Sentenza del 29/01/2018 n. 355 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Redditometro - Auto storiche - Indice capacità contributiva - Superamento presunzione legale relativa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'accertamento fondato sul redditometro considerava il possesso di autovetture storiche come indice di capacità contributiva. L'Amministrazione sosteneva che anche tali veicoli rientrassero nel riferimento alle autovetture previsto dal redditometro, poiché il loro acquisto e mantenimento possono comportare spese iniziali e costi significativi, idonei a giustificare una maggiore disponibilità reddituale. Il contribuente ha fornito prova contraria per dimostrare che la presunzione di maggiore capacità contributiva non corrispondeva alla sua effettiva situazione economica.
La decisione
La Commissione tributaria Regionale ha confermato la decisione del giudice di primo grado e ha disposto la rideterminazione del reddito secondo quanto già stabilito dalla Commissione tributaria provinciale. Pur riconoscendo che il possesso di auto storiche può costituire un valido indice di capacità contributiva e può fondare l'accertamento redditometrico, il giudice ha ritenuto idonea la prova contraria offerta dal contribuente a superare la presunzione legale relativa.
Norme richiamate
Redditometro e presunzione legale relativa di capacità contributiva
Il possesso di autovetture, anche storiche, può essere utilizzato come indice di capacità contributiva, poiché può evidenziare spese iniziali e di gestione rilevanti. La presunzione non è però assoluta: il contribuente può superarla fornendo una prova contraria concreta e attendibile.
Massime di principio
- Nel redditometro, il possesso di un bene qualificato come indice di capacità contributiva può rilevare anche quando si tratti di un bene con caratteristiche particolari, come un'auto storica, se il suo acquisto o mantenimento comporta spese significative.
- La presunzione derivante dagli indici del redditometro è relativa e non definitiva: il contribuente può contestarla dimostrando l'origine delle somme utilizzate, la sostenibilità effettiva delle spese o l'assenza di una corrispondenza tra il bene posseduto e il reddito presunto.
- La prova contraria deve essere specifica, documentata e riferita concretamente alla situazione patrimoniale e reddituale del contribuente; una contestazione generica normalmente non è sufficiente.
- Il fatto che un bene sia storico, d'epoca o soggetto a regimi agevolati non esclude automaticamente la sua rilevanza ai fini dell'accertamento, ma può essere valorizzato per dimostrare costi effettivi inferiori o una diversa capacità contributiva rispetto a quella presunta.
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