Cassazione Penale, Ordinanza n. 05878/2026 del 12/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata fosse completa e idonea a sorreggere il diniego delle attenuanti generiche e la determinazione della pena.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la responsabilità e la pena, lamentando profili relativi alla mancata concessione delle attenuanti generiche e, in sostanza, la valutazione della pena irrogata. La Corte di cassazione rileva però che i motivi sono formulati in modo generico e manifestamente infondato, perché la decisione di merito aveva già dato una motivazione completa sul diniego delle attenuanti, valorizzando in modo assorbente i precedenti dell'imputata, la pluralità dei fatti e il comportamento provocatorio, oltre al fatto che la pena era stata contenuta in misura minima con lievi aumenti per la continuazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il ricorso è inammissibile quando si limita a contestazioni generiche o manifestamente infondate a fronte di una motivazione di merito completa e coerente.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente sorretto da elementi quali i precedenti penali, la pluralità dei fatti e il comportamento dell'imputato, se tali elementi sono specificamente valorizzati dal giudice di merito.
- La determinazione della pena è insindacabile in cassazione quando risulti motivata in modo non apparente e sia stata contenuta entro parametri di moderazione, come nel caso di pena fissata in misura minima con modesti aumenti per la continuazione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 12 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05787/2026 del 12/02/2026
- ordinanza_penale · 12 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05797/2026 del 12/02/2026
- ordinanza_penale · 12 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05799/2026 del 12/02/2026
- ordinanza_penale · 12 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05802/2026 del 12/02/2026
- ordinanza_penale · 12 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05803/2026 del 12/02/2026
- ordinanza_penale · 12 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05804/2026 del 12/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →