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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6651/2022 del 24/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 16/03/2021 che aveva revocato la detenzione domiciliare (in atto dal 26/10/2020) a seguito di fatti del 03/03/2021: nel domicilio condiviso con il coinquilino Mohammed Figuig veniva rinvenuta e sequestrata sostanza stupefacente. Il Tribunale aveva ritenuto la condotta del ricorrente quantomeno riconducibile a favoreggiamento personale e, perciò, aveva revocato la misura alternativa. Il ricorrente ha sostenuto che lo spaccio e la detenzione a fini di spaccio erano riconducibili al solo coinquilino Figuig e non risultava provato un occultamento attivo da parte sua; al massimo poteva trattarsi di mera connivenza, che non sarebbe sufficiente per la revoca ai sensi dell'art. 47-ter ord. pen.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi proposti erano, di fatto, una richiesta di rivalutazione dei fatti e della motivazione del Tribunale e non contestazioni di diritto ammissibili in sede di legittimità. Non è stato indicato alcun vizio logico o di diritto nell'argomentazione del Tribunale, e la ricostruzione fattuale è stata ritenuta congrua rispetto ai dati oggettivi (sequestro della sostanza). Per effetto della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 47-ter, legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario)

    La norma è richiamata nella prospettazione del ricorrente circa i limiti della revocabilità della misura alternativa in presenza di mera connivenza; la Corte non entra nel merito dell'applicazione della norma perché ritiene che il ricorso chieda una rivalutazione fattuale, e il Tribunale aveva ritenuto sussistente una condotta compatibile con il favoreggiamento personale.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Fondamento normativo della condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende per ricorso dichiarato inammissibile; la Corte ha applicato tale disposizione ritenendo non dimostrata l'assenza di colpa nella proposizione del ricorso.

Massime di principio

  • In Cassazione non è consentita la mera rivalutazione dei fatti: i motivi devono indicare vizi di diritto o incoerenze logiche nella motivazione, non solo una diversa interpretazione dei fatti.
  • La revoca di una misura alternativa può fondarsi su elementi fattuali oggettivi (es. rinvenimento e sequestro di droga nel domicilio) che il giudice di merito può valutare come indice di partecipazione o favoreggiamento, anche in assenza di una prova formale di occultamento attivo.
  • La qualificazione della condotta come mera connivenza va sostenuta con elementi probatori specifici: l'assenza di prova di un'azione attiva può non essere sufficiente a escludere il favoreggiamento se esistono altri elementi obiettivi rilevanti.
  • Se un ricorso è dichiarato inammissibile per motivi infondati o non consentiti, il ricorrente può essere condannato alle spese e a una somma alla Cassa delle ammende; pertanto, prima di proporre ricorso in Cassazione è opportuno verificare che i motivi siano effettivamente di diritto e ben strutturati.
  • Per ottenere un esito diverso in situazioni analoghe è fondamentale dimostrare vizi di diritto o errori logico-giuridici nella motivazione del giudice di merito, oppure produrre nuovi elementi probatori se ammessi, piuttosto che limitarsi a contestare la valutazione fattuale.

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