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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05878/2026 del 12/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata fosse completa e idonea a sorreggere il diniego delle attenuanti generiche e la determinazione della pena.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la responsabilità e la pena, lamentando profili relativi alla mancata concessione delle attenuanti generiche e, in sostanza, la valutazione della pena irrogata. La Corte di cassazione rileva però che i motivi sono formulati in modo generico e manifestamente infondato, perché la decisione di merito aveva già dato una motivazione completa sul diniego delle attenuanti, valorizzando in modo assorbente i precedenti dell'imputata, la pluralità dei fatti e il comportamento provocatorio, oltre al fatto che la pena era stata contenuta in misura minima con lievi aumenti per la continuazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il ricorso è inammissibile quando si limita a contestazioni generiche o manifestamente infondate a fronte di una motivazione di merito completa e coerente.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente sorretto da elementi quali i precedenti penali, la pluralità dei fatti e il comportamento dell'imputato, se tali elementi sono specificamente valorizzati dal giudice di merito.
  • La determinazione della pena è insindacabile in cassazione quando risulti motivata in modo non apparente e sia stata contenuta entro parametri di moderazione, come nel caso di pena fissata in misura minima con modesti aumenti per la continuazione.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MateriePena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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