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Ordinanza

Ordinanza n. 478/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento - della deliberazione ARERA 538/2023/R/eel del 21 novembre 2023, recante determinazione dell'aliquota di integrazione tariffaria, per l'anno 2019, per l'impresa elettrica minore non trasferita ad Enel S.p.a., Soc. Elettrica Liparese S.r.l., unitamente all'allegata tabella 1; - della comunicazione del 16 maggio 2023 della CSEA recante nuove risultanze provvisorie relative al procedimento istruttorio avente ad oggetto la determinazione dell'aliquota di integrazione tariffaria da riconoscere per l'anno 2019, ai sensi dell'art. 7, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 e dell'art. 4, secondo comma, del Regolamento CSEA; - della comunicazione del 21 marzo 2023 della CSEA, recante le risultanze provvisorie relative al procedimento istruttorio avente ad oggetto la determinazione dell'aliquota di integrazione tariffaria da riconoscere per l'anno 2019, ai sensi dell'art. 7, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 e dell'art. 4, secondo comma, del Regolamento CSEA; - della comunicazione della CSEA prot. n. Reg.Uff 2022-0008277-U del 21 aprile 2022, recante avvio del procedimento istruttorio di cui all'art. 7, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, finalizzato alla determinazione dell'aliquota definitiva di integrazione tariffaria a riconoscere per l'anno 2019; - del provvedimento recante i “criteri istruttori per la determinazione delle aliquote di integrazione tariffaria da riconoscere alle Imprese Elettriche Minori ai sensi dell'art. 7 della l. n. 10/1991”, unitamente alla comunicazione della CSEA, prot. CSEA- Reg. Uff: 0013226-04-05-2023-U del 4 maggio 2023 (di seguito “Criteri”); - del “regolamento della CSEA avente ad oggetto il procedimento per la determinazione delle aliquote di integrazione tariffaria da riconoscere alle Imprese Elettriche Minori ai sensi dell'art. 7 della l. n. 10/1991”, prot. CSEA – Reg. Uff: 0003339-03-02-2023-U del 3 febbraio 2023, nella parte (artt. 1, 2 e 10) in cui prevede che lo stesso trovi applicazione unitamente ai Criteri a partire dall'annualità di integrazione tariffaria 2022 nonché per le annualità di integrazione tariffaria antecedenti alla data di pubblicazione, relativamente alle quali la CSEA non abbia ancora comunicato le risultanze istruttorie, determinando l'applicazione retroattiva dei medesimi Criteri; - dell'estratto del verbale del Comitato di Gestione della CSEA n. 57 del 26 gennaio 2023, trasmesso dalla CSEA in data 21 luglio 2023, unitamente agli allegati; - della deliberazione n. 1/2023/DIE del 26 gennaio 2023, recante “Aggiornamento del Regolamento finalizzato alla determinazione delle aliquote di integrazione tariffaria da riconoscere alle Imprese Elettriche Minori (ex art. 7 della l. n. 10/1991) e dei relativi Criteri Istruttori”, approvata con verbale del Comitato di Gestione n. 57 della CSEA del 26 gennaio 2023, parimenti impugnato, e trasmessa dalla CSEA in data 21 luglio 2023; - della proposta “280570100 – Aggiornamento del Regolamento finalizzato alla determinazione delle aliquote di integrazione tariffaria da riconoscere alle Imprese Elettriche Minori (ex art. 7 della l. n. 10/1991) e dei relativi Criteri Istruttori”, allegata al verbale del Comitato di Gestione della CSEA n. 57 del 26 gennaio 2023, unitamente agli allegati 1, 2 e A, trasmessi dalla CSEA in data 21 luglio 2023; - del parere reso dal Prof. Ugo Sostero in data 18 luglio 2022, prot. CSEA Reg.Uff 2022-0019504-E, menzionato nell'allegato A alla nota recante la proposta “280570100 – Aggiornamento del Regolamento finalizzato alla determinazione delle aliquote di integrazione tariffaria da riconoscere alle Imprese Elettriche Minori (ex art. 7 della l. n. 10/1991) e dei relativi Criteri Istruttori”, unitamente alla comunicazione della CSEA, prot. CSEA Reg.Uff 2022-0018162-U del 27 giugno 2022, recante richiesta del menzionato parere; - delle linee guida strategiche adottate dal Comitato di Gestione della CSEA in data 16 marzo 2021; - della comunicazione della CSEA, prot. Autorità 6200 del 30 gennaio 2023, a mezzo della quale la CSEA ha trasmesso all'Autorità il nuovo regolamento per la determinazione delle aliquote di integrazione tariffaria da riconoscere alle Imprese Elettriche Minori e i nuovi criteri istruttori, come approvati dal Comitato di Gestione di CSEA del 26 gennaio 2023, unitamente agli allegati; - della comunicazione della CSEA, prot. Autorità 35719 del 31 maggio 2023, relativa alla chiusura del procedimento istruttorio per la determinazione dell'aliquota di integrazione tariffaria per l'anno 2019, unitamente agli allegati; - di ogni altro atto connesso, conseguente, presupposto conseguenziale, anche non noto.

Giustizia amministrativa202400176

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione ARERA relativa alla determinazione dell'aliquota di integrazione tariffaria per l'anno 2019 e atti presupposti, istruttori e regolamentari della CSEA

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L'impresa ricorrente ha impugnato la deliberazione ARERA 538/2023/R/eel, con l'allegata tabella, recante la determinazione dell'aliquota di integrazione tariffaria per l'anno 2019, nonché le comunicazioni e gli atti della CSEA relativi al procedimento istruttorio, inclusi i criteri istruttori e il regolamento applicati alla determinazione dell'integrazione tariffaria. È stata contestata anche la previsione regolamentare che disponeva l'applicazione dei nuovi criteri alle annualità anteriori alla pubblicazione, quando la CSEA non avesse ancora comunicato le risultanze istruttorie, prospettandosi quindi, secondo l'oggetto dell'impugnazione, una possibile applicazione retroattiva dei criteri. L'ordinanza non esamina nel merito i motivi di legittimità dedotti, né accerta la fondatezza delle censure.

La decisione

Il TAR, rilevato che dal gennaio 2024 non risultavano depositati ulteriori atti o documenti, ha disposto un'istruttoria preliminare diretta a verificare la permanenza dell'interesse alla decisione di merito e l'aggiornamento della situazione sostanziale e procedimentale. La ricorrente deve dichiarare motivatamente, mediante breve memoria da depositare entro il 29 maggio 2026, se persiste l'interesse alla definizione del ricorso, riferire eventuali fatti o atti sopravvenuti e indicare se ritenga necessarie ulteriori attività istruttorie. ARERA e CSEA devono fornire chiarimenti documentati e aggiornati, indicando eventuali sopravvenienze rilevanti per il permanere dell'interesse o per l'esito del giudizio. Il TAR ha avvertito che l'inerzia della parte ricorrente rispetto alla richiesta di dichiarare la permanenza dell'interesse potrà essere valutata, ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a., come manifestazione implicita e inequivoca di disinteresse, con possibile dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. La causa non è stata definita nel merito.

Norme richiamate

  • art. 7 l. 9 gennaio 1991, n. 10

    Richiamato quale fondamento normativo del procedimento di determinazione dell'aliquota di integrazione tariffaria spettante alle imprese elettriche minori.

  • art. 4, comma 2, Regolamento CSEA

    Richiamato quale disciplina del procedimento istruttorio per la determinazione dell'aliquota di integrazione tariffaria.

  • art. 63 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali poste a fondamento dell'attività istruttoria.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    Richiamato quale base per valutare il comportamento processuale delle parti e l'eventuale sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali relative ai poteri istruttori del giudice.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Consente di trarre dall'inerzia della parte, compulsata a dichiarare la permanenza dell'interesse, elementi per dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 85 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicate per l'adozione dell'ordinanza istruttoria.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio amministrativo, non risultino recenti attività processuali o documentali, il giudice può disporre specifici incombenti istruttori per verificare l'attualità dell'interesse alla decisione e l'eventuale sopravvenienza di fatti o atti rilevanti.
  • La parte ricorrente compulsata con ordinanza istruttoria a dichiarare motivatamente la permanenza dell'interesse alla decisione deve fornire tale riscontro entro il termine assegnato, aggiornando la situazione controversa e indicando l'eventuale necessità di ulteriori attività istruttorie.
  • L'inerzia della parte che, previamente sollecitata a manifestare la permanenza dell'interesse ad agire, ometta senza giustificazione di adempiere può essere valutata come manifestazione implicita ma inequivoca di disinteresse, idonea a fondare la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a.
  • La verifica della permanenza dell'interesse può essere estesa alle amministrazioni resistenti, alle quali il giudice può richiedere chiarimenti documentati e aggiornati su fatti sopravvenuti e nuovi provvedimenti potenzialmente incidenti sull'utilità della decisione.

Come è indicizzato

MaterieRegolazione dell'energia (ARERA)Procedimento disciplinareIstruttoria processualeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAutorità indipendenti e regolazioneProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

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