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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18325/2026 del 21/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato aveva definito il procedimento con sentenza di applicazione della pena ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p. per il reato di detenzione/cessione di sostanze stupefacenti in lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, con pena concordata di otto mesi di reclusione e euro 2.000 di multa. Ha proposto ricorso per cassazione deducendo un vizio di motivazione, sostenendo l'illogicità della motivazione della sentenza impugnata in più punti. La Corte rileva però che, nel giudizio di patteggiamento, il ricorso è ammesso solo per specifici motivi tassativi e che la censura proposta non rientra tra essi, perché non attiene alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto o all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che il vizio di motivazione dedotto non è tra quelli impugnabili avverso la sentenza di patteggiamento ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Ha quindi disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La decisione è stata adottata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

Norme richiamate

  • artt. 444 e ss. c.p.p.

    richiamano il rito dell'applicazione della pena su richiesta delle parti, con sentenza di patteggiamento

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    delimita tassativamente i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento, escludendo le doglianze sul mero vizio di motivazione non ricadenti nelle ipotesi tipizzate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    norma incriminatrice contestata, relativa alla fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti

  • art. 616 c.p.p.

    consente la condanna del ricorrente in caso di declaratoria di inammissibilità al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la declaratoria de plano dell'inammissibilità del ricorso

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000

    richiamata per escludere l'assenza di colpa del ricorrente, presupposto per evitare la condanna alla sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento, le doglianze sono ammissibili solo entro i limiti espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; il vizio di motivazione, di per sé, non è motivo deducibile se non si traduce in una delle specifiche censure tipizzate.
  • La motivazione della sentenza di patteggiamento può essere necessariamente sintetica, poiché è correlata alla natura negoziale dell'accordo tra imputato e accusa e non richiede l'ordinario sviluppo argomentativo proprio delle sentenze dibattimentali.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non risulta l'assenza di colpa del ricorrente, segue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioRiti alternativiImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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