidate in loro favore, compensando integralmente le spese di quel giudizio. Hanno lamentato che il Ministero della Giustizia non avesse rimborsato il contributo unificato di 300 euro versato per il precedente giudizio di ottemperanza, né corrisposto i relativi interessi legali dal deposito della sentenza al soddisfo. Hanno inoltre chiesto la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento. Il ricorso è stato ritenuto rituale perché notificato e depositato nel rispetto dei termini, perché il giudicato risultava comprovato dal certificato di cancelleria e perché era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti precisati. Ha ordinato al Ministero della Giustizia di pagare ai ricorrenti l'importo di 300 euro corrispondente al contributo unificato versato per il precedente giudizio di ottemperanza, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Il Collegio ha ritenuto che il contributo unificato sia dovuto ex lege dalla parte soccombente, anche in assenza di un'espressa pronuncia di condanna, e che l'omesso pagamento costituisse inadempimento parziale del giudicato. Ha escluso, invece, la debenza degli interessi legali dal deposito della sentenza del 15 gennaio 2025, perché non previsti dal titolo esecutivo; ha ritenuto tuttavia riconoscibili gli interessi maturati dalla data di passaggio in giudicato, quali somme accessorie richieste ai sensi dell'art. 112, comma 3, c.p.a. In caso di ulteriore inadempimento, ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta un dirigente amministrativo del Ministero della Giustizia, da individuarsi dal Capo del Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria, con ulteriori 60 giorni per provvedere. Le spese del giudizio sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. a), c.p.a.
sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato
Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione delle sentenze amministrative passate in giudicato.
art. 112, comma 3, c.p.a.
azione di condanna al pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza
Nel giudizio di ottemperanza possono essere riconosciuti interessi e rivalutazione maturati dopo il passaggio in giudicato del titolo, anche se non previsti nella pronuncia originaria.
art. 114, comma 2, c.p.a.
La disposizione è richiamata ai fini della regolarità e ammissibilità del ricorso di ottemperanza.
art. 87, comma 3, c.p.a.
Il termine per il deposito del ricorso è soggetto al dimezzamento previsto per il rito camerale.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
L'azione esecutiva per somme di denaro nei confronti della pubblica amministrazione non può essere iniziata prima del decorso di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione debitrice.
art. 13, comma 6-bis, d.P.R. n. 115/2002
Il contributo unificato è dovuto dalla parte soccombente quale obbligazione ex lege, anche senza una specifica pronuncia di condanna; la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza.
art. 2697 c.c.
Nel giudizio di ottemperanza grava sull'amministrazione l'onere di dimostrare il fatto estintivo del diritto nascente dal giudicato.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001
qualora i creditori di somme liquidate a norma della presente legge propongano l'azione di ottemperanza di cui al titolo I del libro quarto del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il giudice amministrativo nomina, ove occorra, commissario ad acta un dirigente dell'amministrazione soccombente, con esclusione dei titolari di incarichi di Governo, dei capi dipartimento e di coloro che ricoprono incarichi dirigenziali generali. I compensi riconosciuti al commissario ad acta rientrano nell'onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti
Il giudice può nominare quale commissario ad acta un dirigente dell'amministrazione soccombente; l'incarico è obbligatorio e il relativo compenso rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
Massime di principio
- Il contributo unificato costituisce un'obbligazione ex lege a carico della parte soccombente e deve essere rimborsato anche quando la sentenza non contiene un'espressa pronuncia di condanna al relativo pagamento, purché la soccombenza risulti dal passaggio in giudicato della decisione.
- Nel giudizio di ottemperanza, l'amministrazione debitrice deve dimostrare l'eventuale fatto estintivo dell'obbligazione derivante dal giudicato; in mancanza, il giudice può ordinare il pagamento della somma dovuta.
- Gli interessi su somme dovute in esecuzione di un giudicato non sono riconoscibili dalla data del deposito della sentenza se non risultano previsti dal titolo esecutivo; possono tuttavia essere riconosciuti, ai sensi dell'art. 112, comma 3, c.p.a., per il periodo successivo al passaggio in giudicato.
- In caso di persistente inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione dell'ordine giudiziale, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, fissando un termine ulteriore per l'esecuzione sostitutiva.
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