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Sentenza

Sentenza n. 153/2026 - Cagliari, Sezione 1

per l'annullamento 1) del decreto del Rettore dell'Università degli Studi di -OMISSIS- n. -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS- del 13 giugno 2023, comunicato in pari data, con cui è stata comminata alla ricorrente la sanzione della sospensione dall'ufficio e dallo stipendio per complessivi tre mesi, decorre dal 1° luglio 2023 al 30 settembre 2023; 2) della deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 24 maggio 2023, rep. n. -OMISSIS-, prot n. -OMISSIS- del 29 maggio 2023, menzionata nell'anzidetto decreto, ma non allegata, che ha inflitto alla ricorrente la sanzione disciplinare conservativa nella misura della sospensione dall'ufficio e dallo stipendio per tre mesi; 3) del presupposto parere espresso dal Collegio di Disciplina, anch'esso richiamato nell'impugnato decreto senza data e numero di protocollo, allo stato non conosciuto; 4) di tutti gli altri atti comunque connessi per presupposizione o consequenzialità, anche eventualmente non conosciuti.

Giustizia amministrativa202300706

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sanzione disciplinare della sospensione dall’ufficio e dallo stipendio per tre mesi, adottata per l’assunzione della carica di presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante di una società operante nel settore veterinario

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (università)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il decreto rettorale, la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’Università, il parere del Collegio di disciplina e gli atti connessi, contestando la sanzione disciplinare della sospensione dall’ufficio e dallo stipendio per tre mesi. Ha dedotto, anzitutto, la violazione dell’art. 8 del regolamento di Ateneo e dell’art. 6, commi 10 e 12, della legge n. 240/2010, sostenendo che i professori a tempo definito possono svolgere attività libero-professionali, consulenze e incarichi retribuiti e che il divieto riguarda soltanto l’esercizio del commercio e dell’industria. Ha affermato che la gestione di una clinica veterinaria sarebbe assimilabile all’attività libero-professionale del medico veterinario, esercitabile anche in forma societaria ai sensi dell’art. 10 della legge n. 183/2011, e che la mera carica di presidente del consiglio di amministrazione, priva di deleghe operative, non comporterebbe attività gestoria. Ha inoltre dedotto eccesso di potere per erroneità e illogicità dei presupposti, difetto di istruttoria e sviamento, valorizzando la finalità di svolgimento di tirocini curricolari gratuiti presso la società. Infine, ha denunciato la violazione dei principi di buona fede, legittimo affidamento, proporzionalità e gradualità della sanzione, sostenendo di avere confidato nella legittimità della propria condotta alla luce del regolamento di Ateneo e contestando l’entità della sospensione.

La decisione

Il TAR ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ricostruito il regime delle incompatibilità applicabile ai professori universitari, rilevando che il divieto di esercizio del commercio e dell’industria opera sia per i docenti a tempo pieno sia per quelli a tempo definito. Ha distinto tale divieto dalle attività libero-professionali e di lavoro autonomo consentite ai professori a tempo definito, purché non determinino conflitti di interesse. Ha ritenuto che l’assunzione di cariche gestionali in società lucrative costituisca elemento oggettivo e automatico di incompatibilità, senza necessità di dimostrare uno specifico pregiudizio al rendimento o un conflitto di interessi concretamente verificatosi. Nel caso concreto, l’oggetto sociale della società non era limitato all’esercizio associato della professione veterinaria, ma comprendeva una pluralità di attività, tra cui la gestione di cliniche e laboratori veterinari, servizi, consulenza, formazione e ulteriori attività di natura commerciale; inoltre, lo statuto escludeva le attività riservate agli iscritti ad albi professionali e prevedeva il ricorso a professionisti abilitati. La ricorrente, quale presidente e componente del consiglio di amministrazione, era investita di ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria, oltre che di rappresentanza e firma. L’assenza di deleghe operative non è stata ritenuta decisiva, poiché i poteri gestori derivavano dalla carica e dal principio di immedesimazione organica. La successiva nomina di un amministratore unico non ha inciso sulla responsabilità disciplinare, essendo intervenuta dopo o contestualmente all’avvio del procedimento. Il TAR ha inoltre escluso che l’art. 8 del regolamento di Ateneo, riferito espressamente ai professori a tempo pieno, potesse essere interpretato a contrario come autorizzazione per i docenti a tempo definito ad assumere cariche gestionali in società lucrative: tale interpretazione sarebbe praeter legem e comunque incompatibile con le norme primarie. Non è stato quindi riconosciuto alcun legittimo affidamento, né sono stati ravvisati vizi di istruttoria, sviamento o sproporzione della sanzione. La ricorrente è stata condannata al pagamento di 2.000 euro di spese di giudizio, oltre accessori se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 60 d.P.R. n. 3/1957

    L'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del Ministro competente.

    La disposizione costituisce la disciplina generale delle incompatibilità dei dipendenti pubblici e comprende il divieto di esercizio del commercio e dell’industria e di assunzione di cariche in società lucrative.

  • art. 53, comma 1, d.lgs. n. 165/2001

    Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3…

    Conferma l’applicabilità generale della disciplina delle incompatibilità prevista dal d.P.R. n. 3/1957.

  • art. 6, comma 9, legge n. 240/2010

    La posizione di professore e ricercatore è incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, anche assumendo in tale ambito responsabilità formali, nei limiti temporali e secondo la disciplina in materia dell'ateneo di appartenenza, nel rispetto dei criteri definiti con regolamento adottato con decreto del Ministro ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

    Il divieto di esercizio del commercio e dell’industria riguarda tutti i professori e ricercatori, indipendentemente dal regime di impegno, salvo la specifica eccezione per spin off e start up universitari.

  • art. 6, comma 12, legge n. 240/2010

    I professori e i ricercatori a tempo definito possono svolgere attività libero-professionali e di lavoro autonomo anche continuative, purché non determinino situazioni di conflitto di interesse rispetto all'ateneo di appartenenza.

    La norma consente ai docenti a tempo definito attività libero-professionali e di lavoro autonomo, ma non deroga al divieto generale di esercizio del commercio e dell’industria.

  • art. 11, comma 5, lett. b), d.P.R. n. 382/1980

    Il regime d'impegno a tempo definito: … b) è compatibile con lo svolgimento di attività professionali e di attività di consulenza anche continuativa esterne e con l'assunzione di incarichi retribuiti ma è incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria.

    Ribadisce la distinzione tra attività professionali consentite ai docenti a tempo definito e attività commerciali o industriali vietate.

  • art. 10, commi 3 e 4, legge n. 183/2011

    Possono assumere la qualifica di società tra professionisti le società il cui atto costitutivo preveda: a) l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci.

    La disciplina delle società tra professionisti non è applicabile quando l’oggetto sociale comprende attività ulteriori rispetto all’esercizio esclusivo di attività professionali ordinistiche.

  • art. 8 del regolamento su incompatibilità e cumulo di impieghi e incarichi dell’Ateneo

    Oltre a quanto stabilito dall’articolo 2, comma 1, ai professori ed ai ricercatori universitari a tempo pieno è vietata l’assunzione di cariche e la partecipazione a consigli di amministrazione o ad organi con potere di gestione in società di capitali a prevalente partecipazione privata…

    La previsione, riferita ai professori a tempo pieno, non può essere interpretata a contrario come autorizzazione per i professori a tempo definito ad assumere cariche gestionali incompatibili con le norme primarie.

  • art. 97 Cost.

    Il buon andamento dell’amministrazione giustifica il regime delle incompatibilità volto a prevenire, anche in via prognostica, situazioni di compromissione dell’attività istituzionale e conflitti di interesse.

Massime di principio

  • Il divieto di esercizio del commercio e dell’industria previsto per i professori universitari opera sia nei confronti dei docenti a tempo pieno sia nei confronti dei docenti a tempo definito; questi ultimi possono svolgere attività libero-professionali e di lavoro autonomo, anche continuative, solo nei limiti stabiliti dalla legge e senza conflitto di interessi.
  • L’assunzione di una carica gestionale in una società avente finalità lucrative costituisce, per il professore universitario, elemento oggettivo di incompatibilità, senza che sia necessario dimostrare in concreto una riduzione del rendimento, un pregiudizio al servizio o un conflitto di interessi già verificatosi.
  • La possibilità di esercitare una professione regolamentata in forma societaria non rende lecita l’assunzione di una carica gestionale in una società il cui oggetto sociale non sia limitato, in via esclusiva, all’esercizio di attività professionali ordinistiche e comprenda attività commerciali o imprenditoriali.
  • L’assenza di deleghe operative non esclude la natura gestionale della carica di presidente e componente del consiglio di amministrazione quando lo statuto attribuisca all’organo amministrativo ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria, rappresentanza e firma.
  • Una disposizione regolamentare di Ateneo riferita espressamente ai professori a tempo pieno non può essere interpretata a contrario come autorizzazione, per i professori a tempo definito, ad assumere cariche gestionali vietate dalle norme primarie sulle incompatibilità.

Come è indicizzato

MaterieRapporto di impiego non privatizzatoProcedimento disciplinareInvalidità del provvedimento
RamiPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativo
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimo affidamentoProporzionalità e ragionevolezza

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