Cassazione Civile, Ordinanza n. 34209/2021 del 15/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (concessionaria)
La controversia
Una società aveva stipulato con una società autostradale una convenzione per ottenere il diritto di attraversare trasversalmente e in sotterraneo l'autostrada e installare cavi in fibra ottica per potenziare la rete di telecomunicazioni. La concedente aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di canoni relativi agli anni 2003-2005, per euro 29.585,36. La società ingiunta proponeva opposizione sostenendo che il canone fosse illegittimo e dovesse comunque essere rideterminato in base alla reale estensione dell'area occupata. Il tribunale aveva ritenuto la controversia devoluta al giudice amministrativo; la corte d'appello aveva confermato, ritenendo che non si trattasse di mera quantificazione patrimoniale, ma di questioni sulla validità ed efficacia della convenzione. Con il ricorso per cassazione la società concessionaria delle reti deduceva tre motivi, tutti centrati sulla violazione delle regole di riparto della giurisdizione: sosteneva che la lite riguardasse soltanto la quantificazione del canone concessorio, che in materia di infrastrutture di telecomunicazioni operasse l'art. 93 del codice delle comunicazioni elettroniche e che pertanto la giurisdizione spettasse al giudice ordinario.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Riuniti ed esaminati congiuntamente i tre motivi, li ha ritenuti fondati richiamando il principio già affermato dalle sezioni unite: nelle controversie sui canoni richiesti per l'attraversamento del demanio con infrastrutture di comunicazione elettronica, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, perché l'art. 93 del d.lgs. 259/2003 impedisce a regioni ed enti locali di imporre oneri o canoni non previsti dalla legge statale. Si tratta di controversia a contenuto patrimoniale in cui viene in rilievo una carenza di potere dell'amministrazione, non l'esercizio discrezionale di un potere autoritativo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al tribunale di Parma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità, affinché riesamini il merito della controversia alla luce della giurisdizione ordinaria.
Norme richiamate
art. 133, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 104/2010
art. 133, comma 1, lett. c)
invocato dalla ricorrente come norma di riparto della giurisdizione, ma ritenuto non dirimente perché la controversia non rientra nella giurisdizione amministrativa quando abbia contenuto meramente patrimoniale e riguardi canoni non legittimamente imposti.
art. 93 d.lgs. n. 259/2003
costituisce una riserva di legge in senso statale: vieta a regioni ed enti locali di imporre oneri o canoni per reti e servizi di comunicazione elettronica se non stabiliti dalla legge; la sua violazione determina carenza di potere dell'ente locale e comporta la giurisdizione del giudice ordinario.
art. 117, lett. e), Cost.
richiamato per ricondurre la tutela della concorrenza alla competenza esclusiva statale, in chiave trasversale, a fondamento dell'interpretazione dell'art. 93 del codice delle comunicazioni elettroniche.
art. 374, comma 1, c.p.c.
richiamato per spiegare che la decisione è resa da sezione semplice poiché sul punto si erano già pronunciate le sezioni unite.
Massime di principio
- Nelle controversie concernenti canoni richiesti per l'installazione o l'attraversamento di infrastrutture di comunicazione elettronica, la giurisdizione spetta al giudice ordinario quando la domanda investe la legittimità del canone alla luce del divieto di imposizione di oneri non previsti dalla legge statale.
- L'art. 93 del codice delle comunicazioni elettroniche va interpretato come rinvio a una fonte legislativa statale e non come attribuzione a regioni o enti locali di un potere discrezionale di determinazione dei canoni.
- Se l'ente territoriale pretende canoni o oneri non stabiliti dalla legge per reti e servizi di comunicazione elettronica, si configura carenza di potere e non cattivo esercizio del potere amministrativo; perciò la controversia resta patrimoniale e non si sposta al giudice amministrativo.
- Ai fini del riparto di giurisdizione, occorre verificare se la domanda miri alla sola quantificazione di un corrispettivo in un rapporto patrimoniale oppure implichi l'esercizio di potere autoritativo; solo nel secondo caso può venire in rilievo la giurisdizione amministrativa.
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