Sentenza n. 118/2026 - Salerno, Sezione 1
per l'esecuzione ex art. 112 c.p.a. della ordinanza n. -OMISSIS- emessa in data 12.09.2025 dalla quinta sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato nell'ambito del ricorso n.6490/2025, pubblicata in data 12 settembre 2025 con la quale in accoglimento dell'istanza cautelare proposta dal Dott. -OMISSIS- con Ricorso n. 6490/2025 R.R. è stata riformata l'Ordinanza Cautelare emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Sezione distaccata di Salerno, Sezione Prima, n. -OMISSIS-;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione dell'ordinanza cautelare del Consiglio di Stato che aveva ordinato al Comune il riesame dell'istanza di assegnazione di uno stallo di sosta personalizzato per disabili
Esito
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato il diniego del Comune di Eboli relativo alla richiesta di assegnazione di uno stallo di sosta personalizzato per disabili e, dopo il rigetto della domanda cautelare da parte del TAR, aveva proposto appello cautelare al Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato aveva accolto l'istanza cautelare e ordinato al Comune il riesame della domanda nel rispetto dei principi indicati nella motivazione. Poiché l'ordinanza era stata notificata al Comune e il ricorrente non aveva rilevato l'avvio del riesame, proponeva ricorso ex art. 112 c.p.a. per l'esatta ottemperanza all'ordinanza cautelare, chiedendo l'adozione delle misure necessarie, la nomina di un commissario ad acta e l'applicazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., oltre alle spese. L'Autorità garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità interveniva volontariamente chiedendo l'accoglimento. Il Comune eccepiva la cessazione della materia del contendere o la sopravvenuta carenza di interesse, deducendo di avere dato esecuzione all'ordinanza mediante un'ordinanza di polizia municipale che aveva soppresso uno stallo generico e istituito e assegnato gratuitamente al ricorrente uno stallo personalizzato nelle immediate vicinanze della sua residenza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che il Comune aveva dato esecuzione all'ordinanza cautelare del Consiglio di Stato mediante l'istituzione e l'assegnazione ad personam dello stallo di sosta richiesto. La cessazione è stata concordemente riconosciuta dalle parti nella camera di consiglio. Non sono state quindi adottate ulteriori misure di ottemperanza, né disposta la nomina del commissario ad acta o la penalità di mora. Le spese sono state compensate, in considerazione della particolarità della vicenda processuale, relativa a un ricorso per l'esecuzione di un'ordinanza cautelare resa in un diverso ma connesso giudizio.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
per l'esecuzione ex art. 112 c.p.a. dell'ordinanza
La disposizione è richiamata quale base del ricorso per l'esecuzione dell'ordinanza cautelare del Consiglio di Stato.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
penalità di mora di cui all’articolo 114, comma 4, lettera e) del codice del processo amministrativo
La penalità di mora era stata richiesta dal ricorrente quale misura coercitiva per l'esecuzione dell'ordinanza, ma non è stata applicata in ragione della sopravvenuta esecuzione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
La norma è richiamata quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679
Il richiamo riguarda la protezione dei dati relativi alla salute e giustifica l'oscuramento disposto nella diffusione del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101
La norma è richiamata, insieme alla disciplina europea e al Codice privacy, a sostegno dell'oscuramento dei dati sanitari.
Massime di principio
- Il ricorso per ottemperanza a un'ordinanza cautelare diviene improcedibile per cessazione della materia del contendere quando, nelle more del giudizio, l'amministrazione esegue integralmente l'ordine cautelare mediante il riesame richiesto e l'adozione delle conseguenti misure amministrative.
- Quando l'amministrazione dimostra di avere eseguito l'ordinanza cautelare e le parti riconoscono concordemente tale esecuzione, non occorre adottare ulteriori misure di ottemperanza, nominare un commissario ad acta o applicare una penalità di mora.
- La particolare complessità processuale derivante dall'esecuzione, in sede di ottemperanza, di un'ordinanza cautelare resa in un giudizio diverso ma connesso può giustificare la compensazione integrale delle spese di lite.
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