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Sentenza

Sentenza n. 7240/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Velletri n. 662/2024, depositata e resa pubblica il 16.04.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 5262/2023, passata in giudicato;

Giustizia amministrativa202506262

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario in funzione di giudice del lavoro che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza, ai sensi dell'art. 114 c.p.a., lamentando la mancata esecuzione, limitatamente all'attivazione della Carta elettronica per l'importo riconosciuto, di una sentenza del Tribunale di Velletri, Sezione lavoro e previdenza, passata in giudicato. La sentenza di cognizione aveva accertato il diritto della docente alla Carta elettronica prevista dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015 e aveva condannato il Ministero alla sua attivazione, oltre che al pagamento delle spese del giudizio ordinario. La ricorrente ha escluso dall'oggetto dell'ottemperanza il pagamento delle spese liquidate dal giudice ordinario. Il titolo era stato notificato al Ministero presso la sede reale il 17 aprile 2024; il ricorso è stato notificato e depositato il 26 maggio 2025. Il Ministero si è costituito senza contestare che la sentenza non fosse stata eseguita. La ricorrente ha inoltre chiesto la nomina preventiva di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora per l'eventuale ulteriore inottemperanza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto sussistenti le condizioni dell'azione di ottemperanza, poiché la sentenza era stata notificata presso la sede reale dell'Amministrazione ed era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, prima della proposizione del ricorso. Nel merito, poiché la mancata esecuzione non era controversa, ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato attivando in favore della ricorrente la Carta elettronica spettante per l'importo riconosciuto entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l'eventuale persistente inottemperanza ha nominato sin d'ora commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni per compiere gli atti necessari; non è stato riconosciuto alcun compenso per tale attività, ritenuta compresa nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il TAR ha invece escluso la penalità di mora, considerando la peculiarità della materia, le oscillazioni giurisprudenziali, le difficoltà di adempimento derivanti da vincoli normativi e di bilancio e lo stato della finanza pubblica. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza diretta a ottenere l'esecuzione del giudicato.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

    Prevede la Carta elettronica riconosciuta, nel caso concreto, dalla sentenza del giudice ordinario in relazione agli anni scolastici considerati.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    termine dilatorio di centoventi giorni

    Impone il decorso di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede reale dell'Amministrazione prima della proposizione dell'azione esecutiva o di ottemperanza.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza contro una pubblica amministrazione è procedibile quando il titolo giudiziale esecutivo è stato notificato presso la sede reale dell'Amministrazione e, prima della proposizione del ricorso, è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997.
  • Quando la mancata esecuzione del giudicato non è contestata, il giudice dell'ottemperanza può ordinare direttamente all'Amministrazione di compiere gli atti necessari entro un termine perentorio, individuando puntualmente l'attività dovuta.
  • In caso di persistente inottemperanza, il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, assegnandogli un termine successivo per l'esecuzione e consentendogli, se necessario, di delegare le attività proprie dell'incarico.
  • La penalità di mora per l'ulteriore inesecuzione del giudicato può essere esclusa quando la peculiarità della materia, le oscillazioni giurisprudenziali e le difficoltà di adempimento connesse a vincoli normativi e di bilancio rendano non appropriata la sua applicazione.
  • L'attività del commissario ad acta svolta dal dirigente competente può essere espletata senza compenso aggiuntivo quando rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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