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Sentenza

Sentenza del 10/05/2016 n. 2712 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

ACCERTAMENTO - Rettifica dei prezzi di trasferimento - Operazioni intercompany - Valore normale - Onere dell'Amministrazione finanziaria - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la correttezza dei prezzi di trasferimento applicati dalla società per la cessione di beni o la prestazione di servizi nell'ambito di operazioni tra imprese collegate. L'Amministrazione finanziaria aveva contestato tali valori, fondando la rettifica su un'analisi comparativa e sulla selezione di società o operazioni comparabili. La questione centrale era stabilire su chi gravasse l'onere di provare la non correttezza dei prezzi applicati e se l'analisi dell'Ufficio fosse sufficientemente affidabile per superare lo studio di transfer pricing predisposto dalla società.

La decisione

La rettifica non è stata ritenuta adeguatamente dimostrata dall'Amministrazione finanziaria. Spetta infatti all'Ufficio provare la non correttezza dei prezzi di trasferimento applicati. Un'analisi fondata su valutazioni discrezionali o sulla selezione non affidabile dei comparables non è sufficiente a superare l'analisi funzionale e lo studio di transfer pricing elaborati dalla società. L'accertamento, pertanto, è risultato soccombente nella parte relativa alla rettifica dei prezzi di trasferimento.

Norme richiamate

  • Principio del valore normale nelle operazioni intercompany

    La rettifica dei prezzi di trasferimento richiede la verifica della conformità dei corrispettivi al valore normale, ma tale verifica deve essere sostenuta da un'analisi concreta, coerente e affidabile.

  • Regole sull'onere della prova a carico dell'Amministrazione finanziaria

    È l'Amministrazione finanziaria a dover dimostrare che i prezzi applicati dalla società nelle operazioni intercompany non siano corretti o non riflettano condizioni di libera concorrenza.

  • Cassazione, sentenza n. 15642/2015

    Il principio richiamato conferma che la rettifica dei prezzi di trasferimento non può basarsi su presunzioni o comparazioni poco attendibili, ma deve poggiare su un'analisi effettiva delle funzioni svolte, dei rischi assunti e degli asset utilizzati dalle parti.

Massime di principio

  • In una controversia sui prezzi di trasferimento, l'Amministrazione finanziaria deve fornire una prova concreta e adeguatamente motivata della non correttezza dei prezzi applicati dalla società.
  • La mera individuazione di prezzi o soggetti comparabili non è sufficiente: i comparables devono essere selezionati con criteri affidabili e coerenti con le caratteristiche delle operazioni esaminate.
  • Uno studio di transfer pricing basato su un'analisi funzionale completa può prevalere sull'accertamento quando l'analisi dell'Ufficio è discrezionale, non adeguatamente motivata o metodologicamente debole.
  • La società deve comunque conservare e produrre una documentazione idonea a descrivere funzioni, rischi, beni impiegati, condizioni contrattuali e metodo utilizzato per determinare i prezzi.
  • In assenza di una dimostrazione sufficientemente rigorosa da parte dell'Ufficio, la rettifica del valore normale e il conseguente recupero fiscale non possono essere confermati.

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