Cassazione Penale, Sentenza n. 6651/2022 del 24/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 16/03/2021 che aveva revocato la detenzione domiciliare (in atto dal 26/10/2020) a seguito di fatti del 03/03/2021: nel domicilio condiviso con il coinquilino Mohammed Figuig veniva rinvenuta e sequestrata sostanza stupefacente. Il Tribunale aveva ritenuto la condotta del ricorrente quantomeno riconducibile a favoreggiamento personale e, perciò, aveva revocato la misura alternativa. Il ricorrente ha sostenuto che lo spaccio e la detenzione a fini di spaccio erano riconducibili al solo coinquilino Figuig e non risultava provato un occultamento attivo da parte sua; al massimo poteva trattarsi di mera connivenza, che non sarebbe sufficiente per la revoca ai sensi dell'art. 47-ter ord. pen.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi proposti erano, di fatto, una richiesta di rivalutazione dei fatti e della motivazione del Tribunale e non contestazioni di diritto ammissibili in sede di legittimità. Non è stato indicato alcun vizio logico o di diritto nell'argomentazione del Tribunale, e la ricostruzione fattuale è stata ritenuta congrua rispetto ai dati oggettivi (sequestro della sostanza). Per effetto della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 47-ter, legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario)
La norma è richiamata nella prospettazione del ricorrente circa i limiti della revocabilità della misura alternativa in presenza di mera connivenza; la Corte non entra nel merito dell'applicazione della norma perché ritiene che il ricorso chieda una rivalutazione fattuale, e il Tribunale aveva ritenuto sussistente una condotta compatibile con il favoreggiamento personale.
art. 616 cod. proc. pen.
Fondamento normativo della condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende per ricorso dichiarato inammissibile; la Corte ha applicato tale disposizione ritenendo non dimostrata l'assenza di colpa nella proposizione del ricorso.
Massime di principio
- In Cassazione non è consentita la mera rivalutazione dei fatti: i motivi devono indicare vizi di diritto o incoerenze logiche nella motivazione, non solo una diversa interpretazione dei fatti.
- La revoca di una misura alternativa può fondarsi su elementi fattuali oggettivi (es. rinvenimento e sequestro di droga nel domicilio) che il giudice di merito può valutare come indice di partecipazione o favoreggiamento, anche in assenza di una prova formale di occultamento attivo.
- La qualificazione della condotta come mera connivenza va sostenuta con elementi probatori specifici: l'assenza di prova di un'azione attiva può non essere sufficiente a escludere il favoreggiamento se esistono altri elementi obiettivi rilevanti.
- Se un ricorso è dichiarato inammissibile per motivi infondati o non consentiti, il ricorrente può essere condannato alle spese e a una somma alla Cassa delle ammende; pertanto, prima di proporre ricorso in Cassazione è opportuno verificare che i motivi siano effettivamente di diritto e ben strutturati.
- Per ottenere un esito diverso in situazioni analoghe è fondamentale dimostrare vizi di diritto o errori logico-giuridici nella motivazione del giudice di merito, oppure produrre nuovi elementi probatori se ammessi, piuttosto che limitarsi a contestare la valutazione fattuale.
Testo integrale
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